CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 39726/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di TORINO, con ordinanza in data 14/04/2021, accoglieva la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen., imponendo, tra l'altro, la prescrizione di "non ricevere al domicilio persone diverse dai familiari entro il terzo grado, né di accompagnarsi o frequentare pregiudicati, oppure persone che le forze dell'ordine indichino come esponenti del centro sociale 'Akatasuna' o del movimento 'No TAV'". Propone ricorso per cassazione la condannata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al divieto di accompagnarsi con persone che le forze dell'ordine indichino come esponenti del centro sociale 'Akatasuna' o del movimento 'No TAV'. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in diritto e generico. La misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. richiama espressamente la disposizione concernente gli arresti domiciliari di cui all'art. 284 c.p.p. nell'ambito della quale è prevista la possibilità di imporre i divieti di comunicazione con terze persone (art. 284, comma 2, c.p.p.), sicché risulta pienamente conforme a diritto la prescrizione imposta dal Tribunale di sorveglianza. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "In tema di prescrizioni relative alla applicazione degli arresti domiciliari, qualora all'interessato sia stato inibito di frequentare persone diverse da quelle che compongono il suo nucleo familiare, non costituisce violazione di tale divieto la semplice comunicazione con persona non legata da vincoli di parentela, coniugio od affinità con il soggetto destinatario della misura custodiale, atteso che, mentre la comunicazione è atto puntuale, che può esaurirsi anche in un'unica azione, la frequentazione implica il concetto di abituale reiterazione del contatto con terzi" (Sez. 5, n. 12653 del 20/03/2002, Vanacore, Rv. 221259), sicché l'imposto divieto di frequentazione è pienamente conforme alla previsione normativa poiché riguarda soltanto i terzi estranei alla famiglia e non attiene a un generico divieto di comunicazione, ma piuttosto a un contatto stabile e frequente. In tale alveo, in effetti, si è mosso il Tribunale di sorveglianza che ha dunque adottato una prescrizione pienamente legittima in diritto, tanto che le censure difensive risultano manifestamente infondate. In ragione della sua afflittività il divieto non può essere imposto senza motivazione (Sez. 1, n. 6934 del 08/09/2020 - dep. 2021, SCARABEO, Rv. 280530), ma piuttosto per evitare la perpetrazione di ulteriori comportamenti devianti, il mantenimento di contatti illeciti e, comunque, per rafforzare l'efficacia della misura domiciliare. Ferme restando le concesse autorizzazioni ad allontanarsi per motivi di lavoro e cura, il Tribunale di sorveglianza ha espressamente indicato la necessità, derivante dall'ostinato e pervicace comportamento della condannata che, anche in epoca recentissima, è stata coinvolta in manifestazioni riferibili a gruppi violenti e antagonisti, di recidere tali frequentazioni giudicate devianti (circostanza che il ricorso non contesta) e comunque agevolare la dichiarata volontà della condannata di conseguire il riscatto sociale. Il ricorso, che omette di criticare tali specifici passaggi motivazionali, è dunque generico e aspecifico. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna delbtricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il Con9liere Estensor FANO,Al<34ILE ->K [OSCURATO:PERSONA]