CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01118/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 6544/21proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università e della Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri pro tempore, domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie – Medici specializzandi N.R.G.: 6544/21 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 26 novembre 2020 n. 5913; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2016 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione, immatricolandosi in anni compresi tra il 1978 ed il 1990; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Con sentenza n. 2192/19 il Tribunale di Roma rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti per maturata prescrizione del sottostante diritto. La sentenza fu appellata dai soccombenti. 3. Con sentenza 26 novembre 2020 n. 5913 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. N.R.G.: 6544/21 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dai soccombenti. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ed i tre ministeri sopra indicati hanno resistito con controricorso. 5. Ambo le parti hannodepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono che erroneamente la Corte d’appello ha individuato l’exordium praescriptionis nella data del 27.10.1999. Sostengonoche la prescrizione del loro diritto al risarcimento del danno non poteva iniziare a decorrere se non da quando fossero divenute “certe” l’esistenza del danno e la sua ascrivibilità a negligenza del legislatore italiano, certezza che non maturò “prima del 2011”(così il ricorso, p. 14). L’illustrazione del motivo si conclude con la richiesta di sottoporre la questione in esame alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, nel caso in cui questa Corte non condividesse le deduzioni dei ricorrenti. 1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo”(così, ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 -L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 - , Sentenza N.R.G.: 6544/21 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 –01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01). 1.2. Il principio appena ricordato non solo non collide, ma anzi è puntualmente conforme all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza Emmott (CGUE, sentenza 19.5.2011, in causa C - 452/09), invocata dai ricorrenti. In tale sentenza infatti si è affermato che: (a) lo Stato inadempiente nell’attuazione di una direttiva comunitaria, se convenuto in giudizio da chi domandi il risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione di quella direttiva, ben può opporre all’attore l’eccezione di prescrizione, se non fu lo Stato con il suo comportamento a causare la tardività del ricorso: (b) l'accertamento da parte della Corte di giustizia della violazione del diritto dell'Unione europea è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché la suddetta violazione sia certa ed evidente (come già ritenuto da questa Corte: Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01). Nella vicenda oggi in esame l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo di remunerare la frequentazione delle scuole di specializzazione, alla data in cui gli odierni ricorrenti frequentarono la scuola di specializzazione, non era né dubitabile, né incerto. Come accennato, gli odierni ricorrenti frequentarono il corso di specializzazione post lauream in anni compresi tra il 1982 ed il 1993, ed a quell’epoca le Direttive 75/363 e 75/363 erano in vigore da tempo, così come la Direttiva 82/76, senza il minimo cenno od atto di recepimento da parte dello Stato italiano. 1.3. Infatti la (in allora) [OSCURATO:PERSONA] nel 1975 volle dettare norme uniformi per “agevolare l'esercizio effettivo del diritto di N.R.G.: 6544/21 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico”, e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975. La prima sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio della professione di medico; la seconda dettò i requisiti minimi necessari affinché il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una “formazione specializzata”. L’una e l’altra di tali direttive vennero modificate qualche anno dopo dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982. L’art. 13 di tale ultima direttiva aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un “Allegato”, contenente le “caratteristiche della formazione a tempo pieno (…) dei medici specialisti”. L’art. 1, comma terzo, ultimo periodo, di tale allegato sancì il principio per cui la formazione professionale “forma oggetto di una adeguata remunerazione”. La direttiva 82/76/CEE venne approvata dal Consiglio il 26.1.1982; venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] n. L43 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l’art. 16 della medesima direttiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi “entro e non oltre il 31 dicembre 1982”. Pertanto: (a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione in modo chiaro ed inequivocoa far data dal 29.1.1982; (b) altrettanto chiara ed inequivoca era la previsione secondo cui gli Stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario; (c) che lo Stato italiano non avesse rispettato tale obbligo era questione non dubitabile, non discutibile, non opinabile, e risultante per di più ictu oculi. E’ dunque insostenibile la tesi invocata dai ricorrenti, secondo cui in subiecta materia essi non avrebbero potuto sapere né di avere un diritto scaturente N.R.G.: 6544/21 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 dall’ordinamento comunitario, né che quel diritto venne violato dallo Stato italiano. 1.4. Né può condividersi la fragilissima tesi, pure sostenuta dai ricorrent i , secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della Direttiva 1982/76 non avrebbe potuto cominciare a decorrere se non dal momento in cui la giurisprudenza stabilì quale tipo di azione andasse proposta, davanti a quale giudice e nei confronti di quale amministrazione. Troppo agevole sarebbe replicare che eventuali contrasti sulla legittimazione processuale attiva e passiva, così come sul giudice munitodi giurisdizione, nonsono un ostacolo all’esercizio del diritto, dal momento che l’attore per cautelarsi contro le oscillazioni della giurisprudenza ha a disposizione infiniti strumenti: primo fra tutti, il ricorso alla formulazione di domande subordinate o - nel caso di dubbi sulla giurisdizione - gli istituti del regolamento preventivo o della translatio iudicii. 1.5. Non sarà superfluo aggiungere che il principio secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della Direttiva 82/76 è soggetta al termine decennale e decorre dal 27.10.1999 fu già essa frutto di una interpretazione che, in ragione della natura dei diritti coinvolti, tenne conto delle difficoltà in cui poterono trovarsi le parti attrici, e fece perciò prevalere il favor creditoris rispetto ad altre possibili opzioni, pur esse affermate in altri casi di violazione di obblighi comunitari da parte dello Stato italiano, nelle quali il dies a quo del decorso della prescrizione venne ravvisato sic et simpliciter nella scadenza del termine di adempimento della Direttiva (ad es., in tema di rimborso della c.d. “tassa sulle società” di cui all'art. 3 del d.l. 19 dicembre 1984 n. 853: cfr. Cass. Sez. 5, 27/11/2000, n. 15259). 1.6. L’istanza di rimessione della questione dell’exordium praescriptionisalla Corte di Lussemburgo va rigettata in quanto irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in (almeno) duecentodieci N.R.G.: 6544/21 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 fattispecie identiche, alle cui motivazioni si rinvia ai sensi dell’art. 118 , comma primo, disp. att. c.p.c. ( ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022). 1.7. Manifestamente irrilevanti sono, sul punto qui in esame, le deduzioni svolte dalla difesa del ricorrenti nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Secondo l’ardita tesi dei ricorrenti, la sentenza impugnata dovrebbe ritenersi erronea, né potrebbe darsi seguito al consolidato orientamento di questa Corte cui quella sentenza si è uniformata, per effetto dell’introduzione dell’art. 3 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 91. Tale norma recita: “1. È istituito presso il Ministero della salute un tavolo tecnico a fini ricognitivi avente ad oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, composto da un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca. Le attività di supporto al tavolo sono svolte da personale in servizio del Ministero della salute individuato dal medesimo Ministero. 2. Il documento conclusivo dei lavori del tavolo tecnico di cui al comma 1 è inviato alle Camere, per la successiva assegnazione alle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori. 3. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane e strumentali esistenti a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”. N.R.G.: 6544/21 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 1.8. E’ arduo comprendere – come questa Corte ha già osservato nell’ordinanza n. 22445 del 2025 -in che modo ed a qual fine una norma di tal fatta incida sulle regole civilistiche in materia di prescrizione. In primo luogo essa non è retroattiva. In secondo luogo non si occupa di prescrizione. In terzo luogo non detta norme sostanziali, ma demanda ad una apposita commissione una mera attività “ricognitiva”. In quarto luogo la legge prevede che dai lavori della commissione non debbano derivare “nuovi oneri per la finanza pubblica”. E va da sé che una (del tutto fantasiosa, beninteso) futura modifica, per di più retroattiva, delle regole in materia di prescrizione non sarebbe certamente irrilevante per la finanza pubblica. Quanto all’ordinanza di questa Corte n. 9101 del 2022 la difesa di parte ricorrente, che l’ha invocata, ben conosce che non ha determinato alcun ripensamento sul consolidato orientamento appena richiamato, come emerge dalla sentenza n. 28130 del 2022, che ha deciso all’esito di pubblica udienza sul relativo ricorso. 2. Sulle spese. Ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza il valore della causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367). In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandarono la condanna dello Stato italiano al pagamento di euro 11.103,82 per ciascun anno di specializzazione “oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Diversi tra gli attori avevano conseguito una specializzazione all’esito d’un corso di durata quinquennale (ad es., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]): la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 55.519,1. 2.1. Tuttavia il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori nel giudizio di merito domandarono la N.R.G.: 6544/21 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 condanna dello Stato al pagamento “del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. e degli interessi legali” (così l’atto di citazione in primo grado, p. 13), e la più risalente delle specializzazioni (quella conseguita da [OSCURATO:PERSONA]) si concluse nel 1987, al valore della domanda (come s’è detto, euro 55.519,1) si devono sommare trentotto anni di interessi e rivalutazione, e dunque: a) euro 95.437,33 a titolo di rivalutazione, per tale dovendosi intendere la richiesta di “maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c.” (coefficiente FOI-ISTAT del 1987 pari a 2,719); b) euro 129.437,23 a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diemdal 1989 alla data della presente decisione). Il valore della domanda più elevata era dunque pari ad euro 55.519,1 di capitale, più euro 95.437,33 di rivalutazione, più euro 129.437,23 di interessi, ovvero euro 280.393,66. A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 260.001 e 520.000 euro. 2.2. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue: -) applicando la tabella vigente ratione temporis rispetto all’ultimo atto compiuto dall’Avvocatura Generale ([OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi dopo le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022); -) individuando quale parametro il valore - pari al minimo - di euro 5.387, in considerazione della natura ormai “settled” delle questioni poste dai ricorrenti; -) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al nono (e dunque del 270%), e quindi di un ulteriore 10% per ciascuno dei ricorrenti dall’11° al 30°, e così complessivamente del 470%. Il totale ascende dunque ad euro 5.387 maggiorati del 470%, ovvero euro 30.705,9, cui i ricorrenti vanno condannati in solido. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; N.R.G.: 6544/21 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 (-) condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei ministridelle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 30.705,9, oltre spese prenotate a debito; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrent