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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 17887/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7421/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO CAMPOBASSO n. 2/2022depositata il 04/01/2022 ; udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3/04/2024, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di impresa individuale, chiese e ottenne, dal Tribunale di Campobasso, nell’anno 2015, un decreto ingiuntivo di oltre undicimila euro (€ 11.475,00) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento di lavori agricoli R.g. n. 7421 del 2022; Ad. 3/04/2024; estensore: C. Valle effettuati in favore di questa su terren i siti in agro d el comune di [OSCURATO:PERSONA] in Pensilis; l’ingiunta oppose il monitorio; il [OSCURATO:PERSONA] resistette all’opposizione; il Tribunale di Campobasso, istruita la causa documentalmente e mediante l’escussione dei testi addotti dall’una e dall’altra parte, con sentenza n. 585 del 5/09/2018, rigettòl’ opposizione; [OSCURATO:PERSONA] propose appello; la Corte territoriale, nel ricostituito contraddittorio d elle parti, ha rigettato l’impugnazione, con sentenza n. 2 del 4/01/2022; avverso la sentenza d’appello ha propo sto ricorso per cassazione, con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA]; ha rispostocon controricorso la ditta [OSCURATO:PERSONA]; la causa era stata avviata a trattazione con proposta di definizione di inammissibilità dell ’ impugnazione a i sensi dell ’ art.380 bis cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche di cui al d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, applicabile dal 28/2/2023, in quanto alla detta data non era stata ancora fissata l’adunanza camerale o l’udienza; il difensore della Barbiero , preso atto della proposta di definizioneaccelerata, ha chie sto la decis ione nelle forme ordinarie , ritualmente munito di una nuova procura speciale; la causa è stata, pertanto, rimessa in adunanza camerale; il Procuratore generale non ha depositato conclusioni; la ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione; Considerato che la ricorrente prospetta il seguente motivo di impugnazione: nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.per non avere i giudici di merito motivato R.g. n. 7421 del 2022; Ad. 3/04/2024; estensore: C. Valle adeguatamente sulla insussistenza di legittimazione passiva della Barbiero in ordine al credito fatto valere in via monitoria dalla ditta [OSCURATO:PERSONA]; il motivo, in disparte il rilievo della sua radicale inammissibilità nella parte in cui prospetta una mera inadeguatezza della motivazione e non anche una delle insanabili anomalie ormai sole a rilevare nel giudizio di legittimità dopo la novella del 2012 del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., è privo di adeguato apparato argomentativo, con riferimento all’ambito del giudizio di legittimità, limitandosi esso a criticare la sentenza e in generale il percorso motivazionale dei giudici del merito senza un idoneo discorso di critica ragionata, risolvendosi in una mera contrapposizione e nella richiesta di diverso apprezzamento delle risultanze documentali e testimoniali di causa; in particolare, le censure riguardano la valutazione dei due assegni, che, incontroversa la firma della Barbiero, sarebbero stati sottoscritti da quest a non in proprio, ma nella qualità di legale rappresentantedella [OSCURATO:SOCIETA]. e d il fatto che, s econdo la prospettazione della ricorrente, i giudici del merito non si sarebbero fatti carico di spiegare la detta circostanza e , in generale,la non imputabilità dei lavori agricoli, effettuati dalla ditta [OSCURATO:PERSONA], alla Barbiero su terreni che non risultavano di proprietà di questa; al contrario di quanto prospettato nelle censure ‒ e pur trattandosi di punti di decisione estranei all’ambito proprio del sindacato di legittimità ‒ non può non notarsi che la Corte territoriale compie, nella motivazione della sentenza impugnata, un complesso e articolato ragionamento per spiegare per quale ragione i due assegni, sebbene emessi a nome della [OSCURATO:SOCIETA]., ma sottoscritti dalla B arbiero, fossero a essa solo direttamente imputabilie riferibili ai lavori agricoli compiuti dal R.g. n. 7421 del 2022; Ad. 3/04/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA], in quantorisultava dalle prove testimoniali che era stata la Barbiero ad aver commissionato i lavori su terre ni di altrui proprietà, ma dei quali stava trattando l ’ acquisto per una società (un teste riferiva, come riportato in sentenza, trattarsi della [OSCURATO:SOCIETA]) e tanto anche sulla base della documentazione versata in atti e segnatamente della fattura n. 46 del 2014, rimasta incontestata, nella quale era indicata la partita IVA della stessa ditta individuale di cui era titolare la Barbiero; il ragionamento dei giudici di merito è, pertanto, coerente con la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla prova della titolarità del rapporto controverso, che deve essere fornita da chi agisce in giudizio (Sez.

U n. 2951 del 16/02/2016 Rv. 638371 -01); la motivazione resa dalla Corte territoriale risponde, pertanto, al minimo costituzionale, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte a partire dall’anno 2014 (Sez.

U. n. 8053 del 7/04/20214 Rv. 629830 - 01 e più di recente Cass. n. 7090 del 03/03/2022 Rv. 664120-01) e deve, inoltre, ribadirsi che (Cass. n. 37382 del 21/12/2022 Rv. 666679-05) la valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante – costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali di questa C orte (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le già menzionate valutazioni discrezionali; R.g. n. 7421 del 2022; Ad. 3/04/2024; estensore: C. Valle il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per complessiva inadeguatezza delle censure; le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e, venendo in oggetto una pronuncia assolutamente conforme all’originaria proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ., la stessa deve essere ritenuta responsabile ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, codice di rito, con liquidazione delle spese e delle ulteriori somme ai detti titoli come in dispositivo, in considerazione del valore della controversia e dell’attività processuale espletata (sull ’ applicabilità dell ’ art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ. si veda Sez.

U n. 10955 del 23/04/2024 Rv. 670894 -01); la decisione di inammissibilità del l ’ impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p.q. m. la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2 . 300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, oltre a euro 2.300,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., e euro 2.300, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.; R.g. n. 7421 del 2022; Ad. 3/04/2024; estensore: C. Valle ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e d al competente ufficio di merito , dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7421/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO CAMPOBASSO n. 2/2022depositata il 04/01/2022 ; udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3/04/2024, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di impresa individuale, chiese e ottenne, dal Tribunale di Campobasso, nell’anno 2015, un decreto ingiuntivo di oltre undicimila euro (€ 11.475,00) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento di lavori agricoli R.g. n. 7421 del 2022; Ad. 3/04/2024; estensore: C. Valle effettuati in favore di questa su terren i siti in agro d el comune di [OSCURATO:PERSONA] in Pensilis; l’ingiunta oppose il monitorio; il [OSCURATO:PERSONA] resistette all’opposizione; il Tribunale di Campobasso, istruita la causa documentalmente e mediante l’escussione dei testi addotti dall’una e dall’altra parte, con sentenza n. 585 del 5/09/2018, rigettòl’ opposizione; [OSCURATO:PERSONA] propose appello; la Corte territoriale, nel ricostituito contraddittorio d elle parti, ha rigettato l’impugnazione, con sentenza n. 2 del 4/01/2022; avverso la sentenza d’appello ha propo sto ricorso per cassazione, con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA]; ha rispostocon controricorso la ditta [OSCURATO:PERSONA]; la causa era stata avviata a trattazione con proposta di definizione di inammissibilità dell ’ impugnazione a i sensi dell ’ art.380 bis cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche di cui al d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, applicabile dal 28/2/2023, in quanto alla detta data non era stata ancora fissata l’adunanza camerale o l’udienza; il difensore della Barbiero , preso atto della proposta di definizioneaccelerata, ha chie sto la decis ione nelle forme ordinarie , ritualmente munito di una nuova procura speciale; la causa è stata, pertanto, rimessa in adunanza camerale; il Procuratore generale non ha depositato conclusioni; la ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione; Considerato che la ricorrente prospetta il seguente motivo di impugnazione: nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.per non avere i giudici di merito motivato R.g. n. 7421 del 2022; Ad. 3/04/2024; estensore: C. Valle adeguatamente sulla insussistenza di legittimazione passiva della Barbiero in ordine al credito fatto valere in via monitoria dalla ditta [OSCURATO:PERSONA]; il motivo, in disparte il rilievo della sua radicale inammissibilità nella parte in cui prospetta una mera inadeguatezza della motivazione e non anche una delle insanabili anomalie ormai sole a rilevare nel giudizio di legittimità dopo la novella del 2012 del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., è privo di adeguato apparato argomentativo, con riferimento all’ambito del giudizio di legittimità, limitandosi esso a criticare la sentenza e in generale il percorso motivazionale dei giudici del merito senza un idoneo discorso di critica ragionata, risolvendosi in una mera contrapposizione e nella richiesta di diverso apprezzamento delle risultanze documentali e testimoniali di causa; in particolare, le censure riguardano la valutazione dei due assegni, che, incontroversa la firma della Barbiero, sarebbero stati sottoscritti da quest a non in proprio, ma nella qualità di legale rappresentantedella [OSCURATO:SOCIETA]. e d il fatto che, s econdo la prospettazione della ricorrente, i giudici del merito non si sarebbero fatti carico di spiegare la detta circostanza e , in generale,la non imputabilità dei lavori agricoli, effettuati dalla ditta [OSCURATO:PERSONA], alla Barbiero su terreni che non risultavano di proprietà di questa; al contrario di quanto prospettato nelle censure ‒ e pur trattandosi di punti di decisione estranei all’ambito proprio del sindacato di legittimità ‒ non può non notarsi che la Corte territoriale compie, nella motivazione della sentenza impugnata, un complesso e articolato ragionamento per spiegare per quale ragione i due assegni, sebbene emessi a nome della [OSCURATO:SOCIETA]., ma sottoscritti dalla B arbiero, fossero a essa solo direttamente imputabilie riferibili ai lavori agricoli compiuti dal R.g. n. 7421 del 2022; Ad. 3/04/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA], in quantorisultava dalle prove testimoniali che era stata la Barbiero ad aver commissionato i lavori su terre ni di altrui proprietà, ma dei quali stava trattando l ’ acquisto per una società (un teste riferiva, come riportato in sentenza, trattarsi della [OSCURATO:SOCIETA]) e tanto anche sulla base della documentazione versata in atti e segnatamente della fattura n. 46 del 2014, rimasta incontestata, nella quale era indicata la partita IVA della stessa ditta individuale di cui era titolare la Barbiero; il ragionamento dei giudici di merito è, pertanto, coerente con la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla prova della titolarità del rapporto controverso, che deve essere fornita da chi agisce in giudizio (Sez. U n. 2951 del 16/02/2016 Rv. 638371 -01); la motivazione resa dalla Corte territoriale risponde, pertanto, al minimo costituzionale, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte a partire dall’anno 2014 (Sez. U. n. 8053 del 7/04/20214 Rv. 629830 - 01 e più di recente Cass. n. 7090 del 03/03/2022 Rv. 664120-01) e deve, inoltre, ribadirsi che (Cass. n. 37382 del 21/12/2022 Rv. 666679-05) la valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante – costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali di questa C orte (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le già menzionate valutazioni discrezionali; R.g. n. 7421 del 2022; Ad. 3/04/2024; estensore: C. Valle il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per complessiva inadeguatezza delle censure; le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e, venendo in oggetto una pronuncia assolutamente conforme all’originaria proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ., la stessa deve essere ritenuta responsabile ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, codice di rito, con liquidazione delle spese e delle ulteriori somme ai detti titoli come in dispositivo, in considerazione del valore della controversia e dell’attività processuale espletata (sull ’ applicabilità dell ’ art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ. si veda Sez. U n. 10955 del 23/04/2024 Rv. 670894 -01); la decisione di inammissibilità del l ’ impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p.q. m. la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2 . 300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, oltre a euro 2.300,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., e euro 2.300, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.; R.g. n. 7421 del 2022; Ad. 3/04/2024; estensore: C. Valle ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e d al competente ufficio di merito , dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto .