CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 05624/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; • letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo motivo si contrasta il giudizio di responsabilità reso con riferimento all'evasione ascritta all'imputato con deduzioni legate a temi in fatto genericamente addotti, comunque incompatibili alla verifica di legittimità e in ogni caso apertamente smentiti dalla motivazione della decisione gravata ( pagina 4, primo capoverso) mentre con il secondo motivo, in termini altrettanto generici, si attinge la sentenza in modo inconferente con riguardo alla recidiva ( già esclusa in primo grado nel computare la pena, come riconosciuto anche dalla difesa nei motivi di appello) e in termini di manifesta inadeguatezza con riguardo alla misura della pena e al diniego delle generiche malgrado la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive anche su tali punti così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.