CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24496/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 31148/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. lamentando, in particolare, che dalla motivazione della sentenza impugnata non emerga quale sia stato il percorso logico per un concreto adeguamento della pena alla effettiva gravità del fatto, Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, inoltre, non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con con- nesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità. Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legitti- mità, avendo dato atto, tra l'altro, dell'adeguatezza della pena, tenuto conto che l'imputato, gravato da plurimi precedenti penali e che ha commesso il reato men- tre era sottoposto al divieto di dimora in Torino con obbligo di presentazione alla p.g. per commettere il reato, ha anche prelevato un tombino dal suolo pubblico. La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impu- gnato è, pertanto, logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere moti- vazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così de