CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 19695/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] •avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato ai sensi dell'art. 41 bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Ad avviso del Tribunale di sorveglianza tale regime era giustificato da plurimi elementi, costituiti dall'inserimento del condannato nel clan camorristico operante nella zona casertana e nel gruppo casaiese; dalla perdurante operatività dell'associazione e dal ruolo attivo svolto all'interno di esso ciao dai ricorrente, oltre che dalle condanne anche nei confronti del Coluccio 2. Avverso tale e»-[OSCURATO:PERSONA], con il ministero del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, lamentando l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen.. Alcuna attualità di pericolosità avrebbe giustificato quel regime e, per altro verso, il Tribunale di sorvegiianza aveva omesso di esaminare gli aspetti attuali di una possibile pericolosità dell'istante. Nell'interesse è stata deposita memoria in cui si ribadiscono le ragioni a fondamento del ricorso e si richiede l'assegnazione del ricorso alla trattazione in Sezione. 3. Il ricorso è inammissibile, essendo affidato a motivi manifestamente infondati e non consentiti dalla legge. Deve, in proposito, rilevarsi che l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione in ordine all'applicazione del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis, comma 2 sexies, Ord. Pen., è limitato alla violazione di legge. Tale limitazione è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sosLinziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere riur-riotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti miniro di e, 'oza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutam-ente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal tribunale di sorvegliarza per ritenere giustificata l'applicazione del regime differenziato, ovvero quando le linee aronmentative dei provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Contrariamente, nella specie, non ricorre né la violazione di legge, né la mancanza di motivazione. Risultano coerentemente valutati e indicati in senso sfavorevole gli elementi che hanno indotto a i esohgere le doglianze. Né vale il richiamo all'assenza di contatti concreti e attuali tra il ricorrente e il gruppo di riferimento alla luce della biografia dell'istante e della finalità della misura( protesa, infatti, a evitare possibili contatti tra costui e il nucleo delinquenziale di riferimento. Deve, invero, osservarsi come il ricorso riproponga elementi già valutati correttamente dal Tribunale e come si rinsaldi la valutazione che aveva indotto il giudice di merito a co-remiare la conclusione cui si è inteso pervenire. Per queste i a,iicH r.:-ocessuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la consegenie _:anna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipo a pero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile i 2urD, ci sens deilHil L 515 cod. proc. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Poi-ra il 28 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] F