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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 gennaio 2025

Cassazione n. 11197/2025

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 6527-2023proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso , da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], 29 – ricorren te – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, per procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studiodel difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 33 –controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 3474 del 20 22 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] A , depositata il 2 6 settembre 20 22 (R.G.N. 1329/2020). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 31 gennaio2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. R.G.N.6527/2023 Cron. Rep. C.C. 31/1/2025 giurisdizione Pensione spettante ai lavoratori dello spettacolo. Determinazione della “quota B”. -2 - [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con sentenza n. 3474 del 20 22 , depositata il 2 6 settembre 2022, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha provveduto a riliquidare la pensione diretta spettante, a decorrere dall’ottobre 2009, alla signora [OSCURATO:PERSONA], lavoratrice dello spettacolo. La Corte di merito ha accolto l’eccezione di decadenza triennale per i ratei arretrati antecedenti al luglio 2015 e, per la parte restante, ha riconosciuto il diritto della signora Melato di beneficiare di un trattamento pensionistico commisurato alle retribuzioni effettivamente percepite, senza l’applicazione del massimale pensionabile , con riferimento alle anzianità contributive acquisite a partire dal primo gennaio 1993 (quota B). A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che, soltanto per il calcolo della “quota A” della pensione, vige il limite inerente alla retribuzione pensionabile massima, laddove, per la “quota B”, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ha dettato una disciplina nuova e autosufficiente, contraddistinta da limiti diversi, commisurati a quelli applicabili all’assicurazione generale obbligatoria. 2.– L ’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando un motivo di censura, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza camerale. 3.–La signora [OSCURATO:PERSONA] replica con controricorso. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia la violazione dell’art. 12 del decreto del -3 - Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e dell’art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Avrebbe errato la Corte territoriale nell’escludere l’applicabilità del limite massimo di retribuzione pensionabile (art. 12, settimo comma, d.P.R. n. 1420 del 1971), nelladeterminazione della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992 (quota B). Tale limite non solo non sarebbe stato espressamente abrogato, ma sarebbe compatibile con il sistema di liquidazione delineato dal d.lgs. n. 182 del 1997. 2.–Il ricorso è fondato. 3.–Nel presente giudizio si controverte sulla determinazione della “quota B” della pensione spettante ai lavoratori dello spettacolo e corrispondente agli anni di anzianità contributiva che decorrono dal primo gennaio 1993. La questione devoluta dal ricorrente investe l’applicazione, anche alla “ quota B ” , del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile,sancito dall’art. 12, settimo comma, del d .P.R. n. 1420 del 1971. 4.– Questa Corte ha oramai consolidato il seguente principio di diritto: «Nella determinazione della “quota B”della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del decreto legislativo30 aprile 1997, n. 182. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimod.lgs. n. 182 del 1997» (Cass., sez. lav., 9 dicembre 2022, n. 36056, punto 24 delle Ragioni della decisione). -4 - Si deve ritenere, in difetto di un’abrogazione espressa e di un rapporto d’incompatibilità tra la disciplina previgente e quella posteriore, «che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS» (Cass., sez. lav., 18 ottobre 2024, n. 27065, n. 27016 e n. 27015). 5.–A tali conclusioni, ribadite anche di recente (Cass., sez. lav., 1° marzo 2025, n. 5416, n. 5409, n. 5395 , n. 5392 e n. 5382, con il richiamo alle altre pronunce conformi), questa Corte è giunta sulla scorta dell’interpretazione letterale e sistematica della normativa e dell’analisi della sua evoluzione diacronica, verificando la compatibilità con la Costituzione e vagliando in molteplici occasioni gli argomenti di segno contrario formulati nella sentenza impugnata e nel controricorso. Quanto alla violazione dell’art. 76 Cost., adombrata nel controricorso, questa Corte ha puntualizzato che «l’art. 2, comma 22 lett. d), legge n. 335/1995 indica la via di un’armonizzazione che salvaguardi comunque le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati, quale è il complesso normativo previdenziale relativo ai lavoratori dello spettacolo; dunque, nessuna violazione della legge delega, conconsequenziale violazione dell’art. 76 Cost., si manifesta nei contenuti del decreto legislativo n. 182/1997 e nel mante nimento del massimale indicato nell’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971» (Cass., sez. lav., 9 agosto 2023, n. 24245). Nell’odierno giudizio, lacontroricorrente non ha addotto argomenti che inducano a rimeditare l’orientamento costante, che anche l’Istituto richiama, nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell’adunanza camerale. -5 - 6.– La sentenza d’appello non si è attenuta ai princìpi indicati, nell’affermare che la “quota B” non è più assoggettata al tetto di cui all’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971. 7.– Dai rilievi svolti discendono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. 8.–La causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma, che, in diversa composizione, riesaminerà la controversia, uniformandosi ai princìpi di diritto ribaditi nella presente ordinanza e pronunciando, infine, sulle spese dell’odierno giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso ; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma
Sentenza Cassazione n. 11197/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris