CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2026
Cassazione n. 11495/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03CHDZ7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 30065/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, comma 3, cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della penale responsabilità dell'imputata, è inammissibile in quanto generico e aspecifico, non confrontandosi con la ricostruzione operata dalla Corte d'appello che, con argomentazione logica e immune da vizi, ha ben ricostruito i motivi alla base del giudizio di responsabilità (pagg. 8-9 della sentenza d'appello); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 1149 5-26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3797/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30065/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03CHDZ7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 30065/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, comma 3, cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della penale responsabilità dell'imputata, è inammissibile in quanto generico e aspecifico, non confrontandosi con la ricostruzione operata dalla Corte d'appello che, con argomentazione logica e immune da vizi, ha ben ricostruito i motivi alla base del giudizio di responsabilità (pagg. 8-9 della sentenza d'appello); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M