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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 febbraio 2017

Cassazione n. 15940/2026

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erso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Campobasson. 53/2017 depositata il 07/02/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20948/2017Numero sezionale 3996/2026Numero di raccolta generale 15940/2026Data pubblicazione 24/05/2026Con riferimento all’anno d’imposta 2004, l’Agenzia delle Entrate irrogava,ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. a) del d.lgs. n. 471 del 1997, una sanzionedi 65.260,00 euro (100% dell’imposta evasa) alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.per il mancato pagamento dell’IVA relativa alla compravendita di un terrenoedificabile.[OSCURATO:PERSONA], adita dalla contribuente, annullavail provvedimento sanzionatorio sul rilievo che la somma versata dallacontribuente in occasione del preliminare che aveva preceduto lacompravendita doveva essere qualificata non già come acconto sul prezzo,ma come caparra confirmatoria, come tale non assoggettata al pagamentodell’IVA.[OSCURATO:PERSONA], adita dall’Agenzia delle Entrate,accoglieva parzialmente l’appello.

Stabilito che la somma versata con ilcontratto preliminare, nel silenzio delle parti e tenuto conto del suoammontare (quasi il 50% del prezzo di vendita), andasse qualificata comeacconto sul prezzo e non come caparra confirmatoria, i giudici di secondecure ritenevano che nel caso di specie non si versasse in un’ipotesi dimancato pagamento dell’imposta, ma soltanto di ritardato pagamento, dasanzionarsi ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 (15% dell’impostaevasa), da ridursi ex art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 per il ravvedimentooperoso.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si è costituita con controricorso.Per la decisione è stata fissata l’udienza camerale del 12.05.2026.Nelle more dell’udienza la contribuente ha depositato meria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 20948/2017Numero sezionale 3996/2026Numero di raccolta generale 15940/2026Data pubblicazione 24/05/20261.

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 6, comma 8, lett. a) e 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.1.1.

Ad avviso della ricorrente, i giudici di secondo grado sarebbero incorsinelle violazioni censurate avendo ritenuto che la società contribuenteavesse soltanto ritardato il versamento dell’imposta.

In verità, osserval’amministrazione finanziaria, la [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., avendo versatol’acconto senza ricevere la relativa fattura, avrebbe dovutotempestivamente regolarizzare l’operazione ai sensi della lettera a) dell’art.6, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, soggiacendo, in caso di omissione,alla specifica sanzione comminata dalla suddetta norma e pari al cento percento dell’imposta.

Dunque, ciò che è stato contestato alla contribuente nonera il mancato versamento dell’imposta nei termini di legge (contestatoinvece alla società alienante), ma la mancata regolarizzazione dellafatturazione nei termini.2.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.2.1.

Sostiene la ricorrente che i giudici di seconde cure non avrebberoconsiderato che, come emerge dall’atto di contestazione, oggetto dellasanzione comminata alla contribuente non era il mancato o ritardatoversamento dell’IVA, ma la mancata regolarizzazione della documentazionefiscale a fini IVA.3.

Ritiene la controricorrente che entrambi i motivi siano infondati, perchéla regolarizzazione della fattura è intervenuta con la fatturazionedell’importo totale del prezzo in data 26.11.2024 (data del rogito), dunquenel termine (quattro mesi + trenta giorni dall’effettuazione dell’operazione)concesso dalla lettera a) dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997per presentare un’autofattura o un documento equipollente.

Per quantoriguarda, invece, il pagamento dell’imposta, anch’esso richiesto dallaNumero registro generale 20948/2017Numero sezionale 3996/2026Numero di raccolta generale 15940/2026Data pubblicazione 24/05/2026suddetta disposizione, la controricorrente rileva che esso è intervenuto, siapure tardivamente, nei novanta giorni successivi alla fatturazione, di talchécorrettamente la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto applicabilel’art. 13 in luogo dell’art. 6 del d.lgs. n. 471 del 1997.4.

Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazionee falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.4.1.

Osserva la ricorrente che i giudici regionali hanno erroneamenteapplicato la suddetta norma, che consente una riduzione della sanzione nelcaso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni,perché nel caso di specie l’acconto è stato versato in data 20.05.2004,mentre il rogito, in occasione del quale è stata emessa la fattura per l’interoimporto del prezzo di compravendita, è stato stipulato in data 26.11.2004.5.

Ritiene la controricorrente che il motivo sia infondato perché laCommissione Tributaria Regionale ha correttamente computato i termini peril versamento a decorrere non dal 16 del mese successivo alla data dieffettuazione dell’operazione, bensì dalla scadenza dei termini per laregolarizzazione dell’operazione da parte del cedente (quattro mesi + trentagiorni).6.

I primi due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quantostrettamente connessi, sono fondati.6.1.

Occorre premettere che l’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997,nella formulazione applicabile ratione temporis, stabilisce che “il cessionarioo il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbiaacquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini dilegge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, èpunito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, consanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimodi euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con leseguenti modalità:Numero registro generale 20948/2017Numero sezionale 3996/2026Numero di raccolta generale 15940/2026Data pubblicazione 24/05/2026a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data dieffettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoiconfronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giornosuccessivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino leindicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delleoperazioni;b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nellalettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della suaregistrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante leindicazioni medesime, previo versamento della maggior impostaeventualmente dovuta”.6.2.

Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in data 20.05.2004,versava alla Cos.[OSCURATO:PERSONA] la somma di 326.300,00 euro atitolo di acconto sul prezzo di acquisto (di 726.300,00 euro) di un terrenoedificabile sito in Campobasso.

La cedente non emetteva fattura né versaval’IVA sull’acconto.

In data 26.11.2004, veniva stipulato il rogito notarile enell’occasione veniva fatturato l’intero importo del prezzo di acquisto.

Neinovanta giorni successivi il cessionario – stando a quanto riportato nelcontroricorso e non contestato dalla ricorrente – pagava l’imposta.Correttamente, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha sanzionato lacontribuente ai sensi dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997,avendo essa omesso di adempiere all'obbligo di regolarizzare l'operazioneimponibile posta in essere dal cedente, in quanto la regolarizzazionedocumentale è avvenuta oltre sei mesi dopo l’operazione imponibile e ancheil pagamento dell’imposta, che costituisce parte essenziale della proceduradi regolarizzazione, non è stato effettato nei termini stabiliti dallanormativa.6.3.

Errano i giudici di secondo grado quando ritengono applicabile al casodi specie l’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, riferito alle sanzioni per i casiNumero registro generale 20948/2017Numero sezionale 3996/2026Numero di raccolta generale 15940/2026Data pubblicazione 24/05/2026di ritardato od omesso versamento dell'imposta risultante dalladichiarazione, in quanto tale disciplina risulta inapplicabile all’acquirente edè stata correttamente applicata dall’amministrazione finanziariaall’alienante.

Che i giudici regionali siano incorsi in un errore diinquadramento giuridico della fattispecie emerge dal passaggiomotivazionale in cui essi escludono che nel caso posto alla loro attenzionericorra un’ipotesi di “evasione di imposta”.

Ciò che era stato contestato esanzionato alla contribuente, infatti, non era il mancato pagamentodell’imposta, gravante sull’alienante, ma la mancata tempestivaregolarizzazione della operazione imponibile posta in essere dal cedente.7.

L’accoglimento di primi due motivi di ricorso rende superfluo l’esame delterzo motivo, che deve ritenersi assorbito.8.

In definitiva, il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio, per un nuovo esame, alla Corte di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che dovrà provvedere anche alregolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa lasentenza e rinvia, per un nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria delMolise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Campobasson. 53/2017 depositata il 07/02/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20948/2017Numero sezionale 3996/2026Numero di raccolta generale 15940/2026Data pubblicazione 24/05/2026Con riferimento all’anno d’imposta 2004, l’Agenzia delle Entrate irrogava,ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. a) del d.lgs. n. 471 del 1997, una sanzionedi 65.260,00 euro (100% dell’imposta evasa) alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.per il mancato pagamento dell’IVA relativa alla compravendita di un terrenoedificabile.[OSCURATO:PERSONA], adita dalla contribuente, annullavail provvedimento sanzionatorio sul rilievo che la somma versata dallacontribuente in occasione del preliminare che aveva preceduto lacompravendita doveva essere qualificata non già come acconto sul prezzo,ma come caparra confirmatoria, come tale non assoggettata al pagamentodell’IVA.[OSCURATO:PERSONA], adita dall’Agenzia delle Entrate,accoglieva parzialmente l’appello. Stabilito che la somma versata con ilcontratto preliminare, nel silenzio delle parti e tenuto conto del suoammontare (quasi il 50% del prezzo di vendita), andasse qualificata comeacconto sul prezzo e non come caparra confirmatoria, i giudici di secondecure ritenevano che nel caso di specie non si versasse in un’ipotesi dimancato pagamento dell’imposta, ma soltanto di ritardato pagamento, dasanzionarsi ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 (15% dell’impostaevasa), da ridursi ex art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 per il ravvedimentooperoso.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si è costituita con controricorso.Per la decisione è stata fissata l’udienza camerale del 12.05.2026.Nelle more dell’udienza la contribuente ha depositato meria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 20948/2017Numero sezionale 3996/2026Numero di raccolta generale 15940/2026Data pubblicazione 24/05/20261. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 6, comma 8, lett. a) e 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.1.1. Ad avviso della ricorrente, i giudici di secondo grado sarebbero incorsinelle violazioni censurate avendo ritenuto che la società contribuenteavesse soltanto ritardato il versamento dell’imposta. In verità, osserval’amministrazione finanziaria, la [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., avendo versatol’acconto senza ricevere la relativa fattura, avrebbe dovutotempestivamente regolarizzare l’operazione ai sensi della lettera a) dell’art.6, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, soggiacendo, in caso di omissione,alla specifica sanzione comminata dalla suddetta norma e pari al cento percento dell’imposta. Dunque, ciò che è stato contestato alla contribuente nonera il mancato versamento dell’imposta nei termini di legge (contestatoinvece alla società alienante), ma la mancata regolarizzazione dellafatturazione nei termini.2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.2.1. Sostiene la ricorrente che i giudici di seconde cure non avrebberoconsiderato che, come emerge dall’atto di contestazione, oggetto dellasanzione comminata alla contribuente non era il mancato o ritardatoversamento dell’IVA, ma la mancata regolarizzazione della documentazionefiscale a fini IVA.3. Ritiene la controricorrente che entrambi i motivi siano infondati, perchéla regolarizzazione della fattura è intervenuta con la fatturazionedell’importo totale del prezzo in data 26.11.2024 (data del rogito), dunquenel termine (quattro mesi + trenta giorni dall’effettuazione dell’operazione)concesso dalla lettera a) dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997per presentare un’autofattura o un documento equipollente. Per quantoriguarda, invece, il pagamento dell’imposta, anch’esso richiesto dallaNumero registro generale 20948/2017Numero sezionale 3996/2026Numero di raccolta generale 15940/2026Data pubblicazione 24/05/2026suddetta disposizione, la controricorrente rileva che esso è intervenuto, siapure tardivamente, nei novanta giorni successivi alla fatturazione, di talchécorrettamente la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto applicabilel’art. 13 in luogo dell’art. 6 del d.lgs. n. 471 del 1997.4. Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazionee falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.4.1. Osserva la ricorrente che i giudici regionali hanno erroneamenteapplicato la suddetta norma, che consente una riduzione della sanzione nelcaso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni,perché nel caso di specie l’acconto è stato versato in data 20.05.2004,mentre il rogito, in occasione del quale è stata emessa la fattura per l’interoimporto del prezzo di compravendita, è stato stipulato in data 26.11.2004.5. Ritiene la controricorrente che il motivo sia infondato perché laCommissione Tributaria Regionale ha correttamente computato i termini peril versamento a decorrere non dal 16 del mese successivo alla data dieffettuazione dell’operazione, bensì dalla scadenza dei termini per laregolarizzazione dell’operazione da parte del cedente (quattro mesi + trentagiorni).6. I primi due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quantostrettamente connessi, sono fondati.6.1. Occorre premettere che l’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997,nella formulazione applicabile ratione temporis, stabilisce che “il cessionarioo il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbiaacquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini dilegge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, èpunito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, consanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimodi euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con leseguenti modalità:Numero registro generale 20948/2017Numero sezionale 3996/2026Numero di raccolta generale 15940/2026Data pubblicazione 24/05/2026a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data dieffettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoiconfronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giornosuccessivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino leindicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delleoperazioni;b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nellalettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della suaregistrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante leindicazioni medesime, previo versamento della maggior impostaeventualmente dovuta”.6.2. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in data 20.05.2004,versava alla Cos.[OSCURATO:PERSONA] la somma di 326.300,00 euro atitolo di acconto sul prezzo di acquisto (di 726.300,00 euro) di un terrenoedificabile sito in Campobasso. La cedente non emetteva fattura né versaval’IVA sull’acconto. In data 26.11.2004, veniva stipulato il rogito notarile enell’occasione veniva fatturato l’intero importo del prezzo di acquisto. Neinovanta giorni successivi il cessionario – stando a quanto riportato nelcontroricorso e non contestato dalla ricorrente – pagava l’imposta.Correttamente, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha sanzionato lacontribuente ai sensi dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997,avendo essa omesso di adempiere all'obbligo di regolarizzare l'operazioneimponibile posta in essere dal cedente, in quanto la regolarizzazionedocumentale è avvenuta oltre sei mesi dopo l’operazione imponibile e ancheil pagamento dell’imposta, che costituisce parte essenziale della proceduradi regolarizzazione, non è stato effettato nei termini stabiliti dallanormativa.6.3. Errano i giudici di secondo grado quando ritengono applicabile al casodi specie l’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, riferito alle sanzioni per i casiNumero registro generale 20948/2017Numero sezionale 3996/2026Numero di raccolta generale 15940/2026Data pubblicazione 24/05/2026di ritardato od omesso versamento dell'imposta risultante dalladichiarazione, in quanto tale disciplina risulta inapplicabile all’acquirente edè stata correttamente applicata dall’amministrazione finanziariaall’alienante. Che i giudici regionali siano incorsi in un errore diinquadramento giuridico della fattispecie emerge dal passaggiomotivazionale in cui essi escludono che nel caso posto alla loro attenzionericorra un’ipotesi di “evasione di imposta”. Ciò che era stato contestato esanzionato alla contribuente, infatti, non era il mancato pagamentodell’imposta, gravante sull’alienante, ma la mancata tempestivaregolarizzazione della operazione imponibile posta in essere dal cedente.7. L’accoglimento di primi due motivi di ricorso rende superfluo l’esame delterzo motivo, che deve ritenersi assorbito.8. In definitiva, il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio, per un nuovo esame, alla Corte di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che dovrà provvedere anche alregolamento delle spese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa lasentenza e rinvia, per un nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria delMolise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 15940/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris