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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 30 settembre 2022

Cassazione n. 30286/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25652/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio, domiciliato in Pescara, [OSCURATO:PERSONA] n. 310. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATO - avverso l’ordinanza del Tribunale di Chieti n. 646/2021, pubblicata in data 5.7.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

1. Con ordinanza n. 646/2021, Il tribunale di Chieti ha respinto l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Giudice dell’udienza preliminare gli aveva liquidato il compenso per la difesa d’ufficio di una parte ammessa al gratuito patrocinio.

Il giudice dell’opposizione ha evidenziato che il provvedimento opposto aveva riconosciuto gli importi previsti per tutte le quattro Oggetto: compensi professionali fasi del procedimento ai sensi del D.M. n.55/2014, esauritosi con la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, dando altresì conto delle modalità con le quali le singole fasi erano state considerate, tanto per l'attività dinanzi al G.I.P. che per quella dinanzi al G.U.P., evitando duplicazioni, ed ha chiarito che il decreto aveva valutato anche l’impegno difensivo, applicando, quanto alle prime tre fasi, i valori minimi e, per la fase decisionale, un valore ben superiore al minimo di legge, liquidando l’importo finale di € 1290,00, dopo la decurtazione di 1/3 per tutte le fasi, ai sensi del disposto dell'art.106 bis D.P.R. 115/2002.

Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in due motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha formulato difese.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il ricorso è stato irritualmente notificato al Ministero presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato: l’esito del presente giudizio, sfavorevole per il ricorrente, rende superflua la rinnovazione della notifica, data l’esigenza di una celere definizione della controversia, che osta allo svolgimento di attività processuali non necessarie (Cass. 6494/2020; Cass. 16141/2019; Cass. 15106/2018).

3. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 132, comma primo, n. 4 c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che il tribunale abbia - senza alcuna giustificazione - riconosciuto un compenso inferiore a quello richiesto e senza pronunciare sulla richiesta di aumento tariffario formulata dall’opponente.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 12 D.M. 55/2014, per non aver il tribunale pronunciato sulla richiesta di liquidazione dei compensi per le indagini preliminari, né motivato riguardo alla riduzione alla metà dei valori medi e alla liquidazione di un importo inferiore ai minimi tabellari.

Il ricorso è inammissibile.

Per effetto dell’attuale formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., il controllo sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale" ed è denunciabile in cassazione solo la violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all'esistenza della motivazione in sé, ipotesi che si configura in caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", "motivazione apparente", "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione stessa (Cass. 7090/2022; Cass. 22598/2018; Cass. 16502/2017; Cass. s.u. 8053/2014).

Nel caso in esame appare, per contro, ampiamente assolto l’obbligo di motivazione sia riguardo alla liquidazione delle singole fasi, sia riguardo all’applicazione dei minimi tabellari.

Il Tribunale ha spiegato che già in fase di liquidazione erano state correttamente remunerate le attività ricomprese nella quattro fasi del procedimento previste dal D.M. n.55/2014 – dallo studio alla decisione della controversia - ovviamente considerando solo l'attività processuale effettivamente svolta, dando altresì conto delle modalità con le quali le singole fasi erano state considerate tanto per l'attività dinanzi al G.I.P., che per quella dinanzi al G.U.P., in modo da evitare duplicazioni.

L’applicazione dei valori minimi appare giustificata dalla semplicità delle questioni e dal limitato impegno profuso dal ricorrente.

Non si configura neppure un’omissione di pronuncia con riferimento ai compensi per la fase delle indagini preliminari, che il tribunale era tenuto a liquidare per fasi e non per singole prestazioni, come invero prescrive l’art. 4, D.M. 55/2014; appare inoltre implicitamente respinta – data la dichiarata semplicità delle questioni, già dibattute in un analogo processo – la richiesta di aumento del compenso rispetto ai valori tabellari medi.

Al riguardo va ricordato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. 2151/2021; Cass. 15255/2019; Cass. 103636/2007; Cass. 4972/2003).

In ordine all’applicazione della riduzione di un terzo, giova considerare che la liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo (Cass.4759/2022; Cass. 31404/2019; Cass. 26643/2011).

Sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, la successiva applicazione della ulteriore decurtazione di cui alD.P.R. n. 115 del 2002, art. 106-bis, non costituisce violazionedel minimo tariffario: si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art. 106-bis cit. non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività (Cass. 4759/2022).

Il ricorso –che si risolve, in definitiva, nella richiesta di un diverso apprezzamento dell’attività svolta, non consentito in cassazione - è pertanto inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25652/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio, domiciliato in Pescara, [OSCURATO:PERSONA] n. 310. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATO - avverso l’ordinanza del Tribunale di Chieti n. 646/2021, pubblicata in data 5.7.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con ordinanza n. 646/2021, Il tribunale di Chieti ha respinto l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Giudice dell’udienza preliminare gli aveva liquidato il compenso per la difesa d’ufficio di una parte ammessa al gratuito patrocinio. Il giudice dell’opposizione ha evidenziato che il provvedimento opposto aveva riconosciuto gli importi previsti per tutte le quattro Oggetto: compensi professionali fasi del procedimento ai sensi del D.M. n.55/2014, esauritosi con la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, dando altresì conto delle modalità con le quali le singole fasi erano state considerate, tanto per l'attività dinanzi al G.I.P. che per quella dinanzi al G.U.P., evitando duplicazioni, ed ha chiarito che il decreto aveva valutato anche l’impegno difensivo, applicando, quanto alle prime tre fasi, i valori minimi e, per la fase decisionale, un valore ben superiore al minimo di legge, liquidando l’importo finale di € 1290,00, dopo la decurtazione di 1/3 per tutte le fasi, ai sensi del disposto dell'art.106 bis D.P.R. 115/2002. Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in due motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha formulato difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il ricorso è stato irritualmente notificato al Ministero presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato: l’esito del presente giudizio, sfavorevole per il ricorrente, rende superflua la rinnovazione della notifica, data l’esigenza di una celere definizione della controversia, che osta allo svolgimento di attività processuali non necessarie (Cass. 6494/2020; Cass. 16141/2019; Cass. 15106/2018). 3. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 132, comma primo, n. 4 c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che il tribunale abbia - senza alcuna giustificazione - riconosciuto un compenso inferiore a quello richiesto e senza pronunciare sulla richiesta di aumento tariffario formulata dall’opponente. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 12 D.M. 55/2014, per non aver il tribunale pronunciato sulla richiesta di liquidazione dei compensi per le indagini preliminari, né motivato riguardo alla riduzione alla metà dei valori medi e alla liquidazione di un importo inferiore ai minimi tabellari. Il ricorso è inammissibile. Per effetto dell’attuale formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., il controllo sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale" ed è denunciabile in cassazione solo la violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all'esistenza della motivazione in sé, ipotesi che si configura in caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", "motivazione apparente", "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione stessa (Cass. 7090/2022; Cass. 22598/2018; Cass. 16502/2017; Cass. s.u. 8053/2014). Nel caso in esame appare, per contro, ampiamente assolto l’obbligo di motivazione sia riguardo alla liquidazione delle singole fasi, sia riguardo all’applicazione dei minimi tabellari. Il Tribunale ha spiegato che già in fase di liquidazione erano state correttamente remunerate le attività ricomprese nella quattro fasi del procedimento previste dal D.M. n.55/2014 – dallo studio alla decisione della controversia - ovviamente considerando solo l'attività processuale effettivamente svolta, dando altresì conto delle modalità con le quali le singole fasi erano state considerate tanto per l'attività dinanzi al G.I.P., che per quella dinanzi al G.U.P., in modo da evitare duplicazioni. L’applicazione dei valori minimi appare giustificata dalla semplicità delle questioni e dal limitato impegno profuso dal ricorrente. Non si configura neppure un’omissione di pronuncia con riferimento ai compensi per la fase delle indagini preliminari, che il tribunale era tenuto a liquidare per fasi e non per singole prestazioni, come invero prescrive l’art. 4, D.M. 55/2014; appare inoltre implicitamente respinta – data la dichiarata semplicità delle questioni, già dibattute in un analogo processo – la richiesta di aumento del compenso rispetto ai valori tabellari medi. Al riguardo va ricordato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. 2151/2021; Cass. 15255/2019; Cass. 103636/2007; Cass. 4972/2003). In ordine all’applicazione della riduzione di un terzo, giova considerare che la liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo (Cass.4759/2022; Cass. 31404/2019; Cass. 26643/2011). Sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, la successiva applicazione della ulteriore decurtazione di cui alD.P.R. n. 115 del 2002, art. 106-bis, non costituisce violazionedel minimo tariffario: si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art. 106-bis cit. non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività (Cass. 4759/2022). Il ricorso –che si risolve, in definitiva, nella richiesta di un diverso apprezzamento dell’attività svolta, non consentito in cassazione - è pertanto inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
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