CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 febbraio 2025
Cassazione n. 14487/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 31/10/2024 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 18 febbraio 2025 dai procuratori speciali delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e Antonio, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato; lette le consonanti conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c., in data 4 marzo 2025, dagli stessi difensori e procuratori speciali delle parti civili costituite; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza in diritto (il secondo) ed assoluta genericità (il primo), avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1.1. La Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha stimato sussistente il dolo di partecipazione all'articolato fenomeno fraudolento realizzato in uno alla coniuge, oggi non ricorrente, valorizzando aspetti inequivoci e perfino documentali della condotta concorsuale (attivazione di autonoma carta di accredito in contemporanea alla estinzione di quella della coniuge, messa a disposizione della stessa, versamento sulla stessa del profitto dell'azione truffaldina, pag. 8/9 della sentenza impugnata). Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta, limitandosi a riproporre una diversa lettura in diritto delle evidenze di segno logico univoco valorizzate in sentenza. 1.2. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 1.3. Resta dunque verificata la logica congruità argomentativa della decisione che apprezza, come causalmente efficace, l'azione di ausilio calata nella condotta della coniuge. Il punto è stato affrontato da questa Corte in numerosi arresti, che valorizzano l'effetto moltiplicatore della clausola di equivalenza causale contenuta nell'art. 110 del codice penale (tra le tante: Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Rv. 255260-01). Nel giudizio di merito è rimasto accertato che si trattò di una azione plurale, colorata da finalità patrimoniali comuni, evidenziate anche dalla retribuzione della disponibilità offerta dal ricorrente. Entrambi i concorrenti svolsero dunque un ruolo attivo ed essenziale alla realizzazione del programma ed anche il ricorrente si rappresentò la finalità della sua opera partecipativa, scegliendo ugualmente di agire. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce dunque che si ha concorso, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., ogni qualvolta l'agente partecipa in qualsiasi modo alla realizzazione dell'illecito e quindi anche quando con il proprio ruolo collabora alla realizzazione del proposito criminoso altrui (Sez. 1, n. 1172, del 27/11/1991, Terranova, Rv. 189075; Sez.. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Rv. 229200). Si tratta infatti di riconoscere che la partecipazione attiva ad un progetto altrui, per quanto improvvisata, risponde alla clausola di equivalenza causale scandita all'art. 110 del codice penale. Si tratta di concorso "ordinario e pieno" nel delitto, giammai di minima efficacia causale (art. 114 cod. pen.), costituendo ciascun contributo, anche in funzione di mero supporto logistico, un segmento essenziale per la realizzazione del fatto (Sez. 4, n. 49364, del 19/7/2018, Rv. 274037; Sez. 3, n. 9844, del 17/11/2015, Rv. 266461). La Corte territoriale ha ben argomentato, in fatto, in ordine alla portata decisiva ed essenziale alla realizzazione del programma delittuoso del contributo offerto dal ricorrente. Del resto, la essenziale portata del "contributo documentale" offerto elide ogni possibile equivoco sulla concreta efficacia della misura causale offerta. 2. Il secondo motivo, con il quale si deduce l'inosservanza del disposto novellato dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., che indica la durata del termine libero a comparire in grado di appello (20 giorni liberi, in ragione della data del proposto appello, tra la notificazione dell'avviso di fissazione e la data dell'udienza), è manifestamente infondato in diritto. 2.1. Le Sezioni unite di questa Corte si sono sul punto espresse con sentenza n. 42125 del 27/06/2024, Rv. 287096-01: Il termine di 40 giorni previsto dalla riforma Cartabia si applica solo nei giudizi di appello introdotti con atto di impugnazione depositato dal primo luglio 2024, mentre per gli appelli introdotti prima (come quello che ne occupa) continua ad applicarsi il termine di venti giorni, precedentemente previsto dall'art. 601, comma 3, del codice di rito. Inoltre, la medesima sentenza ha anche stabilito il principio che la relativa nullità non ha carattere assoluto ed è sanata se non tempestivamente eccepita dalla parte presente (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Rv. 287096-02). Orbene, nella fattispecie, il difensore degli imputati era presente all'udienza del 31 ottobre 2024 e nulla ha eccepito. 3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 3.1. Nulla è dovuto in favore delle costituite parti civili. Nel giudizio di cassazione, con trattazione orale, non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile, che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (Sez. U, n. 27727, 14/12/2023, dep. 2024, Gambacorta, Rv. 286581-03). 4. La natura non particolarmente complessa della .questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle