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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 1995

Cassazione n. 20596/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/09/1995 [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/04/1997 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 14 ottobre 2022 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione emessa in data 21 ottobre 2020 dal Tribunale di Rimini nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandoli alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 5,000,00 di multa ciascuno per il reato di cui all'art. 9-ter co. 1 e 3 d.lgs. 285/92 (CdS).

Avverso la predetta sentenza propone ricorso il difensore degli imputati, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, assumendo che i fatti andavano riqualificati nella fattispecie di cui all'illecito amministrativo di cui all'art. 141/148 CdS; assume vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., ed infine in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.p. 2.Considerato che il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, atteso che la Corte d'appello aveva dato atto di come il fatto commesso dai due imputati risultasse pienamente provato, in conseguenza delle annotazioni di servizio redatte dalla Polizia di Rimini le quali hanno riportato di aver visto alle ore 2,45, dunque in piena notte, sfrecciare a forte velocità le due autovetture gareggianti, come se l'una volesse avere la meglio sull'altra, occupando la quasi totalità della carreggiata, prima di bloccarle, a seguito dell'inseguimento durato per 4 km, nei pressi del chilometro 9 della statale, nel centro urbano di Sant'Arcangelo di Romagna (pag. 2-3 sent. impugnata). 2.1 Atteso che anche il secondo motivo è meramente reiterativo di censure già adeguatamente vagliate dai giudici di merito, laddove i giudici di secondo grado avevano già escluso la speciale tenuità del fatto poiché, contrariamente da quanto addotto dalla difesa, la competizione motoristica posta in essere in ora notturna sulla strada, occupando per ampi tratti l'intera carreggiata, a velocità molto elevata, ha posto in grave pericolo l'incolumità stessa dei conducenti e degli altri utenti della strada (pag. 3 sent. impugnata). 2.2 Ritenuto che anche il terzo motivo è manifestamente infondato, posto che il trattamento sanzionatorio è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

La Corte d'appello aveva già specificato come la pena irrogata dal primo giudice fosse improntata a criteri del favor rei: è stata applicata la pena nel minimo edittale e sono già stati concessi i benefici di legge.

In mancanza di altri positivi elementi di valutazione la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche e di una ulteriore riduzione di pena non può essere accolta apparendo quella inflitta del tutto congrua e adeguata alla gravità del fatto e alla personalità degli imputati (pag. 4 sent. impugnata). 3.Considerato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento d'i una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/09/1995 [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/04/1997 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 14 ottobre 2022 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione emessa in data 21 ottobre 2020 dal Tribunale di Rimini nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandoli alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 5,000,00 di multa ciascuno per il reato di cui all'art. 9-ter co. 1 e 3 d.lgs. 285/92 (CdS). Avverso la predetta sentenza propone ricorso il difensore degli imputati, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, assumendo che i fatti andavano riqualificati nella fattispecie di cui all'illecito amministrativo di cui all'art. 141/148 CdS; assume vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., ed infine in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.p. 2.Considerato che il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, atteso che la Corte d'appello aveva dato atto di come il fatto commesso dai due imputati risultasse pienamente provato, in conseguenza delle annotazioni di servizio redatte dalla Polizia di Rimini le quali hanno riportato di aver visto alle ore 2,45, dunque in piena notte, sfrecciare a forte velocità le due autovetture gareggianti, come se l'una volesse avere la meglio sull'altra, occupando la quasi totalità della carreggiata, prima di bloccarle, a seguito dell'inseguimento durato per 4 km, nei pressi del chilometro 9 della statale, nel centro urbano di Sant'Arcangelo di Romagna (pag. 2-3 sent. impugnata). 2.1 Atteso che anche il secondo motivo è meramente reiterativo di censure già adeguatamente vagliate dai giudici di merito, laddove i giudici di secondo grado avevano già escluso la speciale tenuità del fatto poiché, contrariamente da quanto addotto dalla difesa, la competizione motoristica posta in essere in ora notturna sulla strada, occupando per ampi tratti l'intera carreggiata, a velocità molto elevata, ha posto in grave pericolo l'incolumità stessa dei conducenti e degli altri utenti della strada (pag. 3 sent. impugnata). 2.2 Ritenuto che anche il terzo motivo è manifestamente infondato, posto che il trattamento sanzionatorio è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. La Corte d'appello aveva già specificato come la pena irrogata dal primo giudice fosse improntata a criteri del favor rei: è stata applicata la pena nel minimo edittale e sono già stati concessi i benefici di legge. In mancanza di altri positivi elementi di valutazione la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche e di una ulteriore riduzione di pena non può essere accolta apparendo quella inflitta del tutto congrua e adeguata alla gravità del fatto e alla personalità degli imputati (pag. 4 sent. impugnata). 3.Considerato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento d'i una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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