CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12715/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai delitti per i quali costui risultava condannato in forza delle seguenti sentenze divenute irrevocabili: 1) sentenza emessa il 13 giugno 2007 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito della c.d. operazione Igres, per il reato di cui agli artt. 73 e 80 e per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi dall'agosto 2000 al gennaio 2002; 2) sentenza emessa il 23 ottobre 2006 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito della c.d. operazione Zappa, per il reato di cui ayrartt 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso dal 2001 al 2002; 3) sentenza emessa il 26 febbraio 2006 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito della c.d. operazione [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 73 e 80 e per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi dall'ottobre 2002 al 2004; 4) sentenza emessa il 26 febbraio 2018 dalla Corte di appello di Bari, per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commessi dal 16 al 26 dicembre 2001; 5) sentenza emessa il 19 aprile 2017 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito della c.d. operazione Eleven, per il reato di cui agli artt. 73 e 80 e per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi dal settembre 2000 al giugno 2001. 2. Con ordinanza del 15 dicembre 2020, il giudice dell'esecuzione riconosceva il vincolo della continuazione tra tutti i predetti reati, fatta eccezione per quelli di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 giudicati con la citata sentenza emessa il 26 febbraio 2018 dalla Corte di appello di Bari. Per i reati per i quali il vincolo era stato riconosciuto, la pena complessiva veniva rideterminata in ventisette anni e otto mesi di reclusione. Il rigetto dell'istanza, in relazione ai reati giudicati con la sentenza emessa il 26 febbraio 2018 dalla Corte di appello di Bari, veniva ricondotto dal giudice dell'esecuzione al rilievo che, essendo stato già escluso, in fase di cognizione, il vincolo della continuazione fra detti reati e quelli giudicati con la sentenza emessa il 23 ottobre 2006 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della c.d. operazione Zappa, tale esclusione comportava una preclusione al riconoscimento del vincolo fra i reati per i quali esso era stato escluso e tutti gli altri con essi connessi, in virtù della proprietà transitiva, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza Sez. 1, n. 17881 del 14/02/2017, Rv. 271401 - 01. Alla pena complessiva sopra riportata nella misura finale di ventisette anni e otto mesi di reclusione il giudice dell'esecuzione perveniva in base ai seguenti passaggi: pena base quattordici anni di reclusione, indicata in modo unitario e in maniera «comprensiva» per il reato più grave di cui al capo "A" della sentenza emessa il 19 aprile 2017 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] e per i reati di cui ai capi «B» e «C», già computata la diminuente per la scelta del rito abbreviato; sei anni di reclusione per il reato associativo di cui al capo "A" della sentenza emessa il 13 giugno 2007 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della c.d. operazione Igres, e in otto mesi di reclusione per il reato di cui al capo "B" di detta sentenza; tre anni di reclusione per il reato di cui al capo "B" della sentenza emessa il 23 ottobre 2006 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della c.d. operazione Zappa; per i reati di cui alla sentenza emessa il 26 febbraio 2006 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della c.d. operazione [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, tre anni e otto mesi di reclusione per il capo "A" e due anni e quattro mesi di reclusioneràfcapo "E", per un totale di sei anni di reclusione, ridotti a quattro anni di reclusione per la scelta del rito abbreviato. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 3.1. Con il primo motivo si deducono violazioni degli artt. 81 cod. pen., 442 e 671 cod. proc. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione abbia errato nella determinazione della pena, compiendo la sommatoria delle sue varie frazioni, relative ai singoli reati in continuazione, previo computo, per ciascuna, della riduzione per la scelta del rito abbreviato, mentre tale riduzione avrebbe dovuto essere computata solo dopo aver eseguito la sommatoria delle frazioni di pena prima della riduzione. 3.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 666 cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata, travisamento del fatto e carenza di motivazione, nella parte in cui nega il riconoscimento della continuazione per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, giudicati con la citata sentenza emessa il 26 febbraio 2018 dalla Corte di appello di Bari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ha carattere logicamente prioritario, rispetto al primo motivo inerente alla determinazione della pena, il secondo motivo di ricorso, riguardante il rigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione fra i reati per i quali essa è stata riconosciuta e i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, giudicati con la sentenza emessa il 26 febbraio 2018 dalla Corte di appello di Bari, commessi dal 16 al 26 dicembre 2001. Il motivo è fondato. Il giudice dell'esecuzione, per giustificare il parziale rigetto della domanda di riconoscimento della continuazione, ha affermato che l'efficacia preclusiva del giudicato, sulla esclusione della continuazione fra i reati giudicati con la citata sentenza emessa il 26 febbraio 2018 dalla Corte di appello di Bari e quelli giudicati con la sentenza emessa il 23 ottobre 2006 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della c.d. operazione Zappa, si estende a tutti gli altri reati connessi con i primi, in virtù del principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il disconoscimento, in sede di cognizione, della continuazione tra un reato associativo, oggetto di separata condanna, ed altro reato, impedisce al giudice dell'esecuzione di riconoscere il vincolo della continuazione tra quel reato associativo e altri reati già unificati in continuazione con quello per il quale il giudice della cognizione ha negato il detto vincolo in riferimento al reato associativo (Sez. 1, n. 17881 del 14/02/2017, Rv. 271401). Orbene, in base a tale principio, pienamente condivisibile, movente da una applicazione logica della c.d. proprietà transitiva, quando il vincolo della continuazione sia stato disconosciuto fra un reato associativo e un altro reato, ma sia stato riconosciuto fra detto reato e ulteriori reati, il giudice dell'esecuzione non può riconoscere il vincolo della continuazione fra questi ultimi e quel reato associativo. L'ordinanza impugnata, però, dopo aver richiamato detti provvedimenti di riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze di cui ai numeri "1", "2", "3" della suddetta elencazione, e dopo aver richiamato la statuizione del giudice della cognizione di esclusione della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze di cui ai numeri "1", "4", avrebbe dovuto rendere uno svolgimento argomentativo articolato, per giustificare la negazione della possibilità di riconoscere la continuazione fra i reati giudicati con le sentenze di cui ai numeri "2" e "4". In sostanza, l'ordinanza richiama il suddetto principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ma reca una motivazione non sufficiente per dare conto della operatività di quel principio nel caso concreto e delle ragioni in base alle quali nel caso specifico, proprio in applicazione di esso, è preclusa una verifica dei possibili collegamenti fra detti reati giudicati con le sentenze di cui ai numeri "2" e In altri termini, manca nell'ordinanza impugnata una esplicita esposizione che renda palesi i meccanismi logici attraverso i quali il riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze di cui ai numeri "1", "2", "3" della suddetta elencazione, e la già pronunciata esclusione della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze di cui ai numeri "1", "4", dovrebbe comportare l'impossibilità di analizzare i rapporti fra i reati giudicati con le sentenze di cui ai numeri "2" e "4", ai fini dell'invocato riconoscimento. 2. L'accoglimento del motivo suddetto motivo determina la necessità di annullare la sentenza impugnata per il profilo riguardante la negazione della continuazione ed assorbe i profili di censura riguardanti la determinazione della pena, poiché in proposito dovranno essere svolte nuove valutazioni in esito alla decisione che sarà adottata in sede di rinvio. È il caso, tuttavia, di ricordare che in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima - e non dopo, come in sede di cognizione - del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278494). 3. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione di rigetto della continuazione e alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio al riguardo alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che sarà libera di accogliere o rigettare la richiesta di riconoscimento della continuazione anche in ordine al reato per il quale l'ha esclusa con l'ordinanza impugnata, ma dovrà rendere congrua motivazione, e dovrà rinnovare, conseguentemente, anche le valutazioni in ordine alla determinazione della pena. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione di rigetto della continuazione e alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo