CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03514/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Anastasio II 79, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente – MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – avverso la sentenza n. 1230/2017 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 2.5.2017, N.R.G. 4021/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.11.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Roma ha disatteso il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo con la quale era stata rigettata la domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell’indennità di buonuscita anche tenendo conto del periodo 1962-1969 in cui la ricorrente aveva lavorato come copista dipendente “privato” del Conservatore (art. 23 L. 959/1962), poi inserita nei ruoli (art. 23 L. 959/1962), con previsione (art. 23 cit. comma 2) del diritto al mantenimento dell’anzianità ante ruolo “ai fini del trattamento economico e giuridico”; la Corte di merito affermava che il diritto alla retrodatazione economica e giuridica non comprendesse anche la iscrizione al Fondo di previdenza, necessaria per il riconoscimento delle quote di indennità rivendicate; 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il Ministero delle Finanze è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 nn. 2 e 5 c.p.c., la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo e per violazione e falsa applicazione della Legge n. 869 del 1954, dell’art. 23 della L. n. 959 del 1962, dell’art. 5 L. n. 789 del 1969, dell’art. 2 della L. n. 1613 del 1962 e degli artt. 1 e 6 d.p.r. n. 1034 del 1984; il secondo motivo adduce la nullità della sentenza – ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. –per omesso esame di un fatto decisivo e violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 15 d.p.r. n. 1092 del 1973; il terzo motivo denuncia, infine , la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., co. 1; 2. come si è detto, il Ministero è rimasto intimato; all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si è disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione, in quanto mancava in atti l’attestazione di conformità delle copie analogiche della notifica telematica al Ministero, rispetto agli originali informatici e di ciò e di quanto disposto si è dato avviso a cura della cancelleria in data 6.4.2023; la parte ricorrente non ha effettuato ulteriori depositi e dunque, oltre a non esservi ragioni per ritenere in ipotesi sanato il difetto originariamente riscontrato in ordine alla documentazione della notifica telematica, non vi è prova che si sia provveduto ad adempiere all’ordine di rinnovazione, il che è assorbente, comportando l’inammissibilità del ricorso (Cass. 29 maggio 2019, n. 14742; Cass. 14 gennaio 2008, n. 625; Cass. 5 agosto 2004, n. 15062); 3. nulla sulle spese in quanto non vi è stata attività difensiva della parte pubblica. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. C