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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 16119/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso n.4969/2015 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia, in Roma alla via dei Portoghesi n.12. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma al largo Messico n.7, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente -ricorrente incidentale- E [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del legale reppresentante pro tempore. -intimata- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno n. 6609, pronunciata il 23 giugno 2014, depositata il 2 luglio 2014 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: l'Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi contro [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno n. 6609, pronunciata il 23 giugno 2014, depositata il 2 luglio 2014 e non notificata, che ha accolto parzialmente l'appello della contribuente, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa della cartella di pagamento relativa all'iscrizione a ruolo, ex art.68 d.lgs. n. 546/1992, dell'imposta Irpef, con sanzioni ed interessi di legge, dovuta a seguito della sentenza n.299/14/07 della C.t.p. di Salerno, con cui era stato rigettato il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento di plusvalenza non dichiarata, assoggettata a tassazione separata, per l'anno di imposta 2002; la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], sottoscrisse, in qualità di venditrice, con la [OSCURATO:PERSONA].

Coop. a r.I., un contratto di compravendita condizionato, avente ad oggetto un terreno sito nel Comune di Salerno, alla loc.

Pastella, riportato al [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Salerno, al foglio 35, particella n. 1428, are 26,00; in particolare, gli effetti del succitato contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 3 del contratto medesimo, furono sospensivamente condizionati, ai sensi dell'art. 1353 cod. civ., al verificarsi del rilascio, da parte del Comune di Salerno, della concessione edilizia per la "realizzazione di parcheggi interrati pertinenziali e non" sui terreni compravenduti; le parti, con atto del 05.03.2002, per notar avv. [OSCURATO:PERSONA], si diedero reciprocamente atto dell'avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 3 del contratto di compravendita; in data 08.02.2006, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Salerno emise due avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 41bis del 4.P.R. 600/73, l'uno per una presunta plusvalenza relativa all'anno d'imposta 2000, l'altro per la plusvalenza che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avrebbe realizzato nell'anno d'imposta 2002 con la vendita del terreno edificabile; inoltre, venne emessa cartella di pagamento notificata alla contribuente in data 17/8/2006; gli avvisi e la cartella furono impugnati inannzi alla C.t.p. di Salerno con distinti ricorsi, poi riuniti; la C.t.p., con sentenza n.299/2007, dichiarava non dovute le sanzioni relativamente all'anno 2000, rigettando per il resto i ricorsi riuniti; a seguito della suddetta sentenza venne emessa, ai sensi dell'art.68 d.lgs. n. 546/1992, la cartella di pagamento provvisoria relativa all'anno 2002, oggetto della presente impugnazione; la sentenza della C.t.p. di Salerno venne impugnata sia dall'Agenzia delle entrate, sia dalla contribuente, con ricorso incidentale; con sentenza n.591/9/10 del 24/11/2010, la C.t.r. della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava l'appello dell'ufficio ed, in parziale accoglimento dell'appello della contribuente, determinava la plusvalenza dell'anno 2002 in euro 201.429,55, demandando all'ufficio di rideterminare l'imposta e la sanzione; a seguito della suddetta sentenza venne emessa, la cartella di pagamento provvisoria, oggetto del ricorso n.18477/2015, fissato anch'esso per l'odierna camera di consiglio; la sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza di appello con ricorso in cassazione e, successivamente, aderiva al condono ex art.39, comma 12, di. n.98/2011, definendo la lite fiscale pendente relativamente all'accertamento del solo anno 2000; la Corte di cassazione emetteva decreto di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere anche relativamente all'anno 2002, che in realtà non era coperto dal condono, in quanto l'Agenzia delle entrate aveva chiesto dichiararsi l'estinzione della controversia a seguito dell'avvenuto pagamento da parte della contribuente di quanto dovuto; contro il decreto di estinzione, l'ufficio presentava istanza di revoca e la contribuente domanda di revocazione ex art.395, comma 1, n.4 cod. proc. civ., entrambe dichiarate inammissibili da questa Corte con sentenza n.6231/2015; il presente ricorso, come si è premesso, ha ad oggetto la sentenza di appello pronunciata nel giudizio sull'impugnativa della cartella di pagamento emessa, ex art.68 d.lgs. n. 546/1992, dopo la sentenza di primo grado della C.t.p. di Salerno n.299/14/07 di rigetto del ricorso avverso l'avviso di accertamento della plusvalenza non dichiarata, assoggettata a tassazione separata, per l'anno di imposta 2002; la contribuente aveva chiesto con ricorso, rigettato dalla C.t.p. di Salerno, l'annullamento della cartella emessa a seguito del giudizio di primo grado, in quanto, con la sentenza n.591/9/10 del 24/11/2010, la C.t.r. della Campania, in parziale accoglimento dell'appello della contribuente, aveva rideterminato la seconda plusvalenza in euro 201.429,55, demandando all'ufficio, a sua volta, di rideterminare l'imposta e la sanzione; con la sentenza impugnata, la C.t.r., in via preliminare, rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e l'istanza di sospensione necessaria ex art. 295 cod.proc.civ., nonchè rilevava che la speciale disposizione recata dall'art. 68 del d.

Igs. n. 546/1992 regolava espressamente l'ipotesi di riscossione del tributo in pendenza del processo; tuttavia, secondo il giudice di appello, nel caso di specie assumeva valore assorbente la circostanza che, dalla documentazione prodotta dalla contribuente, era emerso che la Suprema Corte di Cassazione aveva dichiarato l'estinzione del giudizio avente ad oggetto il ricorso avverso l'avviso di accertamento, in ragione dell'intervenuto condono e che, in relazione a tale pronuncia, secondo quanto riferito in udienza da parte appellante (e non contestato dall'Agenzia), la successiva istanza di revocazione sarebbe stata dichiarata inammissibile; pertanto, il giudice di appello accoglieva il ricorso della contribuente; a seguito del ricorso dell'Agenzia delle entrate, la contribuente resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale subordinato, affidato a cinque motivi; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è rimasta intimata; il ricorso avverso tale decisione è stato fissato per la camera di consiglio del 15 aprile 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; in data 1/4/2021 la contribuente ha depositato memoria, con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, allegando provvedimento di sgravio emesso dall'amministrazione finanziaria, motivato dal fatto che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.6231/2015, ha dichiarato non dovuti i tributi inclusi nel ruolo ed oggetto della presente impugnazione; con ordinanza del 15 aprile 2021, la Corte ha disposto, a cura della controricorrente, la notifica alla ricorrente della documentazione depositata; il ricorso è stato nuovamente fissato per la camera di consiglio del 4 maggio 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo del ricorso principale, l'Agenzia ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.2909 e 1306 cod. civ., in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, la C.t.r. avrebbe errato nell'annullare la cartella di pagamento, in quanto non vi era stato l'annullamento definitivo dell'atto presupposto, dato che l'impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2002 all'epoca della sentenza impugnata era ancora sub iudice; in ogni caso, il condono, così come ammesso dalla stessa contribuente, riguardava solo l'anno 2000; con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell'art.295 cod. proc. civ., in relazione all'art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., in quanto la Commissione tributaria avrebbe dovuto sospendere il giudizio relativo alla cartella di pagamento in pendenza del giudizio sull'impugnativa dell'avviso di accertamento presupposto; con i motivi di ricorso incidentale subordinato, la contribuente denunzia plurime violazioni di legge sostanziale e processuale in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata; tuttavia, preliminarmente deve rilevarsi che la contribuente, in data 1aprile 2021, ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere; all'istanza la contribuente ha allegato la documentazione attestante l'avvenuto sgravio dei tributi da parte dell'amministrazione finanziaria, motivato dalla considerazione che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.6231/2015, depositata in data 11 febbraio 2015, ha dichiarato non dovuti i tributi inclusi nel ruolo oggetto di lite; la contribuente ha anche provveduto alla notificazione della memoria e dei documenti allegati all'avvocatura erariale, che nulla ha eccepito; pertanto, preso atto dell'avvenuto sgravio, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti costitu (te; nulla deve disporsi in ordine alle spese nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che è rimasta intimata; P.Q.M. la Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti costituite l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n.4969/2015 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia, in Roma alla via dei Portoghesi n.12. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma al largo Messico n.7, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente -ricorrente incidentale- E [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del legale reppresentante pro tempore. -intimata- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno n. 6609, pronunciata il 23 giugno 2014, depositata il 2 luglio 2014 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: l'Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi contro [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno n. 6609, pronunciata il 23 giugno 2014, depositata il 2 luglio 2014 e non notificata, che ha accolto parzialmente l'appello della contribuente, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa della cartella di pagamento relativa all'iscrizione a ruolo, ex art.68 d.lgs. n. 546/1992, dell'imposta Irpef, con sanzioni ed interessi di legge, dovuta a seguito della sentenza n.299/14/07 della C.t.p. di Salerno, con cui era stato rigettato il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento di plusvalenza non dichiarata, assoggettata a tassazione separata, per l'anno di imposta 2002; la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], sottoscrisse, in qualità di venditrice, con la [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.I., un contratto di compravendita condizionato, avente ad oggetto un terreno sito nel Comune di Salerno, alla loc. Pastella, riportato al [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Salerno, al foglio 35, particella n. 1428, are 26,00; in particolare, gli effetti del succitato contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 3 del contratto medesimo, furono sospensivamente condizionati, ai sensi dell'art. 1353 cod. civ., al verificarsi del rilascio, da parte del Comune di Salerno, della concessione edilizia per la "realizzazione di parcheggi interrati pertinenziali e non" sui terreni compravenduti; le parti, con atto del 05.03.2002, per notar avv. [OSCURATO:PERSONA], si diedero reciprocamente atto dell'avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 3 del contratto di compravendita; in data 08.02.2006, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Salerno emise due avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 41bis del 4.P.R. 600/73, l'uno per una presunta plusvalenza relativa all'anno d'imposta 2000, l'altro per la plusvalenza che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avrebbe realizzato nell'anno d'imposta 2002 con la vendita del terreno edificabile; inoltre, venne emessa cartella di pagamento notificata alla contribuente in data 17/8/2006; gli avvisi e la cartella furono impugnati inannzi alla C.t.p. di Salerno con distinti ricorsi, poi riuniti; la C.t.p., con sentenza n.299/2007, dichiarava non dovute le sanzioni relativamente all'anno 2000, rigettando per il resto i ricorsi riuniti; a seguito della suddetta sentenza venne emessa, ai sensi dell'art.68 d.lgs. n. 546/1992, la cartella di pagamento provvisoria relativa all'anno 2002, oggetto della presente impugnazione; la sentenza della C.t.p. di Salerno venne impugnata sia dall'Agenzia delle entrate, sia dalla contribuente, con ricorso incidentale; con sentenza n.591/9/10 del 24/11/2010, la C.t.r. della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava l'appello dell'ufficio ed, in parziale accoglimento dell'appello della contribuente, determinava la plusvalenza dell'anno 2002 in euro 201.429,55, demandando all'ufficio di rideterminare l'imposta e la sanzione; a seguito della suddetta sentenza venne emessa, la cartella di pagamento provvisoria, oggetto del ricorso n.18477/2015, fissato anch'esso per l'odierna camera di consiglio; la sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza di appello con ricorso in cassazione e, successivamente, aderiva al condono ex art.39, comma 12, di. n.98/2011, definendo la lite fiscale pendente relativamente all'accertamento del solo anno 2000; la Corte di cassazione emetteva decreto di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere anche relativamente all'anno 2002, che in realtà non era coperto dal condono, in quanto l'Agenzia delle entrate aveva chiesto dichiararsi l'estinzione della controversia a seguito dell'avvenuto pagamento da parte della contribuente di quanto dovuto; contro il decreto di estinzione, l'ufficio presentava istanza di revoca e la contribuente domanda di revocazione ex art.395, comma 1, n.4 cod. proc. civ., entrambe dichiarate inammissibili da questa Corte con sentenza n.6231/2015; il presente ricorso, come si è premesso, ha ad oggetto la sentenza di appello pronunciata nel giudizio sull'impugnativa della cartella di pagamento emessa, ex art.68 d.lgs. n. 546/1992, dopo la sentenza di primo grado della C.t.p. di Salerno n.299/14/07 di rigetto del ricorso avverso l'avviso di accertamento della plusvalenza non dichiarata, assoggettata a tassazione separata, per l'anno di imposta 2002; la contribuente aveva chiesto con ricorso, rigettato dalla C.t.p. di Salerno, l'annullamento della cartella emessa a seguito del giudizio di primo grado, in quanto, con la sentenza n.591/9/10 del 24/11/2010, la C.t.r. della Campania, in parziale accoglimento dell'appello della contribuente, aveva rideterminato la seconda plusvalenza in euro 201.429,55, demandando all'ufficio, a sua volta, di rideterminare l'imposta e la sanzione; con la sentenza impugnata, la C.t.r., in via preliminare, rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e l'istanza di sospensione necessaria ex art. 295 cod.proc.civ., nonchè rilevava che la speciale disposizione recata dall'art. 68 del d. Igs. n. 546/1992 regolava espressamente l'ipotesi di riscossione del tributo in pendenza del processo; tuttavia, secondo il giudice di appello, nel caso di specie assumeva valore assorbente la circostanza che, dalla documentazione prodotta dalla contribuente, era emerso che la Suprema Corte di Cassazione aveva dichiarato l'estinzione del giudizio avente ad oggetto il ricorso avverso l'avviso di accertamento, in ragione dell'intervenuto condono e che, in relazione a tale pronuncia, secondo quanto riferito in udienza da parte appellante (e non contestato dall'Agenzia), la successiva istanza di revocazione sarebbe stata dichiarata inammissibile; pertanto, il giudice di appello accoglieva il ricorso della contribuente; a seguito del ricorso dell'Agenzia delle entrate, la contribuente resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale subordinato, affidato a cinque motivi; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è rimasta intimata; il ricorso avverso tale decisione è stato fissato per la camera di consiglio del 15 aprile 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; in data 1/4/2021 la contribuente ha depositato memoria, con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, allegando provvedimento di sgravio emesso dall'amministrazione finanziaria, motivato dal fatto che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.6231/2015, ha dichiarato non dovuti i tributi inclusi nel ruolo ed oggetto della presente impugnazione; con ordinanza del 15 aprile 2021, la Corte ha disposto, a cura della controricorrente, la notifica alla ricorrente della documentazione depositata; il ricorso è stato nuovamente fissato per la camera di consiglio del 4 maggio 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo del ricorso principale, l'Agenzia ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.2909 e 1306 cod. civ., in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, la C.t.r. avrebbe errato nell'annullare la cartella di pagamento, in quanto non vi era stato l'annullamento definitivo dell'atto presupposto, dato che l'impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2002 all'epoca della sentenza impugnata era ancora sub iudice; in ogni caso, il condono, così come ammesso dalla stessa contribuente, riguardava solo l'anno 2000; con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell'art.295 cod. proc. civ., in relazione all'art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., in quanto la Commissione tributaria avrebbe dovuto sospendere il giudizio relativo alla cartella di pagamento in pendenza del giudizio sull'impugnativa dell'avviso di accertamento presupposto; con i motivi di ricorso incidentale subordinato, la contribuente denunzia plurime violazioni di legge sostanziale e processuale in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata; tuttavia, preliminarmente deve rilevarsi che la contribuente, in data 1aprile 2021, ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere; all'istanza la contribuente ha allegato la documentazione attestante l'avvenuto sgravio dei tributi da parte dell'amministrazione finanziaria, motivato dalla considerazione che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.6231/2015, depositata in data 11 febbraio 2015, ha dichiarato non dovuti i tributi inclusi nel ruolo oggetto di lite; la contribuente ha anche provveduto alla notificazione della memoria e dei documenti allegati all'avvocatura erariale, che nulla ha eccepito; pertanto, preso atto dell'avvenuto sgravio, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti costitu (te; nulla deve disporsi in ordine alle spese nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che è rimasta intimata; P.Q.M. la Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti costituite l
Sentenza Cassazione n. 16119/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris