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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 39709/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito ilSostituto Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI, in difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del gravame i chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Brindisi, in data 20/06/2019/ aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.c), 2-bis e 2-sexies/ d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285/commesso in Fasano il 15 luglio 2017.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con un primo motivo, per illegittimità costituzionale dell'art. 186, comnna 2-bis, secondo periodo, cod. strada nella parte in cui prevede che, in caso di tasso alcolemico superiore a g/I 1,5, sia sempre applicata la revoca della patente.

La difesa ritiene tale norma intrinsecamente irragionevole e tale da determinare una disparità di trattamento in quanto prevede la medesima sanzione della revoca della patente di guida anche nel caso in c:ui dal sinistro non siano derivate lesioni.

2.1. Con il secondo motivo deduce viola2:ione di legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen. nonché vizio di motivazione sul punto inerente al diniego delle attenuanti generiche.

Secondo la difesa è sindacabile la risposta fornita dal giudice dell'impugnazione, che ha ritenuto di non valorizzare l'incensuratezza dell'imputato, la sua giovane età e le condizioni di vita, per altro verso facendo riferimento a parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. piuttosto che «all'esistenza» (così termina il motivo di ricorso).

2.2. Con il terzo motivo eccepisce la prescrizione del reato.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inamnnissibilità del ricorso.

4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La questione è stata già affrontata e risolta negativamente in precedenti sentenze della Corte di legittimità.

Con condivisibile motivazione, cui si rimanda, in altre pronunce si è chiarito essere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone la revoca obbligatoria della patente di guida nell'ipotesi di sinistro stradale provocato da conducente per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, sussistendo piena autonomia tra tale previsione e quella di cui all'art. 222 cod. strada, e non avendo inciso la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione, ad opera della sentenza n.88 del 2019 della Corte costituzionale, sulla coerenza sistematica delle disposizioni in materia di revoca e sospensione della patente attualmente vigenti (Sez.4, n.5895 del 25/01/2023, Banarescu, in motivazione; Sez. 4, n. 7950 del 11/2/2021, Zappalorto, Rv. 280951).

5. Con riguardo al secondo motivo di ricorso si tratta di censura inammissibile in quanto priva di chiara enunciazione delle ragioni che /i sostengono la fondatezza.

La difesa ripropone gli argomenti che il giudice avrebbe dovuto valorizzare e che ha già esaminato e motivatamente ritenuto recessivi rispetto alla pericolosità della condotta (pag.3); per altro verso, si censura la decisione per aver applicato i criteri di determinazione della pena ma a tal fine nel ricorso si rinviene un'argomentazione incomprensibile in quanto espressa con una frase che risulta interrotta e priva di senso compiuto.

6. Con riguardo al terzo motivo di ricorso, si rammenta che l'evidenziata inammissibilità del ricorso osta all'applicazione della disciplina in materia di prescrizione.

Invero, le Sezioni Unite della Corte regolatrice hanno da tempo chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. che sarebbero maturate, come nel caso in esame, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 21726601).

7. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito ilSostituto Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI, in difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del gravame i chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Brindisi, in data 20/06/2019/ aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.c), 2-bis e 2-sexies/ d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285/commesso in Fasano il 15 luglio 2017. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con un primo motivo, per illegittimità costituzionale dell'art. 186, comnna 2-bis, secondo periodo, cod. strada nella parte in cui prevede che, in caso di tasso alcolemico superiore a g/I 1,5, sia sempre applicata la revoca della patente. La difesa ritiene tale norma intrinsecamente irragionevole e tale da determinare una disparità di trattamento in quanto prevede la medesima sanzione della revoca della patente di guida anche nel caso in c:ui dal sinistro non siano derivate lesioni. 2.1. Con il secondo motivo deduce viola2:ione di legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen. nonché vizio di motivazione sul punto inerente al diniego delle attenuanti generiche. Secondo la difesa è sindacabile la risposta fornita dal giudice dell'impugnazione, che ha ritenuto di non valorizzare l'incensuratezza dell'imputato, la sua giovane età e le condizioni di vita, per altro verso facendo riferimento a parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. piuttosto che «all'esistenza» (così termina il motivo di ricorso). 2.2. Con il terzo motivo eccepisce la prescrizione del reato. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inamnnissibilità del ricorso. 4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La questione è stata già affrontata e risolta negativamente in precedenti sentenze della Corte di legittimità. Con condivisibile motivazione, cui si rimanda, in altre pronunce si è chiarito essere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone la revoca obbligatoria della patente di guida nell'ipotesi di sinistro stradale provocato da conducente per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, sussistendo piena autonomia tra tale previsione e quella di cui all'art. 222 cod. strada, e non avendo inciso la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione, ad opera della sentenza n.88 del 2019 della Corte costituzionale, sulla coerenza sistematica delle disposizioni in materia di revoca e sospensione della patente attualmente vigenti (Sez.4, n.5895 del 25/01/2023, Banarescu, in motivazione; Sez. 4, n. 7950 del 11/2/2021, Zappalorto, Rv. 280951). 5. Con riguardo al secondo motivo di ricorso si tratta di censura inammissibile in quanto priva di chiara enunciazione delle ragioni che /i sostengono la fondatezza. La difesa ripropone gli argomenti che il giudice avrebbe dovuto valorizzare e che ha già esaminato e motivatamente ritenuto recessivi rispetto alla pericolosità della condotta (pag.3); per altro verso, si censura la decisione per aver applicato i criteri di determinazione della pena ma a tal fine nel ricorso si rinviene un'argomentazione incomprensibile in quanto espressa con una frase che risulta interrotta e priva di senso compiuto. 6. Con riguardo al terzo motivo di ricorso, si rammenta che l'evidenziata inammissibilità del ricorso osta all'applicazione della disciplina in materia di prescrizione. Invero, le Sezioni Unite della Corte regolatrice hanno da tempo chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. che sarebbero maturate, come nel caso in esame, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 21726601). 7. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur
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