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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 gennaio 1982

Cassazione n. 03796/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/01/1982 avverso l'ordinanza del 02/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG ret.)3.7.f:~ r,ettk. . c...coute-egD-,0 e-e( Aca- (5-9-4t-tzet. (1)--; ta4 n.‘4 ettk 5t udito 3i;I:tfensore /2-r [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Lecce, con ordinanza resa ai sensi dell'art.634 cod.proc.pen. in data 2 gennaio 2023 ha dichiarato inammissibile la domanda di revisione introdotta da [OSCURATO:PERSONA] e relativa alla sentenza emessa il 27 maggio 2019 dal Tribunale di Bari (irrevocabile, dopo la conferma della Corte di Appello, in data 23 febbraio 2022). 1.1 In motivazione si afferma, in sintesi, che : a) la consulenza tecnica sui tempi di percorrenza tra l'abitazione del Cassano e il luogo di consumazione del furto, pur avendo carattere di novum rispetto alla istruttoria espletata in giudizio, non incrina, ictu °culi, la congruenza della motivazione affermativa di responsabilità; b) le ulteriori considerazioni sulle validità ed efficacia del riconoscimento fotografico rappresentano esclusivamente delle critiche alle valutazioni contenute in sentenza e, pertanto, non hanno reale carattere di novità.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione dell'art.634 cod.proc.pen. .

Secondo il ricorrente la valutazione preliminare di inammissibilità della domanda di revisione - operata senza contraddittorio non può contenere anticipazioni riservate al giudizio di merito.

Nel caso in esame non si sarebbe trattato di un semplice apprezzamento di inidoneità del novum ma di una anticipazione non consentita.

Era la stessa consulenza tecnica, peraltro, a rendere di dubbia validità dimostrativa le ulteriori emergenze istruttorie oggetto di valutazione in cognizione. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 630 cod.proc.pen., con particolare riferimento alla nozione di novità della prova.

Il furto, come allegato dalla difesa, ha avuto inizio alle ore 20.20 (e non alle 20.39 come affermato all'epoca del giudizio dalla Corte di Appello) e a fronte di tale dato obiettivo assume rilievo decisivo, si sostiene, la consulenza sui tempi di percorrenza (il Cassano era stato controllato presso la sua abitazione alle 19.27).

La Corte di Appello avrebbe, pertanto, anticipato temi che meritavano di essere trattati in contraddittorio.3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, va ritenuto condivisibile l'orientamento interpretativo per cui l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa ll'esito del giudizio, talché rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (v.

Sez. 11 n. 19648 del 3.2.2021, rv 281422). 3.2 Ciò non esclude, tuttavia, la necessità di effettuare una - sia pur sommaria - delibazione dei nova, posto che l'apertura della fase del giudizio risulta preclusa lì dove risulti «manifesta» la assenza di incidenza dei nuovi elementi sulla tenuta complessiva della decisione.

In altre parole, non si tratta di anticipare la valutazione di merito a cognizione piena, ma di dare attuazione ad una previsione di legge (l'art. 634 cod.proc.pen.) che impone la verifica della idoneità - sia pur prospettica - dei nova a porre in crisi la valutazione di colpevolezza emessa nel giudizio a monte. 3.3 Nel caso in esame, la Corte di Appello di Lecce si è attenuta a detti principi regolativi, posto che l'elemento di prova 'nuovo' è rappresentato da un elaborato tecnico il cui apprezzamento non richiede particolare elaborazione concettuale.

Il confronto tra i contenuti di detto elaborato e le emergenze istruttorie pregresse è stato, dunque, operato in termini di immediata percezione di inidoneità del dato a determinare rivalutazioni del giudicato, nei limiti della previsione di legge applicata.

Si tratta di valutazione congruamente argomentata, sicchè le doglianze del ricorrente finiscono con il prospettare rivalutazioni non consentite nella presente sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissìbilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/01/1982 avverso l'ordinanza del 02/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG ret.)3.7.f:~ r,ettk. . c...coute-egD-,0 e-e( Aca- (5-9-4t-tzet. (1)--; ta4 n.‘4 ettk 5t udito 3i;I:tfensore /2-r [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Lecce, con ordinanza resa ai sensi dell'art.634 cod.proc.pen. in data 2 gennaio 2023 ha dichiarato inammissibile la domanda di revisione introdotta da [OSCURATO:PERSONA] e relativa alla sentenza emessa il 27 maggio 2019 dal Tribunale di Bari (irrevocabile, dopo la conferma della Corte di Appello, in data 23 febbraio 2022). 1.1 In motivazione si afferma, in sintesi, che : a) la consulenza tecnica sui tempi di percorrenza tra l'abitazione del Cassano e il luogo di consumazione del furto, pur avendo carattere di novum rispetto alla istruttoria espletata in giudizio, non incrina, ictu °culi, la congruenza della motivazione affermativa di responsabilità; b) le ulteriori considerazioni sulle validità ed efficacia del riconoscimento fotografico rappresentano esclusivamente delle critiche alle valutazioni contenute in sentenza e, pertanto, non hanno reale carattere di novità. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione dell'art.634 cod.proc.pen. . Secondo il ricorrente la valutazione preliminare di inammissibilità della domanda di revisione - operata senza contraddittorio non può contenere anticipazioni riservate al giudizio di merito. Nel caso in esame non si sarebbe trattato di un semplice apprezzamento di inidoneità del novum ma di una anticipazione non consentita. Era la stessa consulenza tecnica, peraltro, a rendere di dubbia validità dimostrativa le ulteriori emergenze istruttorie oggetto di valutazione in cognizione. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 630 cod.proc.pen., con particolare riferimento alla nozione di novità della prova. Il furto, come allegato dalla difesa, ha avuto inizio alle ore 20.20 (e non alle 20.39 come affermato all'epoca del giudizio dalla Corte di Appello) e a fronte di tale dato obiettivo assume rilievo decisivo, si sostiene, la consulenza sui tempi di percorrenza (il Cassano era stato controllato presso la sua abitazione alle 19.27). La Corte di Appello avrebbe, pertanto, anticipato temi che meritavano di essere trattati in contraddittorio.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, va ritenuto condivisibile l'orientamento interpretativo per cui l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa ll'esito del giudizio, talché rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (v. Sez. 11 n. 19648 del 3.2.2021, rv 281422). 3.2 Ciò non esclude, tuttavia, la necessità di effettuare una - sia pur sommaria - delibazione dei nova, posto che l'apertura della fase del giudizio risulta preclusa lì dove risulti «manifesta» la assenza di incidenza dei nuovi elementi sulla tenuta complessiva della decisione. In altre parole, non si tratta di anticipare la valutazione di merito a cognizione piena, ma di dare attuazione ad una previsione di legge (l'art. 634 cod.proc.pen.) che impone la verifica della idoneità - sia pur prospettica - dei nova a porre in crisi la valutazione di colpevolezza emessa nel giudizio a monte. 3.3 Nel caso in esame, la Corte di Appello di Lecce si è attenuta a detti principi regolativi, posto che l'elemento di prova 'nuovo' è rappresentato da un elaborato tecnico il cui apprezzamento non richiede particolare elaborazione concettuale. Il confronto tra i contenuti di detto elaborato e le emergenze istruttorie pregresse è stato, dunque, operato in termini di immediata percezione di inidoneità del dato a determinare rivalutazioni del giudicato, nei limiti della previsione di legge applicata. Si tratta di valutazione congruamente argomentata, sicchè le doglianze del ricorrente finiscono con il prospettare rivalutazioni non consentite nella presente sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissìbilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d
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