CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 09649/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di contraddittorietà e/o comunque insufficienza della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01) e ivi puntualmente disattese (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata con particolare riferimento alla prova degli elementi della fattispecie di riciclaggio a carico del ricorrente, per aver costui presentato alla motorizzazione documenti che falsamente attestavano l'immatricolazione dell'autovettura in Francia: circostanza evidentemente nota al ricorrente e finalizzata alla dissimulazione tipica del delitto in contestazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 marzo 2026.