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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 48096/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 14/07/2021 del Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, perché, essendo destinatario di provvedimento di espulsione del Prefetto di Milano del 28/10/2016, eseguito in pari data, provvedimento che prevedeva il divieto di reingresso in territorio nazionale per il periodo di anni cinque - una volta espulso dalla frontiera di [OSCURATO:PERSONA] - rientrava in Italia senza autorizzazione, venendo sorpreso in Lampedusa il 19/02/2021 e per l'effetto - ritenuta la contestata recidiva - lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza e illogicità della motivazione.

Sussiste un difetto motivazionale, con riferimento al punto di gravame inerente alla carenza dell'elemento soggettivo, in ragione della mancata comprensione da parte dell'imputato - a causa del suo scarso livello di istruzione - del significato del provvedimento di espulsione.

La sentenza di secondo grado non affronta la doglianza difensiva.

Ininfluente è il fatto che il ricorrente sia stato raggiunto da diverse condanne in passato, in quanto non è stato appurato se - in tali processi - l'imputato stesso fosse risultato, o meno, in grado di comprendere la lingua italiana.

Parimenti ininfluente è la circostanza che il Sellomi, nel corso del processo di primo grado, abbia depositato una dichiarazione manoscritta in lingua italiana e da lui sottoscritta.

2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione, in punto di mancata concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche, da computarsi con il criterio della equivalenza, rispetto alla contestata recidiva infraquinquennale.

I pregiudizi penali annoverati dall'imputato, infatti, riguardano fatti molto risalenti nel tempo e, quindi, non possono essere ritenuti sintomatici di una accentuata pericolosità dell'imputato.

La Corte di appello, in particolare, non ha tenuto conto del buon comportamento processuale serbato dal ricorrente, nonché della positiva condotta susseguente al reato.3.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La prima doglianza formulata dalla difesa afferisce alla motivazione della sentenza impugnata, criticando - anche in maniera espressa e diretta - i criteri utilizzati e le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, nella valutazione delle prove.

2.1. Giova allora precisare, ai fini del corretto inquadramento del perimetro decisionale che connota il giudizio di legittimità, come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione, rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.

La Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; Sez. 1, n. 42369 del 16/1.1/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv 235507; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).

Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende un necessario corollario: esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione, in ordine agli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito.

Il giudizio di legittimità attiene alla sola verifica dell'iter argomentativo seguito da tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia, o meno, dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione.

2.2. La Corte territoriale, con ampia e convincente motivazione, immune da profili di contraddittorietà o illogicità, dunque destinata al riparo da qualsivoglia stigma in questa sede, ha reputato insostenibile che il Selloumi potesse davvero non rendersi conto del reale significato del provvedimento emesso a suo carico.

Indimostrato è restato, in primo luogo, il dato della scarsa istruzione del soggetto.

La sentenza impugnata, inoltre, ricorda come l'imputato abbia depositato una dichiarazione manoscritta e sottoscritta in italiano, così dimostrando di saper leggere e di sapersi esprimere agevolmente in tale lingua.

Né vengono trascurati, dalla Corte di merito, gli ulteriori dati oggettivi, rappresentati sia dalla lunga permanenza - sebbene irregolare - del soggetto in territorio nazionale, sia dalla presenza, a suo carico, di diversi precedenti.

Elementi che la Corte distrettuale, del tutto coerentemente, ha ritenuto essere evocativi di una soddisfacente capacità di comprensione della lingua italiana e, conseguentemente, del contenuto delle prescrizioni impostegli.

3. È inammissibile, perché del tutto generico e manifestamente infondato, il secondo motivo di ricorso, concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La difesa, infatti, si limita a prospettare generiche censure, non tanto alla applicazione della legge fatta dai Giudici di merito, quanto al percorso logico dai medesimi seguito.

Giova ricordare, sul punto, come l'applicazione della norma necessiti di un substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice, di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo apprezzarsi e valorizzarsi, di contro, un «aspetto» del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (tra le molte, si veda Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, Rv. 214200).

Nella concreta fattispecie, la Corte di appello - con motivazione ampia, congruente, logica e non contraddittoria - ha ritenuto non concedibili le auspicate circostanze attenuanti generiche, valorizzando l'attitudine dimostrata dal soggetto a violare il precetto penale, come desumibile dai precedenti dai quali egli risulta gravato, nonché considerando la gravità della condotta incriminata, sostanziatasi nel reingresso in territorio nazionale.

Parimenti scandagliata, con struttura motivazionale nuovamente esaustiva e coerente, è il profilo della irrilevanza degli elementi favorevoli addotti dalla difesa, quali la giovane età e il breve periodo mancante alla scadenza del divieto di nuovo ingresso in Italia (elemento ovviamente neutro, in punto di valutazione della condotta).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricarrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 14/07/2021 del Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, perché, essendo destinatario di provvedimento di espulsione del Prefetto di Milano del 28/10/2016, eseguito in pari data, provvedimento che prevedeva il divieto di reingresso in territorio nazionale per il periodo di anni cinque - una volta espulso dalla frontiera di [OSCURATO:PERSONA] - rientrava in Italia senza autorizzazione, venendo sorpreso in Lampedusa il 19/02/2021 e per l'effetto - ritenuta la contestata recidiva - lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza e illogicità della motivazione. Sussiste un difetto motivazionale, con riferimento al punto di gravame inerente alla carenza dell'elemento soggettivo, in ragione della mancata comprensione da parte dell'imputato - a causa del suo scarso livello di istruzione - del significato del provvedimento di espulsione. La sentenza di secondo grado non affronta la doglianza difensiva. Ininfluente è il fatto che il ricorrente sia stato raggiunto da diverse condanne in passato, in quanto non è stato appurato se - in tali processi - l'imputato stesso fosse risultato, o meno, in grado di comprendere la lingua italiana. Parimenti ininfluente è la circostanza che il Sellomi, nel corso del processo di primo grado, abbia depositato una dichiarazione manoscritta in lingua italiana e da lui sottoscritta. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione, in punto di mancata concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche, da computarsi con il criterio della equivalenza, rispetto alla contestata recidiva infraquinquennale. I pregiudizi penali annoverati dall'imputato, infatti, riguardano fatti molto risalenti nel tempo e, quindi, non possono essere ritenuti sintomatici di una accentuata pericolosità dell'imputato. La Corte di appello, in particolare, non ha tenuto conto del buon comportamento processuale serbato dal ricorrente, nonché della positiva condotta susseguente al reato.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La prima doglianza formulata dalla difesa afferisce alla motivazione della sentenza impugnata, criticando - anche in maniera espressa e diretta - i criteri utilizzati e le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, nella valutazione delle prove. 2.1. Giova allora precisare, ai fini del corretto inquadramento del perimetro decisionale che connota il giudizio di legittimità, come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione, rispetto a quella compiuta dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; Sez. 1, n. 42369 del 16/1.1/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv 235507; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende un necessario corollario: esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione, in ordine agli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito. Il giudizio di legittimità attiene alla sola verifica dell'iter argomentativo seguito da tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia, o meno, dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione. 2.2. La Corte territoriale, con ampia e convincente motivazione, immune da profili di contraddittorietà o illogicità, dunque destinata al riparo da qualsivoglia stigma in questa sede, ha reputato insostenibile che il Selloumi potesse davvero non rendersi conto del reale significato del provvedimento emesso a suo carico. Indimostrato è restato, in primo luogo, il dato della scarsa istruzione del soggetto. La sentenza impugnata, inoltre, ricorda come l'imputato abbia depositato una dichiarazione manoscritta e sottoscritta in italiano, così dimostrando di saper leggere e di sapersi esprimere agevolmente in tale lingua. Né vengono trascurati, dalla Corte di merito, gli ulteriori dati oggettivi, rappresentati sia dalla lunga permanenza - sebbene irregolare - del soggetto in territorio nazionale, sia dalla presenza, a suo carico, di diversi precedenti. Elementi che la Corte distrettuale, del tutto coerentemente, ha ritenuto essere evocativi di una soddisfacente capacità di comprensione della lingua italiana e, conseguentemente, del contenuto delle prescrizioni impostegli. 3. È inammissibile, perché del tutto generico e manifestamente infondato, il secondo motivo di ricorso, concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa, infatti, si limita a prospettare generiche censure, non tanto alla applicazione della legge fatta dai Giudici di merito, quanto al percorso logico dai medesimi seguito. Giova ricordare, sul punto, come l'applicazione della norma necessiti di un substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice, di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo apprezzarsi e valorizzarsi, di contro, un «aspetto» del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (tra le molte, si veda Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, Rv. 214200). Nella concreta fattispecie, la Corte di appello - con motivazione ampia, congruente, logica e non contraddittoria - ha ritenuto non concedibili le auspicate circostanze attenuanti generiche, valorizzando l'attitudine dimostrata dal soggetto a violare il precetto penale, come desumibile dai precedenti dai quali egli risulta gravato, nonché considerando la gravità della condotta incriminata, sostanziatasi nel reingresso in territorio nazionale. Parimenti scandagliata, con struttura motivazionale nuovamente esaustiva e coerente, è il profilo della irrilevanza degli elementi favorevoli addotti dalla difesa, quali la giovane età e il breve periodo mancante alla scadenza del divieto di nuovo ingresso in Italia (elemento ovviamente neutro, in punto di valutazione della condotta). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricarrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
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