CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13797/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Traversa;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaPuglia, n. 1834/02/2019, depositata in data 10 giugno 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026del [OSCURATO:PERSONA].1. L’odierna controricorrente, ex dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]., chiedeva all’Agenzia delle entrate ilrimborso delle ritenute ai fini dell’IRPEF asseritamente operate ineccesso dal Fondo di previdenza complementare del personale delpredetto istituto di credito sulla prestazione in forma di capitaleNumero registro generale 29676/2019Numero sezionale 3868/2026erogatale «una tantum» nell’anno 2009, in sostituzione della renditaNumero di raccolta generale 13797/2026periodica originariamente corrisposta. A sostegno della Draitac hpuibebslictaazio ne 12/05/2026argomentava che il Fondo predetto, nell’effettuare, quale sostitutod’imposta, le ritenute fiscali, non avesse dedotto dalla baseimponibile i contributi da lei versati fino al 31 dicembre 1994, entroil limite del 4% dell’importo annuo in denaro percepito in dipendenzadel rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma2, del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo vigente anteriormente allemodifiche apportate dal d.lgs. n. 47 del 2000.proponeva ricorso ex art. 19, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 546del 1992 dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari, cherespingeva la sua domanda.2. La decisione veniva, però, successivamente riformata dallaCommissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale, inaccoglimento dell’appello della contribuente, riconosceva il suodiritto al rimborso richiesto. A fondamento della decisione assunta ilcollegio regionale osservava che il Fondo di previdenzacomplementare al quale l’appellante era stata iscritta avevaillegittimamente assunto quale base imponibile l’intero importo dellecompetenze maturate, senza detrarne i contributi esenti daimposizione in quanto rientranti nel limite del 4% previsto dallanormativa.3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso percassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un unico motivo.La contribuente resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 6 maggio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3) c.p.c., l’Agenzia denuncia la «violazione e/ofalsa applicazione dell’articolo 17, comma 2, del TUIR, vigenteragione temporis (ora articolo 19 del TUIR)»; assume che la CTRNumero registro generale 29676/2019Numero sezionale 3868/2026Numero di raccolta generale 13797/2026avrebbe errato nel rigettare l’eccezione erariale in meritoData pubblicazione 12/05/2026all’applicabilità della normativa unicamente ai contributi obbligatoriprevisti per legge.La ricorrente, al riguardo, osserva che secondo l’orientamentodi questa Corte solo i contributi previdenziali obbligatori, ovveroquelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge, sonofiscalmente esenti a norma del t.u.i.r., mentre quelli versati (comenella specie) al Fondo di previdenza complementare concorronopienamente a formare il reddito imponibile. In altri termini, icontributi versati al Fondo, consistendo in una prestazione eseguitain modo volontario, e non in ottemperanza a disposizioni di legge,concorrono senza franchigia o detrazione alla formazione del redditodi lavoro dipendente tassabile, non essendo ad essi applicabile laprevisione contenuta nell’art. 48 (corrispondente, nella nuovanumerazione, all’art. 51, comma 2, lettera a), del TUIR.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Per giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass.02/09/2024, n. 23520 resa in analoga fattispecie), la prestazione informa di capitale che un Fondo di previdenza complementare per ilpersonale di un istituto bancario effettui in favore di un exdipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente altrattamento pensionistico integrativo in godimento (cd. «zainetto»),costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del t.u.i.r., reddito dellastessa categoria della «pensione integrativa» cui l’avente diritto harinunciato.1.3. Per tale motivo, essa va assoggettata al medesimo regimefiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione.1.4. Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare iltributo è costituita dall’intera somma versata dal Fondo, senza chesia possibile defalcare i contributi corrisposti dal lavoratore, i qualihanno natura facoltativa, consistendo in una prestazione da luivolontariamente eseguita allo scopo di integrare la pensionepubblica; e ciò in quanto, ai sensi dell’art. 48 (ora 51), comma 2,Numero registro generale 29676/2019Numero sezionale 3868/2026Numero di raccolta generale 13797/2026lettera a), del t.u.i.r., gli unici contributi previdenziali e/oData pubblicazione 12/05/2026assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono solo quelliversati in ottemperanza a disposizioni di legge (cfr. Cass.06/06/2023, n. 15757, Cass. 01/10/2021, n. 28402, Cass.10/12/2020, n. 28125, e Cass. 08/05/2019, n. 12154), laddovel’iscrizione al Fondo di previdenza complementare in oggetto trovatitolo nella convenzione fra datore di lavoro e lavoratore, e non anchenella legge.1.5. Dai surriferiti princìpi di diritto, che vanno ribaditi inquesta sede, si è erroneamente discostata la CTR, la cui decisioneincorre nella denunciata violazione di legge.2. Va, conseguentemente, disposta la cassazione dellasentenza impugnata. Poiché non risultano necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensidell’art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c., con statuizione dirigetto dell’originario ricorso della contribuente.3. Alla stregua di una valutazione dell’esito complessivo dellalite, ritiene la Corte che debba disporsi la compensazione integraledelle spese dei due gradi di merito fra le parti e pronunciarsi lacondanna della controricorrente, risultata sostanzialmentesoccombente, alla rifusione degli oneri inerenti al presente giudiziodi legittimità, liquidati come da dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso dellacontribuente; compensa interamente fra le parti le spese dei duegradi di merito e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti