CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29359/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11627/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] n. 33, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 66. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 10714/33/2015, depositata in data 1° dicembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRES 2010 Rilevato che: 1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. riceveva notifica, in data 21 ottobre 2013, dell'avviso di accertamento n. TF30E0204441, emesso dall'Agenzia delle Entrate –direzione provinciale Napoli I - per IRES pari a € 110.000,00 e con riferimento all’anno d'imposta 2010. L'accertamento scaturiva da un'operazione di verifica eseguita da funzionari dell'ufficio al termine della quale veniva redatto processo verbale di constatazione contenente i rilievi che confluivano nell'accertamento notificato; in particolare, l'Agenzia delle Entrate disconosceva i costi di "management fees", rilevandone l’indeducibilità exart. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dedotti dalla società controllata ricorrente e resi in suo favore dalla controllante [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in ragione della carenza di certezza e del carattere dubbio della documentazione di supporto esibita dalla controllata durante l'operazione di verifica. 2. Avverso l’avviso proponeva ricorso la società contribuente dinanzi alla C.t.p. di Napoli; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 13431/13/2014, rigettava il ricorso della contribuente. 4. Contro tale decisione proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado. 5. Con sentenza n. 10714/33/2015, depositata in data 1° dicembre 2015, la C.t.r. adita accoglieva l’appello della società contribuente. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e la società contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Omessa considerazione di fatti decisivi e controversi in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., laddove ritiene i costi certi perché derivanti dal contratto dell’11 dicembre 2007 e obiettivamente determinabili perché lo stesso fa richiamo al valore di mercato, con le scritture successive che quantificano il compenso, non ha considerato il fatto che la scrittura privata risultava disattesa dal regolamento di interessi finale intervenuto tra le parti, e che le altre due scritture, espressive di quest'ultimo, hanno "determinato" contrattualmente cifre del tutto astratte e forfettarie (prima una unica, poi tre differenziate), di cui non si esponeva alcun riconoscibile criterio di commisurazione e di attribuzione a controparte, e che in nessun modo apparivano giustificate alla luce degli impegni assunti con la prima scrittura. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 36, comma secondo, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha motivato in maniera solo apparente in merito alla certezza, determinatezza ed inerenza dei costi all’esercizio dell’impresa della società contribuente. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha riconosciuto come spettasse alla società, e non all’ufficio, provare in tutti i loro aspetti gli elementi fondanti i fatti limitativi della pretesa fiscale - quali sono i costi - ai fini della loro deducibilità; nella specie, controparte non ha provato né la loro inerenza né la certezza e determinatezza degli stessi. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 109 TUIR in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha confermato senz'altro la deducibilità delle spese di regia addebitate dalla capogruppo senza che fosse provata la loro effettività ed esatta misura: infatti, le somme a tale scopo annotate e dedotte risultavano prefissate in modo del tutto arbitrario e in nessun modo corrispondente alle previsioni contrattuali, ma anzi disattendevano totalmente il contratto dell’11/12/07, cui la sentenza stessa pure fa richiamo. 2. Va premesso che la società contribuente, con atto depositato in data 20 luglio 2024, ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 1, commi 186-205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed all’uopo ha allegato l’istanza inoltrata all’Agenzia delle Entrate in data 5 luglio 2023 nonché la relativa quietanza di avvenuto pagamento. Orbene, vista la regolarità della documentazione depositata, deve ritenersi soddisfatta la procedura di definizione tributaria. 3. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata con spese a carico di chi le ha anticipate. 4. Non ricorrono i presupposti processuali per l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater del