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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 marzo 1998

Cassazione n. 22143/2026

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a Napoli il 19/03/1998Iandolo Christian, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/05/1999avverso la sentenza del 16/04/2026 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale diNapolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];a seguito di procedura de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha applicato agli odierniricorrenti la pena concordemente richiesta dalle parti, in relazione ai reati di cui agli artt. 110-628 e 110-582 cod. pen.2.

Ricorrono per cassazione i suddetti imputati, con distinti atti di impugnazione,deducendo- l’erronea qualificazione del fatto ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Libero);- il mancato accertamento dell’espressione della volontà dell’imputato ([OSCURATO:PERSONA]).3.

I ricorsi sono inammissibili.3.1.

Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorsoper cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontàdell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazionegiuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».3.2.

In tale perimetro normativo è ritualmente deducibile l’erronea qualificazione delfatto, solo nei casi di errore manifesto e di qualificazione palesemente eccentrica, cheemergano con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità rispetto al contenutodel capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi indiritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971-01).

La verifica sul punto, inoltre, deve essere compiutaesclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenzae dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01;Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573-01; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, ElZitouni, Rv. 275971-01; nonché, anche prima dell’inserimento del comma 2-bis nel corpodell’art. 448 cod. proc. pen., Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.271789-01; Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766-01).Rispetto a tali principi di diritto, le censure sul punto si dimostrano del tutto generiche erisultano, infine, non consentite.3.3.

Manifestamente infondata appare poi l’ulteriore doglianza di [OSCURATO:PERSONA] (secondo ilverbale, presente, tramite videocollegamento, anche conferendo con il difensore, all’udienzadel 16 aprile 2026, in cui sono stati formalizzati i “patteggiamenti”), posto che i riferimenti fattiin sentenza agli “imputati” (rectius, ai «difensori muniti di procura speciale [che] chiedevanodi definire il procedimento ai sensi dell’art. 444 c.p.p.») valgono, con ogni evidenza, aricomprendervi anche la specifica posizione del ricorrente, rappresentato dal suo procuratorespeciale.4.

Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensidell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma infavore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpaemergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata indispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Napoli il 19/03/1998Iandolo Christian, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/05/1999avverso la sentenza del 16/04/2026 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale diNapolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];a seguito di procedura de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha applicato agli odierniricorrenti la pena concordemente richiesta dalle parti, in relazione ai reati di cui agli artt. 110-628 e 110-582 cod. pen.2. Ricorrono per cassazione i suddetti imputati, con distinti atti di impugnazione,deducendo- l’erronea qualificazione del fatto ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Libero);- il mancato accertamento dell’espressione della volontà dell’imputato ([OSCURATO:PERSONA]).3. I ricorsi sono inammissibili.3.1. Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorsoper cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontàdell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazionegiuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».3.2. In tale perimetro normativo è ritualmente deducibile l’erronea qualificazione delfatto, solo nei casi di errore manifesto e di qualificazione palesemente eccentrica, cheemergano con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità rispetto al contenutodel capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi indiritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971-01). La verifica sul punto, inoltre, deve essere compiutaesclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenzae dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01;Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573-01; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, ElZitouni, Rv. 275971-01; nonché, anche prima dell’inserimento del comma 2-bis nel corpodell’art. 448 cod. proc. pen., Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.271789-01; Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766-01).Rispetto a tali principi di diritto, le censure sul punto si dimostrano del tutto generiche erisultano, infine, non consentite.3.3. Manifestamente infondata appare poi l’ulteriore doglianza di [OSCURATO:PERSONA] (secondo ilverbale, presente, tramite videocollegamento, anche conferendo con il difensore, all’udienzadel 16 aprile 2026, in cui sono stati formalizzati i “patteggiamenti”), posto che i riferimenti fattiin sentenza agli “imputati” (rectius, ai «difensori muniti di procura speciale [che] chiedevanodi definire il procedimento ai sensi dell’art. 444 c.p.p.») valgono, con ogni evidenza, aricomprendervi anche la specifica posizione del ricorrente, rappresentato dal suo procuratorespeciale.4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensidell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma infavore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpaemergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata indispositivo. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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