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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15215/2025

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ula di rito perché il fatto non sussiste; e) ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] (classe 1976) colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 15 (come sopra e limitatamente all’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), 17 (come sopra) e 18 (artt. 378 e 416- bis.1 cod. pen.) e – unificati sotto il vincolo della continuazione i primi due – lo ha condannato, per questi, alla pena di anni tre di reclusione e alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il delitto sub 18, così fissando la pena complessiva nella misura di anni cinque e mesi otto di reclusione; f) ha assolto [OSCURATO:PERSONA] (classe 1976) dai reati a lui ascritti sub 5 e 16, con formula di rito “perché il fatto non sussiste” e dal reato di cui al capo 15 (quanto all’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con formula di rito “per non aver commesso il fatto”; g) ha condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di quelle relative al proprio mantenimento in carcere, oltre che alle spese relative alla custodia dei beni in sequestro; h) ha disposto la confisca di quanto in sequestro; i) ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] le pene accessorie dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante il tempo di espiazione della pena, dichiarando anche [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971) interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; l) ha condannato, limitatamente al capo 1, [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno - in favore delle parti civili Comuni di Brindisi, Mesagne e [OSCURATO:PERSONA] - rimettendone la liquidazione a separato giudizio.

2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce - in parziale riforma della suddetta decisione – ha così provveduto: a) ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di cui ai capi 15 e 17, previa esclusione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione e consequenzialmente, ha eliminato il relativo aumento di pena, così rideterminando la pena complessivamente inflitta al [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni diciotto di reclusione, oltre che eliminando le pene accessorie e la condanna al pagamento delle spese relative alla custodia dei beni in sequestro; b) ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971), in ordine ai reati di cui ai capi 15 e 17, previa esclusione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. e riqualificazione della contestata recidiva qualificata in recidiva semplice, per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, eliminando consequenzialmente la relativa porzione di pena e lasciando residuare quindi - a carico del Carlucci – esclusivamente la pena di anni uno e mesi otto di reclusione, inerente al reato ascritto sub 22 (esclusa – quanto a quest’ultimo – la 2 F i r m a t o D a : A N G E L O V A L E R I O L A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 2 c 0 d 1 e a b 1 f 0 e 1 3 - F i r m a t o D a : G I U S E P P E S A N T A L U C I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 9 0 f 2 5 a 0 c 9 0 2 c 6 b 7 F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f contestata circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., ma ritenuta sussistente la contestata recidiva) ed eliminando sia la pena accessoria, sia la condanna al pagamento delle spese relative alla custodia dei beni in sequestro; c) ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1976), in ordine ai reati di cui ai capi 15 e 17, previa esclusione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, eliminando consequenzialmente la relativa pena e lasciando a carico del Carlucci, pertanto, la sola pena di anni due e mesi otto di reclusione, relativa al reato sub 18 della rubrica, nonché eliminando la condanna al pagamento delle spese relative alla custodia dei beni in sequestro; d) ha confermato nel resto la sentenza gravata, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore delle parti civili Comuni di Brindisi, Mesagne e [OSCURATO:PERSONA]; e) ha disposto la revoca della confisca e, consequenzialmente, la restituzione all’avente diritto di tutti i beni sequestrati, mediante i provvedimenti dei Giudici per le indagini preliminari dei Tribunali di Lecce e di Brindisi, rispettivamente del 18/02/2016 e del 04/03/2016.

3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Con il primo motivo, si denunciano i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 416-bis, primo, secondo, terzo e quinto comma cod. pen., nonché per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in punto di valutazione delle prove poste a fondamento dell’accertamento circa la attitudine intimidatoria dell’associazione.

L’organizzazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, non è stata in grado di esprimere una rilevante capacità di intimidazione; non si comprende, altrimenti, per quale ragione non abbia imposto il preteso metodo anche nei rapporti con i titolari delle discoteche “L’Aranceto” e “Mashad”.

Il processo, sul punto specifico, ha fatto emergere la piena libertà di autodeterminazione dei titolari di tali locali, che sono sempre stati in grado di assumere ogni decisione, senza tema di dover subire conseguenze di sorta.

Si registra, inoltre, l’operatività di altro gruppo concorrente, che è restato del tutto immune dalle pressioni del clan; i corrispettivi chiesti per i servizi prestati, del resto, consistevano in utilità bagatellari, oltre ad essere assimilabili a quelli ordinariamente praticati nel settore di attività.

3.2. Con il secondo motivo, si denunciano i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen., nonché per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in punto di valutazione delle prove poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale, per il reato di cui agli artt. 110, 81, 56-629, primo e secondo comma, in relazione agli artt. 628, terzo comma, n. 3 e 416-bis.1 cod. pen.

L’idoneità delle minacce è stata tratta dal tenore dei colloqui, intercettati in carcere fra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie; non è chiaro, però, come tali frasi possano aver indotto il necessario metus nel destinatario, al quale esse non sono mai pervenute.

E del resto, l’inidoneità delle pretese minacce si desume anche dal fatto che Blasi non abbia avuto alcuna difficoltà, ad affidare il servizio di parcheggio ad altri soggetti, pure all’indomani della visita di alcuni uomini di [OSCURATO:PERSONA], i quali gli avevano chiesto di poter gestire tale attività.

3.3. Con il terzo motivo, si denunciano i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento al capo 4 della rubrica, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 416-bis.1 cod. pen., nonché per mancanza della motivazione, in 3 F i r m a t o D a : A N G E L O V A L E R I O L A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 2 c 0 d 1 e a b 1 f 0 e 1 3 - F i r m a t o D a : G I U S E P P E S A N T A L U C I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 9 0 f 2 5 a 0 c 9 0 2 c 6 b 7 F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante.

Si è stabilita, in realtà, una sorta di responsabilità per posizione, con evidente violazione del principio di materialità; la Corte avrebbe dovuto invece chiarire da quale elemento, diverso dalla caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA], sia possibile trarre il dato che egli abbia agito avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen.

La Corte avrebbe dovuto, parimenti, specificare da cosa si tragga il fatto che l’imputato abbia agito al fine di agevolare l’associazione mafiosa.

Pacifico è che l’attività incriminata, peraltro, fruttasse solo poche centinaia di euro al mese, cosa che la rendeva inidonea a rappresentare un valido supporto economico per il gruppo.

3.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., con riferimento al capo 4 della rubrica, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all’applicazione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. al delitto tentato.

Risulta giuridicamente inammissibile configurare l’aggravante mafiosa, in presenza della riqualificazione del fatto in delitto tentato.

In conformità ai principi di tassatività e tipicità, laddove determinati effetti giuridici, di valenza peggiorativa della fattispecie, siano dalla legge collegati – a mezzo di elencazione tassativa - alla perpetrazione di reati specificamente individuati, deve intendersi che essi si producano esclusivamente con riferimento alle ipotesi consumate, ma non anche a quelle tentate.

4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971), a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1.

Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione, oltre che per violazione ed erronea applicazione di norme di legge, in relazione alla ritenuta fattispecie di cui all’art. 367 cod. pen., nonché violazione degli artt. 125, 530, 533, 546 lett. e) cod. proc. pen.

Non è adeguatamente motivato il passaggio nel quale la Corte territoriale conferma la pronuncia gravata, relativamente al delitto di simulazione di reato, pur escludendo l’aggravante del fine di agevolare, in tal modo, il sodalizio mafioso.

4.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione, oltre che per violazione ed erronea applicazione di norme di legge, in relazione alla ritenuta fattispecie di cui all’art. 12-quinquies decreto legge 08 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 07 agosto 1992, n. 356 (norma abrogata dall’art. 7 lett. t) d.lgs. 01 marzo 2018, n. 21 e trasfusa nell’art. 512-bis cod. pen., ad opera dell’art. 4, comma 1, lett. b del medesimo decreto legislativo).

Piuttosto che dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, si sarebbe dovuto, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., adottare altra decisione.

Sul punto, manca del tutto la motivazione, soprattutto in quanto la Corte territoriale non ha risposto alle doglianze difensive, sia con riferimento ai punti salienti dell’atto di gravame, sia per quanto attiene al contenuto della memoria depositata in udienza il 03/01/2020 (qui si richiamava il testo della sentenza di annullamento emessa dalla Corte di Cassazione il 06/03/2017, nell’ambito del procedimento ex art.325 cod. proc. pen., pronuncia che non può non esplicare effetti anche con riferimento alla posizione del ricorrente, ritenuto l’effettivo intestatario dell’azienda).

La difesa, peraltro, aveva dimostrato come, nelle conversazioni intercettate, non fosse possibile cogliere accenni – ad opera di [OSCURATO:PERSONA] – in ordine alle ditte di Carlucci e alle auto da questi vendute; né poteva essere operato - nell’anno in cui intervenivano i dialoghi, ossia nel 2013 - alcun riferimento alle auto rinvenute e sequestrate nel 2016. 4 F i r m a t o D a : A N G E L O V A L E R I O L A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 2 c 0 d 1 e a b 1 f 0 e 1 3 - F i r m a t o D a : G I U S E P P E S A N T A L U C I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 9 0 f 2 5 a 0 c 9 0 2 c 6 b 7 F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f

5. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] (classe 1976), a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 5.1.

Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione, oltre che per violazione ed erronea applicazione di norme di legge, in relazione alla ritenuta fattispecie di cui all’art. 378 cod. pen., nonché violazione degli artt. 125, 530, 533, 546 lett. e) cod. proc. pen.

Emergerebbe, in pratica, l’appiattimento della motivazione della sentenza della Corte di appello su quella della adottata dal Tribunale, senza alcuna significativa analisi delle censure poste dall’appellante.

5.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione, oltre che per violazione ed erronea applicazione di norme di legge, in relazione alla ritenuta fattispecie di cui all’art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992, nonché violazione degli artt. 129, 530, 533, 546 lett. e) cod. proc. pen.

La collocazione temporale del fatto potrebbe condurre alla statuizione di estinzione del reato per prescrizione.

La Corte territoriale, però, non ha risposto alle doglianze difensive, sia con riferimento al tenore dell’atto di gravame, sia per quanto attiene alla memoria depositata in udienza il 03/01/2020 (qui si richiamava il contenuto della sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di Cassazione il 06/03/2017, nel procedimento ex art. 325 cod. proc. pen., pronuncia che non può non essere rilevante anche per la posizione del ricorrente, ritenuto l’effettivo intestatario dell’azienda).

La difesa, peraltro, aveva dimostrato come nelle conversazioni intercettate non potessero cogliersi accenni – ad opera di [OSCURATO:PERSONA] – alla ditta di Carlucci e alle auto da questi vendute; né poteva essere operato - nell’anno in cui intervenivano i dialoghi, ossia nel 2013 - alcun riferimento alle auto rinvenute e sequestrate nel 2016.

5.3. [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1976) ha presentato memoria con motivi aggiunti, mediante atto a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed ha ribadito le già prospettate censure, sottolineando la violazione ed erronea applicazione della norma penale - di cui all’art. 416-bis. 1 cod. pen., in relazione all'art. 378 cod. pen. , nonché l’esistenza di una motivazione apparente e, quindi, inesistente.

Sarebbe stata necessaria la prova circa la oggettiva finalizzazione dell'azione a favorire l'associazione, piuttosto che un singolo partecipante; la Corte territorial, però, ha dato per certo e provato quanto doveva formare oggetto, al contrario, di disamina e di compiuta dimostrazione (ossia, che il ricorrente fosse conscio del retroterra mafioso di [OSCURATO:PERSONA] e di Vicientino).

Dal testo della sentenza emerge unargomentare che, invece, si regge su una mera presunzione, circa tale conoscenza.

Ulteriore contraddittorietà risiede nel fatto che il ricorrente viene ritenuto intestatario fittizio dell'immobile sito in contrada Episcopana, nella disponibilità di fatto di [OSCURATO:PERSONA]: la suddetta intestazione fittizia sarebbe servita a [OSCURATO:PERSONA] per eludere le norme in tema di misure di prevenzione patrimoniali, evitando la confisca del bene.

Anche la contestazione sub 18 della rubrica - consistente nel fatto di aver favorito la latitanza di Vicientino, boss della SCU di Mesagne - riferisce a Carlucci la condotta di aver messo a disposizione del predetto l'abitazione in C.da Episcopana.

La Corte territoriale esclude, però, che l'acquisto e l'intestazione fittizia a terzi del bene immobile, riferibile in realtà a [OSCURATO:PERSONA], siano stati finalizzati ad agevolare l'associazione mafiosa cui apparteneva il predetto.

Ciò contraddice, in modo irrimediabile, la parte in cui la stessa Corte sostiene la sussistenza dell’aggravante del fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa.

6. La parte civile Comune di Mesagne - in persona del Sindaco e con il patrocinio 5 F i r m a t o D a : A N G E L O V A L E R I O L A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 2 c 0 d 1 e a b 1 f 0 e 1 3 - F i r m a t o D a : G I U S E P P E S A N T A L U C I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 9 0 f 2 5 a 0 c 9 0 2 c 6 b 7 F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f genericamente dedotta l'illegittimità della sentenza d'appello, sul mero rilievo dell’essere questa motivata "per relationem", rispetto alla decisione di primo grado, senza procedere alla specifica indicazione dei punti dell'atto di appello che si assumono non adeguatamente presi in considerazione, ad opera della decisione impugnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161 – 01).

2.1.1. La motivazione adottata dalla Corte territoriale risulta, nel caso di specie, scarna e poco approfondita.

Ma nel caso in cui la parte appellante - sia pubblica, che privata - abbia addotto argomentazioni ed esposto ragioni che possano, in astratto, valere ad invalidare gli elementi sui quali si basa il convincimento del primo giudice, nonché l’iter logico-deduttivo da costui seguito e, nel contempo, abbia proposto temi d'indagine specifici, lamentando un insufficiente o erroneo esame di alcuni elementi probatori, o anche l’omesso esame di altri elementi di notevole rilievo, il giudice di appello deve procedere a un attento riesame di tutti gli elementi probatori del processo.

Non è quindi consentito trincerarsi dietro una mera conferma della decisione gravata, tramite il pedissequo rinvio alle considerazioni svolte dal giudice di primo grado, pena la violazione dell'esigenza del doppio grado di giurisdizione.

Laddove resti carente tale forma di riesame - sia che la sentenza di appello non contenga alcun riferimento, sia nel caso in cui si limiti al puro e semplice richiamo testuale, senza inserire una propria struttura motivazionale, pur se sintetica - la pronuncia di appello dovrà essere ritenuta affetta da un difetto argomentativo.

2.1.2. Ferma dunque la piena legittimità della motivazione per relationem, tale modalità argomentativa e interpretativa deve essere conforme ai canoni sopra delineati; le doglianze difensive – nella concreta fattispecie - non sono state invece oggetto di confronto sostanziale, ad opera della Corte territoriale.

Si duole la difesa, infatti, che la tecnica adottata nella redazione della sentenza impugnata abbia finito per sovrapporre due piani tra loro ontologicamente distinti e – mediante un ragionamento di tipo circolare – abbia tratto la prova della sussistenza del reato associativo, semplicemente, dalla ritenuta sussistenza dei reati fine.

Dalla dimostrazione di più episodi criminosi, di natura prevalentemente estorsiva, atti a rivelare una posizione di egemonia nella illecita gestione dei parcheggi e della sicurezza di numerosi locali, si sarebbe quindi giunti a ricavare anche l’esistenza della struttura associativa, nella sua estrinsecazione più caratterizzante, rappresentata dall’adozione del metodo mafioso.

Sottolinea la difesa, poi, come già il Tribunale abbia assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati fine originariamente ascritti sub 2, 3, 5 e 16, procedendo alla riqualificazione in ipotesi tentata della contestazione sub 4; la Corte di appello ha poi dichiarato l’estinzione per prescrizione degli episodi rubricati sub 15 e 17 della rubrica, previa esclusione della sussistenza dell’aggravante mafiosa.

Venuta meno la dimensione finalistica dapprima attribuita all’associazione, quale protagonista di una persistente e diffusa attività di taglieggiamento e quale espressione di un consolidato metodo mafioso, residuerebbe allora, secondo la difesa, solo un’ipotesi di tentata estorsione, posta in essere con modalità del tutto estemporanee.

Rispetto a tali prospettazioni difensive, è mancato il confronto sostanziale e la relativa risposta.

La sentenza impugnata, in definitiva, ha ritenuto di poter superare tutte le problematiche poste dalla difesa, mediante il semplice richiamo - testuale e integrale – alla sentenza gravata, della quale avrebbe dovuto, però, riportare specificamente i passaggi salienti e aggiungere una autonoma motivazione, pur se stringata e di carattere adesivo.

Il motivo, pertanto, deve ritenersi fondato.

2.2. Il secondo motivo aggredisce la ritenuta sussistenza del delitto di tentata estorsione aggravata; secondo la sentenza impugnata, dunque, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto avvicinare da uomini di fiducia il titolare della discoteca “Poison” di Mesagne, ossia Blasi, imponendo che tali soggetti disciplinassero il parcheggio dei clienti all’esterno della discoteca, ossia su un’area comunale, 7 F i r m a t o D a : A N G E L O V A L E R I O L A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 2 c 0 d 1 e a b 1 f 0 e 1 3 - F i r m a t o D a : G I U S E P P E S A N T A L U C I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 9 0 f 2 5 a 0 c 9 0 2 c 6 b 7 F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f intascando poi essi stessi il corrispettivo dagli avventori.

2.2.1. Assume la difesa che Blasi possa, al massimo, essere considerato soggetto passivo della condotta, ma non del danno, ossia del reato.

La doglianza si dipana poi ricordando come il locale non disponesse di una propria area adibita a parcheggio per i clienti, tanto che aveva incaricato tre individui di disciplinare la viabilità nell’area mercatale appartenente al Comune di Mesagne, laddove i clienti erano soliti parcheggiare le auto.

In ipotesi difensiva, Blasi non avrebbe mai potuto, quindi, assegnare ad altri tale attività e ricavarne il relativo profitto, trattandosi di uno spazio ricadente nella titolarità comunale; in capo al Blasi, in definitiva, risulterebbe carente il profilo dell’interesse economico, né allo stesso potrebbe essere ricollegato l’elemento della necessaria correlazione dell’ingiusto profitto con altrui danno.

Mancherebbe la prova, inoltre, della sussistenza di uno degli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione, non essendo emerse minacce idonee a coartare la volontà della vittima.

2.2.2. La censura difensiva così sintetizzata è fondata, per non esservi adeguata motivazione circa la sussistenza del danno in capo a Blasi.

Come è noto, il reato di estorsione presuppone, tra l'altro, per la sua configurabilità l'intenzione del soggetto agente di procurarsi un ingiusto profitto, con danno della persona offesa.

Il danno - quale fulcro e momento culmine dell'offesa "criminale", sulla quale è imperniato il delitto di estorsione – deve presentare un contenuto di tipo patrimoniale, determinando una effettiva diminuzione del patrimonio della persona offesa.

La definizione della nozione di danno, pertanto, deve essere fissata in correlazione funzionale rispetto a quella di patrimonio, che ne rappresenta il prodromo logico-giuridico, necessario in vista della individuazione del momento effettuale, del risultato pregiudizievole della condotta costrittiva.

La questione, allora, non ha natura strettamente semantica e terminologica, vertendo essa sul corretto inquadramento della figura del "danno patrimoniale" ed involgendo, in particolare, la questione circa la riconducibilità, all’interno di tale alveo concettuale, non solo del danno patrimoniale diretto ed immediato derivante dalla condotta tipica, ma anche del danno potenziale, pur sempre di natura patrimoniale, consistente nella c.d. perdita dell'aspettativa di conseguire un vantaggio economico.

Sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che ‹‹In tema di estorsione, nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto rientra anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale›› (Sez.

U, n. 30016 del 28/03/2024, Annunziata, Rv. 286656 – 01) Questa Corte ha altresì chiarito come, in ordine agli elementi che descrivono l'offesa propria del danno "criminale", sia necessaria la dimostrazione - in termini di certezza - circa l'esistenza di un nesso causale, tra la condotta colpevole e l'evento di danno, inteso non solo alla stregua di un decremento, ma anche quale possibilità perduta, di ottenere un risultato migliore o più favorevole, distinguendo i profili della seria ed apprezzabile possibilità e della mera speranza, o generica aspettativa del conseguimento di un risultato positivo.

Questi essendo i principi di diritto che governano la materia, ritiene il Collegio che manchi – nella avversata decisione – una motivazione adeguata, in punto di prova del predetto nesso causale, tra condotta individuata a carico del soggetto attivo e danno a carico della persona offesa.

Blasi ha infatti chiarito sia il profilo della non appartenenza alla discoteca dell’area adibita a parcheggio, sia l’aspetto del mancato esborso economico – da parte sua – in favore dei sodali del [OSCURATO:PERSONA].

In ragione di quanto precede, viene disposto l’annullamento con rinvio anche riguardo a tale punto, affinché la Corte territoriale, nel giudizio rescissorio, vi si soffermi più accuratamente, colmando le sopra delineate lacune motivazionali. 8 F i r m a t o D a : A N G E L O V A L E R I O L A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 2 c 0 d 1 e a b 1 f 0 e 1 3 - F i r m a t o D a : G I U S E P P E S A N T A L U C I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 9 0 f 2 5 a 0 c 9 0 2 c 6 b 7 F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f

2.3. La fondatezza dei primi due motivi consente di ritenere assorbiti il terzo e il quarto motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971), articolato in due motivi, è infondato.

Trattasi di un imputato che risponde, ormai, del solo reato ex art. 367 cod. pen., ascritto sub 22 della rubrica, con esclusione dell’aggravante mafiosa; le due ipotesi ex art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, oggi art. 512-bis cod. pen., per le quali era stata pronunciata condanna in primo grado, sono state infatti dichiarate prescritte in appello, previa esclusione dell’aggravante mafiosa.

3.1. Il primo motivo avversa il fatto che sia stata confermata la pronuncia gravata, relativamente al delitto di simulazione di reato, pur essendosi esclusa l’aggravante del fine di agevolare, in tal modo, il sodalizio mafioso; la difesa aveva sostenuto, infatti, che denunciare falsamente il furto dell’auto – all’indomani dell’arresto del latitante [OSCURATO:PERSONA], il quale disponeva del mezzo stesso, fosse una condotta realizzata nell’intento di porsi al riparo da possibili conseguenze penali, ma non al fine di agevolare l’associazione mafiosa.

3.1.1. La censura si sviluppa sul piano del fatto ed è tesa a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell’impugnato provvedimento, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen.

Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità.

Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

3.1.2. D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata, che ha ricordato come il Carlucci abbia falsamente denunciato – in data 10/02/2011 - il furto della propria autovettura, a bordo della quale stava salendo, proprio lo stesso giorno, il latitante [OSCURATO:PERSONA].

Tale fatto, di natura oggettiva, non viene attaccato dalle prospettazioni difensive, che presentano una connotazione meramente confutativa, rispetto alla decisione assunta dalla Corte territoriale.

Per completezza di analisi e di esposizione, deve sottolinearsi come sia corretta la decisione - assunta dai Giudici di secondo grado - di non dichiarare estinto il reato, stante la ricorrenza della contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

Si può infatti ricordare che ‹‹La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen.›› (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 – 01; così anche Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267 – 01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490 – 01; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda, Rv. 272021 – 01; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015 – 01; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017 Zandomeneghi, Rv. 271802 – 01; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268214 – 01; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224 – 01, che ha escluso che la regola ermeneutica sopra enucleata comporti una violazione del principio del "ne bis in idem sostanziale", o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza 9 F i r m a t o D a : A N G E L O V A L E R I O L A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 2 c 0 d 1 e a b 1 f 0 e 1 3 - F i r m a t o D a : G I U S E P P E S A N T A L U C I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 9 0 f 2 5 a 0 c 9 0 2 c 6 b 7 F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione).

Precisa la Corte territoriale, sul punto, che nell’anno 2009 – id est, all’epoca in cui si rese protagonista dei reati sub 15 e 17 della rubrica – il Carlucci era gravato da una recidiva semplice; tale circostanza ha portato, una volta esclusa l’aggravante mafiosa, alla declaratoria di estinzione di tali reati, per intervenuta prescrizione.

La condizione di recidivo è risultata successivamente aggravata, stante la commissione di ulteriori reati medio tempore e, quindi, ha assunto la forma della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, al momento della perpetrazione del reato sub 22; ciò ha impedito, in ossequio al principio di diritto sopra richiamato, di dichiarare l’estinzione per prescrizione.

3.2. Il secondo motivo inerisce alla già pronunciata declaratoria di estinzione per prescrizione, con riferimento alla contestazione ex art. 512-bis cod. pen. conseguente alla previa elisione dell’aggravante mafiosa ed alla riqualificazione – da qualificata a semplice – della contestata recidiva.

La difesa invoca ora l’annullamento della sentenza, con l’emissione di pronuncia ex art.129 cod. proc. pen., sostenendo essere radicalmente carente la motivazione, oltre che sul presupposto che non sia stata fornita adeguata risposta, rispetto alle doglianze difensive.

Il principio di diritto al quale attenersi, quindi, è quello dettato da Sez. 1, n. 4671 del 03/10/2019, dep. 2020, Urbani, Rv. 278161 – 02; fermo l’ancoraggio normativo offerto dall’art. 607 cod. proc. pen., infatti, laddove questo prevede espressamente la possibilità di ricorrere in Cassazione, avverso sentenza di proscioglimento, la decisione assunta da questa Corte rileva in quanto, nella parte motiva, è stato chiarito come - in presenza di impugnazione in sede di legittimità, proposta avverso sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato - l’interesse atto a sorreggere l’ammissibilità del ricorso stesso è quello alla verifica dibattimentale e, correlativamente, alla possibilità di rinunciare alla prescrizione.

Nella concreta fattispecie, vi è stata la verifica dibattimentale; l’imputato ha poi interposto gravame, avverso la decisione assunta in primo grado, così impugnando - nell’anno 2020 - la condanna emessa in relazione a fatti risalenti al 2009 e lo ha fatto domandando l’esclusione della recidiva e dell’aggravante mafiosa (tanto si desume dai motivi di appello, come sussunti nella sentenza impugnata).

Il gravame, pertanto, è stato proposto nella piena consapevolezza del fatto che l’accoglimento delle domande difensive avrebbe comportato, inevitabilmente, la declaratoria di estinzione del reato stesso.

A tanto deve aggiungersi che nel corso del giudizio di appello, viepiù, il ricorrente non ha corredato tali motivi con la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione; anzi, la difesa ha formulato le proprie conclusioni chiedendo espressamente, in via subordinata, proprio la declaratoria di estinzione per prescrizione.

Il tutto rende evidente la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, atteso che – anche all’esito della effettuata verifica dibattimentale - non si è mai mostrata la volontà di rinunciare alla prescrizione, essendo anzi emersa palese una volontà diametralmente opposta.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1976), articolato in due motivi e in motivi nuovo che si occupano di ribadirli integralmente, è fondato quanto alla doglianza attinente alla contestazione cui al capo 18 della rubrica, ossia al reato di cui all’art. 378 cod. pen., con aggravante mafiosa; come sopra già chiarito, le due ipotesi ex art. 512-bis cod. pen., ascritte sub 15 e 17 della rubrica, sono state dichiarate prescritte in secondo grado, previa esclusione dell’aggravante mafiosa.

4.1. Il primo motivo aggredisce la condanna per il reato di favoreggiamento aggravato ed è incentrato sul difetto di un adeguato apparato motivazionale, nella sentenza impugnata, sotto 10 F i r m a t o D a : A N G E L O V A L E R I O L A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 2 c 0 d 1 e a b 1 f 0 e 1 3 - F i r m a t o D a : G I U S E P P E S A N T A L U C I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 9 0 f 2 5 a 0 c 9 0 2 c 6 b 7 F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ula di rito perché il fatto non sussiste; e) ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] (classe 1976) colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 15 (come sopra e limitatamente all’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), 17 (come sopra) e 18 (artt. 378 e 416- bis.1 cod. pen.) e – unificati sotto il vincolo della continuazione i primi due – lo ha condannato, per questi, alla pena di anni tre di reclusione e alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il delitto sub 18, così fissando la pena complessiva nella misura di anni cinque e mesi otto di reclusione; f) ha assolto [OSCURATO:PERSONA] (classe 1976) dai reati a lui ascritti sub 5 e 16, con formula di rito “perché il fatto non sussiste” e dal reato di cui al capo 15 (quanto all’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con formula di rito “per non aver commesso il fatto”; g) ha condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di quelle relative al proprio mantenimento in carcere, oltre che alle spese relative alla custodia dei beni in sequestro; h) ha disposto la confisca di quanto in sequestro; i) ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] le pene accessorie dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante il tempo di espiazione della pena, dichiarando anche [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971) interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; l) ha condannato, limitatamente al capo 1, [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno - in favore delle parti civili Comuni di Brindisi, Mesagne e [OSCURATO:PERSONA] - rimettendone la liquidazione a separato giudizio. 2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce - in parziale riforma della suddetta decisione – ha così provveduto: a) ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di cui ai capi 15 e 17, previa esclusione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione e consequenzialmente, ha eliminato il relativo aumento di pena, così rideterminando la pena complessivamente inflitta al [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni diciotto di reclusione, oltre che eliminando le pene accessorie e la condanna al pagamento delle spese relative alla custodia dei beni in sequestro; b) ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971), in ordine ai reati di cui ai capi 15 e 17, previa esclusione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. e riqualificazione della contestata recidiva qualificata in recidiva semplice, per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, eliminando consequenzialmente la relativa porzione di pena e lasciando residuare quindi - a carico del Carlucci – esclusivamente la pena di anni uno e mesi otto di reclusione, inerente al reato ascritto sub 22 (esclusa – quanto a quest’ultimo – la 2 F i r m a t o D a : A N G E L O V A L E R I O L A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 2 c 0 d 1 e a b 1 f 0 e 1 3 - F i r m a t o D a : G I U S E P P E S A N T A L U C I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 9 0 f 2 5 a 0 c 9 0 2 c 6 b 7 F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f contestata circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., ma ritenuta sussistente la contestata recidiva) ed eliminando sia la pena accessoria, sia la condanna al pagamento delle spese relative alla custodia dei beni in sequestro; c) ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1976), in ordine ai reati di cui ai capi 15 e 17, previa esclusione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, eliminando consequenzialmente la relativa pena e lasciando a carico del Carlucci, pertanto, la sola pena di anni due e mesi otto di reclusione, relativa al reato sub 18 della rubrica, nonché eliminando la condanna al pagamento delle spese relative alla custodia dei beni in sequestro; d) ha confermato nel resto la sentenza gravata, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore delle parti civili Comuni di Brindisi, Mesagne e [OSCURATO:PERSONA]; e) ha disposto la revoca della confisca e, consequenzialmente, la restituzione all’avente diritto di tutti i beni sequestrati, mediante i provvedimenti dei Giudici per le indagini preliminari dei Tribunali di Lecce e di Brindisi, rispettivamente del 18/02/2016 e del 04/03/2016. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, si denunciano i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 416-bis, primo, secondo, terzo e quinto comma cod. pen., nonché per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in punto di valutazione delle prove poste a fondamento dell’accertamento circa la attitudine intimidatoria dell’associazione. L’organizzazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, non è stata in grado di esprimere una rilevante capacità di intimidazione; non si comprende, altrimenti, per quale ragione non abbia imposto il preteso metodo anche nei rapporti con i titolari delle discoteche “L’Aranceto” e “Mashad”. Il processo, sul punto specifico, ha fatto emergere la piena libertà di autodeterminazione dei titolari di tali locali, che sono sempre stati in grado di assumere ogni decisione, senza tema di dover subire conseguenze di sorta. Si registra, inoltre, l’operatività di altro gruppo concorrente, che è restato del tutto immune dalle pressioni del clan; i corrispettivi chiesti per i servizi prestati, del resto, consistevano in utilità bagatellari, oltre ad essere assimilabili a quelli ordinariamente praticati nel settore di attività. 3.2. Con il secondo motivo, si denunciano i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen., nonché per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in punto di valutazione delle prove poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale, per il reato di cui agli artt. 110, 81, 56-629, primo e secondo comma, in relazione agli artt. 628, terzo comma, n. 3 e 416-bis.1 cod. pen. L’idoneità delle minacce è stata tratta dal tenore dei colloqui, intercettati in carcere fra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie; non è chiaro, però, come tali frasi possano aver indotto il necessario metus nel destinatario, al quale esse non sono mai pervenute. E del resto, l’inidoneità delle pretese minacce si desume anche dal fatto che Blasi non abbia avuto alcuna difficoltà, ad affidare il servizio di parcheggio ad altri soggetti, pure all’indomani della visita di alcuni uomini di [OSCURATO:PERSONA], i quali gli avevano chiesto di poter gestire tale attività. 3.3. Con il terzo motivo, si denunciano i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento al capo 4 della rubrica, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 416-bis.1 cod. pen., nonché per mancanza della motivazione, in 3 F i r m a t o D a : A N G E L O V A L E R I O L A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 2 c 0 d 1 e a b 1 f 0 e 1 3 - F i r m a t o D a : G I U S E P P E S A N T A L U C I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 9 0 f 2 5 a 0 c 9 0 2 c 6 b 7 F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante. Si è stabilita, in realtà, una sorta di responsabilità per posizione, con evidente violazione del principio di materialità; la Corte avrebbe dovuto invece chiarire da quale elemento, diverso dalla caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA], sia possibile trarre il dato che egli abbia agito avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. La Corte avrebbe dovuto, parimenti, specificare da cosa si tragga il fatto che l’imputato abbia agito al fine di agevolare l’associazione mafiosa. Pacifico è che l’attività incriminata, peraltro, fruttasse solo poche centinaia di euro al mese, cosa che la rendeva inidonea a rappresentare un valido supporto economico per il gruppo. 3.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., con riferimento al capo 4 della rubrica, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all’applicazione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. al delitto tentato. Risulta giuridicamente inammissibile configurare l’aggravante mafiosa, in presenza della riqualificazione del fatto in delitto tentato. In conformità ai principi di tassatività e tipicità, laddove determinati effetti giuridici, di valenza peggiorativa della fattispecie, siano dalla legge collegati – a mezzo di elencazione tassativa - alla perpetrazione di reati specificamente individuati, deve intendersi che essi si producano esclusivamente con riferimento alle ipotesi consumate, ma non anche a quelle tentate. 4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971), a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione, oltre che per violazione ed erronea applicazione di norme di legge, in relazione alla ritenuta fattispecie di cui all’art. 367 cod. pen., nonché violazione degli artt. 125, 530, 533, 546 lett. e) cod. proc. pen. Non è adeguatamente motivato il passaggio nel quale la Corte territoriale conferma la pronuncia gravata, relativamente al delitto di simulazione di reato, pur escludendo l’aggravante del fine di agevolare, in tal modo, il sodalizio mafioso. 4.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione, oltre che per violazione ed erronea applicazione di norme di legge, in relazione alla ritenuta fattispecie di cui all’art. 12-quinquies decreto legge 08 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 07 agosto 1992, n. 356 (norma abrogata dall’art. 7 lett. t) d.lgs. 01 marzo 2018, n. 21 e trasfusa nell’art. 512-bis cod. pen., ad opera dell’art. 4, comma 1, lett. b del medesimo decreto legislativo). Piuttosto che dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, si sarebbe dovuto, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., adottare altra decisione. Sul punto, manca del tutto la motivazione, soprattutto in quanto la Corte territoriale non ha risposto alle doglianze difensive, sia con riferimento ai punti salienti dell’atto di gravame, sia per quanto attiene al contenuto della memoria depositata in udienza il 03/01/2020 (qui si richiamava il testo della sentenza di annullamento emessa dalla Corte di Cassazione il 06/03/2017, nell’ambito del procedimento ex art.325 cod. proc. pen., pronuncia che non può non esplicare effetti anche con riferimento alla posizione del ricorrente, ritenuto l’effettivo intestatario dell’azienda). La difesa, peraltro, aveva dimostrato come, nelle conversazioni intercettate, non fosse possibile cogliere accenni – ad opera di [OSCURATO:PERSONA] – in ordine alle ditte di Carlucci e alle auto da questi vendute; né poteva essere operato - nell’anno in cui intervenivano i dialoghi, ossia nel 2013 - alcun riferimento alle auto rinvenute e sequestrate nel 2016. 4 F i r m a t o D a : A N G E L O V A L E R I O L A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 2 c 0 d 1 e a b 1 f 0 e 1 3 - F i r m a t o D a : G I U S E P P E S A N T A L U C I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 9 0 f 2 5 a 0 c 9 0 2 c 6 b 7 F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f 5. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] (classe 1976), a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 5.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione, oltre che per violazione ed erronea applicazione di norme di legge, in relazione alla ritenuta fattispecie di cui all’art. 378 cod. pen., nonché violazione degli artt. 125, 530, 533, 546 lett. e) cod. proc. pen. Emergerebbe, in pratica, l’appiattimento della motivazione della sentenza della Corte di appello su quella della adottata dal Tribunale, senza alcuna significativa analisi delle censure poste dall’appellante. 5.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione, oltre che per violazione ed erronea applicazione di norme di legge, in relazione alla ritenuta fattispecie di cui all’art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992, nonché violazione degli artt. 129, 530, 533, 546 lett. e) cod. proc. pen. La collocazione temporale del fatto potrebbe condurre alla statuizione di estinzione del reato per prescrizione. La Corte territoriale, però, non ha risposto alle doglianze difensive, sia con riferimento al tenore dell’atto di gravame, sia per quanto attiene alla memoria depositata in udienza il 03/01/2020 (qui si richiamava il contenuto della sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di Cassazione il 06/03/2017, nel procedimento ex art. 325 cod. proc. pen., pronuncia che non può non essere rilevante anche per la posizione del ricorrente, ritenuto l’effettivo intestatario dell’azienda). La difesa, peraltro, aveva dimostrato come nelle conversazioni intercettate non potessero cogliersi accenni – ad opera di [OSCURATO:PERSONA] – alla ditta di Carlucci e alle auto da questi vendute; né poteva essere operato - nell’anno in cui intervenivano i dialoghi, ossia nel 2013 - alcun riferimento alle auto rinvenute e sequestrate nel 2016. 5.3. [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1976) ha presentato memoria con motivi aggiunti, mediante atto a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed ha ribadito le già prospettate censure, sottolineando la violazione ed erronea applicazione della norma penale - di cui all’art. 416-bis. 1 cod. pen., in relazione all'art. 378 cod. pen. , nonché l’esistenza di una motivazione apparente e, quindi, inesistente. Sarebbe stata necessaria la prova circa la oggettiva finalizzazione dell'azione a favorire l'associazione, piuttosto che un singolo partecipante; la Corte territorial, però, ha dato per certo e provato quanto doveva formare oggetto, al contrario, di disamina e di compiuta dimostrazione (ossia, che il ricorrente fosse conscio del retroterra mafioso di [OSCURATO:PERSONA] e di Vicientino). Dal testo della sentenza emerge unargomentare che, invece, si regge su una mera presunzione, circa tale conoscenza. Ulteriore contraddittorietà risiede nel fatto che il ricorrente viene ritenuto intestatario fittizio dell'immobile sito in contrada Episcopana, nella disponibilità di fatto di [OSCURATO:PERSONA]: la suddetta intestazione fittizia sarebbe servita a [OSCURATO:PERSONA] per eludere le norme in tema di misure di prevenzione patrimoniali, evitando la confisca del bene. Anche la contestazione sub 18 della rubrica - consistente nel fatto di aver favorito la latitanza di Vicientino, boss della SCU di Mesagne - riferisce a Carlucci la condotta di aver messo a disposizione del predetto l'abitazione in C.da Episcopana. La Corte territoriale esclude, però, che l'acquisto e l'intestazione fittizia a terzi del bene immobile, riferibile in realtà a [OSCURATO:PERSONA], siano stati finalizzati ad agevolare l'associazione mafiosa cui apparteneva il predetto. Ciò contraddice, in modo irrimediabile, la parte in cui la stessa Corte sostiene la sussistenza dell’aggravante del fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa. 6. La parte civile Comune di Mesagne - in persona del Sindaco e con il patrocinio 5 F i r m a t o D a : A N G E L O V A L E R I O L A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 2 c 0 d 1 e a b 1 f 0 e 1 3 - F i r m a t o D a : G I U S E P P E S A N T A L U C I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 9 0 f 2 5 a 0 c 9 0 2 c 6 b 7 F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f genericamente dedotta l'illegittimità della sentenza d'appello, sul mero rilievo dell’essere questa motivata "per relationem", rispetto alla decisione di primo grado, senza procedere alla specifica indicazione dei punti dell'atto di appello che si assumono non adeguatamente presi in considerazione, ad opera della decisione impugnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161 – 01). 2.1.1. La motivazione adottata dalla Corte territoriale risulta, nel caso di specie, scarna e poco approfondita. Ma nel caso in cui la parte appellante - sia pubblica, che privata - abbia addotto argomentazioni ed esposto ragioni che possano, in astratto, valere ad invalidare gli elementi sui quali si basa il convincimento del primo giudice, nonché l’iter logico-deduttivo da costui seguito e, nel contempo, abbia proposto temi d'indagine specifici, lamentando un insufficiente o erroneo esame di alcuni elementi probatori, o anche l’omesso esame di altri elementi di notevole rilievo, il giudice di appello deve procedere a un attento riesame di tutti gli elementi probatori del processo. Non è quindi consentito trincerarsi dietro una mera conferma della decisione gravata, tramite il pedissequo rinvio alle considerazioni svolte dal giudice di primo grado, pena la violazione dell'esigenza del doppio grado di giurisdizione. Laddove resti carente tale forma di riesame - sia che la sentenza di appello non contenga alcun riferimento, sia nel caso in cui si limiti al puro e semplice richiamo testuale, senza inserire una propria struttura motivazionale, pur se sintetica - la pronuncia di appello dovrà essere ritenuta affetta da un difetto argomentativo. 2.1.2. Ferma dunque la piena legittimità della motivazione per relationem, tale modalità argomentativa e interpretativa deve essere conforme ai canoni sopra delineati; le doglianze difensive – nella concreta fattispecie - non sono state invece oggetto di confronto sostanziale, ad opera della Corte territoriale. Si duole la difesa, infatti, che la tecnica adottata nella redazione della sentenza impugnata abbia finito per sovrapporre due piani tra loro ontologicamente distinti e – mediante un ragionamento di tipo circolare – abbia tratto la prova della sussistenza del reato associativo, semplicemente, dalla ritenuta sussistenza dei reati fine. Dalla dimostrazione di più episodi criminosi, di natura prevalentemente estorsiva, atti a rivelare una posizione di egemonia nella illecita gestione dei parcheggi e della sicurezza di numerosi locali, si sarebbe quindi giunti a ricavare anche l’esistenza della struttura associativa, nella sua estrinsecazione più caratterizzante, rappresentata dall’adozione del metodo mafioso. Sottolinea la difesa, poi, come già il Tribunale abbia assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati fine originariamente ascritti sub 2, 3, 5 e 16, procedendo alla riqualificazione in ipotesi tentata della contestazione sub 4; la Corte di appello ha poi dichiarato l’estinzione per prescrizione degli episodi rubricati sub 15 e 17 della rubrica, previa esclusione della sussistenza dell’aggravante mafiosa. Venuta meno la dimensione finalistica dapprima attribuita all’associazione, quale protagonista di una persistente e diffusa attività di taglieggiamento e quale espressione di un consolidato metodo mafioso, residuerebbe allora, secondo la difesa, solo un’ipotesi di tentata estorsione, posta in essere con modalità del tutto estemporanee. Rispetto a tali prospettazioni difensive, è mancato il confronto sostanziale e la relativa risposta. La sentenza impugnata, in definitiva, ha ritenuto di poter superare tutte le problematiche poste dalla difesa, mediante il semplice richiamo - testuale e integrale – alla sentenza gravata, della quale avrebbe dovuto, però, riportare specificamente i passaggi salienti e aggiungere una autonoma motivazione, pur se stringata e di carattere adesivo. Il motivo, pertanto, deve ritenersi fondato. 2.2. Il secondo motivo aggredisce la ritenuta sussistenza del delitto di tentata estorsione aggravata; secondo la sentenza impugnata, dunque, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto avvicinare da uomini di fiducia il titolare della discoteca “Poison” di Mesagne, ossia Blasi, imponendo che tali soggetti disciplinassero il parcheggio dei clienti all’esterno della discoteca, ossia su un’area comunale, 7 F i r m a t o D a : A N G E L O V A L E R I O L A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 2 c 0 d 1 e a b 1 f 0 e 1 3 - F i r m a t o D a : G I U S E P P E S A N T A L U C I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 9 0 f 2 5 a 0 c 9 0 2 c 6 b 7 F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f intascando poi essi stessi il corrispettivo dagli avventori. 2.2.1. Assume la difesa che Blasi possa, al massimo, essere considerato soggetto passivo della condotta, ma non del danno, ossia del reato. La doglianza si dipana poi ricordando come il locale non disponesse di una propria area adibita a parcheggio per i clienti, tanto che aveva incaricato tre individui di disciplinare la viabilità nell’area mercatale appartenente al Comune di Mesagne, laddove i clienti erano soliti parcheggiare le auto. In ipotesi difensiva, Blasi non avrebbe mai potuto, quindi, assegnare ad altri tale attività e ricavarne il relativo profitto, trattandosi di uno spazio ricadente nella titolarità comunale; in capo al Blasi, in definitiva, risulterebbe carente il profilo dell’interesse economico, né allo stesso potrebbe essere ricollegato l’elemento della necessaria correlazione dell’ingiusto profitto con altrui danno. Mancherebbe la prova, inoltre, della sussistenza di uno degli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione, non essendo emerse minacce idonee a coartare la volontà della vittima. 2.2.2. La censura difensiva così sintetizzata è fondata, per non esservi adeguata motivazione circa la sussistenza del danno in capo a Blasi. Come è noto, il reato di estorsione presuppone, tra l'altro, per la sua configurabilità l'intenzione del soggetto agente di procurarsi un ingiusto profitto, con danno della persona offesa. Il danno - quale fulcro e momento culmine dell'offesa "criminale", sulla quale è imperniato il delitto di estorsione – deve presentare un contenuto di tipo patrimoniale, determinando una effettiva diminuzione del patrimonio della persona offesa. La definizione della nozione di danno, pertanto, deve essere fissata in correlazione funzionale rispetto a quella di patrimonio, che ne rappresenta il prodromo logico-giuridico, necessario in vista della individuazione del momento effettuale, del risultato pregiudizievole della condotta costrittiva. La questione, allora, non ha natura strettamente semantica e terminologica, vertendo essa sul corretto inquadramento della figura del "danno patrimoniale" ed involgendo, in particolare, la questione circa la riconducibilità, all’interno di tale alveo concettuale, non solo del danno patrimoniale diretto ed immediato derivante dalla condotta tipica, ma anche del danno potenziale, pur sempre di natura patrimoniale, consistente nella c.d. perdita dell'aspettativa di conseguire un vantaggio economico. Sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che ‹‹In tema di estorsione, nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto rientra anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale›› (Sez. U, n. 30016 del 28/03/2024, Annunziata, Rv. 286656 – 01) Questa Corte ha altresì chiarito come, in ordine agli elementi che descrivono l'offesa propria del danno "criminale", sia necessaria la dimostrazione - in termini di certezza - circa l'esistenza di un nesso causale, tra la condotta colpevole e l'evento di danno, inteso non solo alla stregua di un decremento, ma anche quale possibilità perduta, di ottenere un risultato migliore o più favorevole, distinguendo i profili della seria ed apprezzabile possibilità e della mera speranza, o generica aspettativa del conseguimento di un risultato positivo. Questi essendo i principi di diritto che governano la materia, ritiene il Collegio che manchi – nella avversata decisione – una motivazione adeguata, in punto di prova del predetto nesso causale, tra condotta individuata a carico del soggetto attivo e danno a carico della persona offesa. Blasi ha infatti chiarito sia il profilo della non appartenenza alla discoteca dell’area adibita a parcheggio, sia l’aspetto del mancato esborso economico – da parte sua – in favore dei sodali del [OSCURATO:PERSONA]. In ragione di quanto precede, viene disposto l’annullamento con rinvio anche riguardo a tale punto, affinché la Corte territoriale, nel giudizio rescissorio, vi si soffermi più accuratamente, colmando le sopra delineate lacune motivazionali. 8 F i r m a t o D a : A N G E L O V A L E R I O L A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 2 c 0 d 1 e a b 1 f 0 e 1 3 - F i r m a t o D a : G I U S E P P E S A N T A L U C I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 9 0 f 2 5 a 0 c 9 0 2 c 6 b 7 F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f 2.3. La fondatezza dei primi due motivi consente di ritenere assorbiti il terzo e il quarto motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971), articolato in due motivi, è infondato. Trattasi di un imputato che risponde, ormai, del solo reato ex art. 367 cod. pen., ascritto sub 22 della rubrica, con esclusione dell’aggravante mafiosa; le due ipotesi ex art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, oggi art. 512-bis cod. pen., per le quali era stata pronunciata condanna in primo grado, sono state infatti dichiarate prescritte in appello, previa esclusione dell’aggravante mafiosa. 3.1. Il primo motivo avversa il fatto che sia stata confermata la pronuncia gravata, relativamente al delitto di simulazione di reato, pur essendosi esclusa l’aggravante del fine di agevolare, in tal modo, il sodalizio mafioso; la difesa aveva sostenuto, infatti, che denunciare falsamente il furto dell’auto – all’indomani dell’arresto del latitante [OSCURATO:PERSONA], il quale disponeva del mezzo stesso, fosse una condotta realizzata nell’intento di porsi al riparo da possibili conseguenze penali, ma non al fine di agevolare l’associazione mafiosa. 3.1.1. La censura si sviluppa sul piano del fatto ed è tesa a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell’impugnato provvedimento, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 3.1.2. D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata, che ha ricordato come il Carlucci abbia falsamente denunciato – in data 10/02/2011 - il furto della propria autovettura, a bordo della quale stava salendo, proprio lo stesso giorno, il latitante [OSCURATO:PERSONA]. Tale fatto, di natura oggettiva, non viene attaccato dalle prospettazioni difensive, che presentano una connotazione meramente confutativa, rispetto alla decisione assunta dalla Corte territoriale. Per completezza di analisi e di esposizione, deve sottolinearsi come sia corretta la decisione - assunta dai Giudici di secondo grado - di non dichiarare estinto il reato, stante la ricorrenza della contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Si può infatti ricordare che ‹‹La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen.›› (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 – 01; così anche Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267 – 01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490 – 01; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda, Rv. 272021 – 01; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015 – 01; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017 Zandomeneghi, Rv. 271802 – 01; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268214 – 01; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224 – 01, che ha escluso che la regola ermeneutica sopra enucleata comporti una violazione del principio del "ne bis in idem sostanziale", o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza 9 F i r m a t o D a : A N G E L O V A L E R I O L A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 2 c 0 d 1 e a b 1 f 0 e 1 3 - F i r m a t o D a : G I U S E P P E S A N T A L U C I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 9 0 f 2 5 a 0 c 9 0 2 c 6 b 7 F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione). Precisa la Corte territoriale, sul punto, che nell’anno 2009 – id est, all’epoca in cui si rese protagonista dei reati sub 15 e 17 della rubrica – il Carlucci era gravato da una recidiva semplice; tale circostanza ha portato, una volta esclusa l’aggravante mafiosa, alla declaratoria di estinzione di tali reati, per intervenuta prescrizione. La condizione di recidivo è risultata successivamente aggravata, stante la commissione di ulteriori reati medio tempore e, quindi, ha assunto la forma della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, al momento della perpetrazione del reato sub 22; ciò ha impedito, in ossequio al principio di diritto sopra richiamato, di dichiarare l’estinzione per prescrizione. 3.2. Il secondo motivo inerisce alla già pronunciata declaratoria di estinzione per prescrizione, con riferimento alla contestazione ex art. 512-bis cod. pen. conseguente alla previa elisione dell’aggravante mafiosa ed alla riqualificazione – da qualificata a semplice – della contestata recidiva. La difesa invoca ora l’annullamento della sentenza, con l’emissione di pronuncia ex art.129 cod. proc. pen., sostenendo essere radicalmente carente la motivazione, oltre che sul presupposto che non sia stata fornita adeguata risposta, rispetto alle doglianze difensive. Il principio di diritto al quale attenersi, quindi, è quello dettato da Sez. 1, n. 4671 del 03/10/2019, dep. 2020, Urbani, Rv. 278161 – 02; fermo l’ancoraggio normativo offerto dall’art. 607 cod. proc. pen., infatti, laddove questo prevede espressamente la possibilità di ricorrere in Cassazione, avverso sentenza di proscioglimento, la decisione assunta da questa Corte rileva in quanto, nella parte motiva, è stato chiarito come - in presenza di impugnazione in sede di legittimità, proposta avverso sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato - l’interesse atto a sorreggere l’ammissibilità del ricorso stesso è quello alla verifica dibattimentale e, correlativamente, alla possibilità di rinunciare alla prescrizione. Nella concreta fattispecie, vi è stata la verifica dibattimentale; l’imputato ha poi interposto gravame, avverso la decisione assunta in primo grado, così impugnando - nell’anno 2020 - la condanna emessa in relazione a fatti risalenti al 2009 e lo ha fatto domandando l’esclusione della recidiva e dell’aggravante mafiosa (tanto si desume dai motivi di appello, come sussunti nella sentenza impugnata). Il gravame, pertanto, è stato proposto nella piena consapevolezza del fatto che l’accoglimento delle domande difensive avrebbe comportato, inevitabilmente, la declaratoria di estinzione del reato stesso. A tanto deve aggiungersi che nel corso del giudizio di appello, viepiù, il ricorrente non ha corredato tali motivi con la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione; anzi, la difesa ha formulato le proprie conclusioni chiedendo espressamente, in via subordinata, proprio la declaratoria di estinzione per prescrizione. Il tutto rende evidente la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, atteso che – anche all’esito della effettuata verifica dibattimentale - non si è mai mostrata la volontà di rinunciare alla prescrizione, essendo anzi emersa palese una volontà diametralmente opposta. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1976), articolato in due motivi e in motivi nuovo che si occupano di ribadirli integralmente, è fondato quanto alla doglianza attinente alla contestazione cui al capo 18 della rubrica, ossia al reato di cui all’art. 378 cod. pen., con aggravante mafiosa; come sopra già chiarito, le due ipotesi ex art. 512-bis cod. pen., ascritte sub 15 e 17 della rubrica, sono state dichiarate prescritte in secondo grado, previa esclusione dell’aggravante mafiosa. 4.1. Il primo motivo aggredisce la condanna per il reato di favoreggiamento aggravato ed è incentrato sul difetto di un adeguato apparato motivazionale, nella sentenza impugnata, sotto 10 F i r m a t o D a : A N G E L O V A L E R I O L A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 2 c 0 d 1 e a b 1 f 0 e 1 3 - F i r m a t o D a : G I U S E P P E S A N T A L U C I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 9 0 f 2 5 a 0 c 9 0 2 c 6 b 7 F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f
Sentenza Cassazione n. 15215/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris