CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 10485/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 23811 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57C18 F205C) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57S18 F205P) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Maura (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47C49 C443D) -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n. 1364/2020, pubblicata in data 4 giugno 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 9 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha promosso l’esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pignorando i crediti da quest’ultimo vantati nei confronti di una serie di istituti bancari, tra cui [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che ha reso dichiarazione di quantità in senso positivo. Roberto e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA]- mondi, hanno proposto opposizione all’esecuzione. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Milano. Ric. n. 23811/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 23811/2020 Numero sezionale 2773/2022 La Corte di Appello di Milano, su appello della [OSCURATO:PERSONA], ha dichia-Numero di raccolta generale 10485/2022Data pubblicazione 31/03/2022 rato la nullità del giudizio di primo grado, per difetto di contrad- dittorio nei confronti della terza pignorata, litisconsorte neces- saria, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sette motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «art. 360 c.p.c., co. 1, nn. 3-4-5 1. violazione e falsa applicazione artt. 111 Cost., 112, 116, 615, 616, 624 c.p.c.». Con il secondo motivo si denunzia «art. 360 c.p.c., co. 1, nn. 3-4-5 2. violazione e falsa applicazione artt. 111 Cost., 112, 116, 615, 616, 624 c.p.c.». Con il terzo motivo si denunzia «art. 360 c.p.c., co. 1, nn. 3-4- 5 3. violazione e falsa applicazione artt. 111 Cost., 112, 116, 553, 615, 617 c.p.c. e 2697 c.c.». I primi tre motivi sono inammissibili. Non è assolutamente possibile comprendere, sulla base dell’esposizione a sostegno di tali motivi del ricorso, quali siano le concrete e specifiche censure avanzate rispetto alla decisione impugnata, con la quale la corte di appello si è limitata a di- chiarare la nullità del giudizio di primo grado per la mancata partecipazione allo stesso di un litisconsorte necessario Ric. n. 23811/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 23811/2020 Numero sezionale 2773/2022 (precisamente del terzo pignorato, che aveva reso la dichiara-Numero di raccolta generale 10485/2022Data pubblicazione 31/03/2022 zione di quantità in senso positivo), decisione comunque del tutto conforme a diritto, come meglio si dirà oltre. 2. Con il quarto motivo si denunzia «art. 360 c.p.c., co. 1, nn. 3-4-5 4. violazione e falsa applicazione artt. 111 Cost., 112, 116, 548, 549, 615, 616, 617, 624 c.p.c. e 2697 c.c.». Con il quinto motivo si denunzia «art. 360 c.p.c., co. 1, nn. 3- 4-5 5. violazione e falsa applicazione artt. 111 Cost., 112, 116, 549, 553, 615, 616, 617, 624 c.p.c. e 2697 c.c.». Il quarto e il quinto motivo sono connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. L’esposizione risulta di ardua intelligibilità. In ogni caso, per quanto è possibile comprendere, il ricorrente sembra dedurre, nella sostanza, che, a fondamento della deci- sione impugnata, la corte di appello avrebbe erroneamente ri- chiamato i principi di diritto che disciplinano il giudizio di accer- tamento dell’obbligo del terzo di cui agli artt. 548 e 549 c.p.c. (e, in particolare, quelli relativi alla qualità di litisconsorti ne- cessari delle parti del processo esecutivo e del terzo pignorato, in tale giudizio), mentre nella specie era stata invece proposta esclusivamente una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.615 c.p.c. e non vi era alcuna istanza di accertamento dell’ob- bligo del terzo. Orbene, in proposito può osservarsi che, sebbene effettiva- mente nella motivazione della decisione impugnata siano (er- roneamente) richiamati i principi di diritto relativi al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, in realtà il dispositivo finale della stessa risulta certamente conforme a diritto anche con ri- guardo all’effettivo oggetto del presente giudizio (opposizione all’esecuzione). Questa Corte ha del resto sancito, con decisione che esprime un principio valido per tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica Ric. n. 23811/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 23811/2020 udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare Numero sezionale 2773/2022Numero di raccolta generale 10485/2022 metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per Data pubblicazione 31/03/2022 la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare ri- levanza in materia di esecuzione forzata (cd. “progetto esecu- zioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui «nei giudizi di oppo- sizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre liti- sconsorte necessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecu- zione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza di- stinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di sem- plicità e di coerenza» (per la più esaustiva illustrazione, in det- taglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motiva- zione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 – 01, al quale suc- cessivamente risultano conformi Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021). A tale principio di diritto va data piena continuità. Ne consegue che la decisione impugnata deve essere confer- mata, con correzione della motivazione nel senso appena indi- cato, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c., in quanto il suo dispositivo finale risulta conforme a diritto. 3. Con il sesto motivo si denunzia «art. 360 c.p.c., co. 1, nn. 3-4-5 6. violazione e falsa applicazione artt. 111 Cost., 112, 354, 102 c.p.c. e 2697 c.c.». Il ricorrente sostiene che la creditrice procedente e opposta, [OSCURATO:PERSONA], nell’impugnare la decisione di primo grado sull’assunto Ric. n. 23811/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 23811/2020 Numero sezionale 2773/2022 della non integrità del contraddittorio, non avrebbe indicato laNumero di raccolta generale 10485/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale litisconsorte pretermesso. Il motivo è per un verso inammissibile, per altro verso manife- stamente infondato. In primo luogo, emerge dalla stessa sentenza impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello proprio affermando la mancata integrazione del contraddittorio in primo grado nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale parte necessaria, mentre il ricorrente non richiama in modo adeguato, completo e specifico il contenuto dell’atto di appello, a sostegno del pro- prio contrario assunto, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. È comunque assorbente la considerazione che il rilievo del di- fetto di contraddittorio in primo grado è possibile anche di uffi- cio da parte del giudice di appello e che, certamente, l’indica- zione della banca terza pignorata emergeva dagli atti e, anzi, era desumibile dalla stessa opposizione avanzata dal debitore e dagli altri soggetti che l’avevano proposta, specificamente ri- volta a contestare la nullità del pignoramento in relazione alle disponibilità sussistenti sui conti correnti esistenti presso detta banca. 4. Con il settimo motivo si denunzia «art. 360 c.p.c., co. 1, nn. 3-4-5 7. violazione e falsa applicazione artt. 111 Cost., 91, 112 c.p.c.». Il ricorrente contesta il capo della decisione impugnata relativo alla sua condanna (in solido con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) alla metà delle spese del secondo grado del giudizio, sull’assunto che la nullità del giudizio di primo grado era da attribuirsi in maggior misura agli opponenti. Sostiene che, anche in considerazione della circostanza che l’esecuzione era stata in parte sospesa e che il giudizio di merito era stato introdotto sia dagli opponenti che dalla creditrice op- posta, era quest’ultima a dover essere ritenuta maggiormente, Ric. n. 23811/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 23811/2020 se non esclusivamente, responsabile della nullità del giudizio di Numero sezionale 2773/2022Numero di raccolta generale 10485/2022 primo grado. Data pubblicazione 31/03/2022 Il motivo è manifestamente infondato. La corte di appello ha richiamato ed applicato il principio di di- ritto affermato da questa corte, cui va senz’altro data continuità (e che il ricorrente, peraltro, non mette neanche in discus- sione), secondo cui «il giudice d’appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. per integrare il con- traddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccom- bente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rin- vio» (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14495 del 09/06/2017, Rv. 644620 – 01). Orbene, di regola, è l’attore che ha l’onere di instaurare il con- traddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie del giudizio e, nelle opposizioni esecutive, di conseguenza, tale onere spetta ordinariamente alla parte opponente, che è quella che assume la veste sostanziale e processuale di attore. Peraltro, il giudizio di merito a cognizione piena relativo alla presente opposizione, dopo lo svolgimento della fase sommaria e la parziale sospensione dell’esecuzione, era stato introdotto sia dagli opponenti che dall’opposta, a tanto interessata (i due giudizi sono stati oggetto di riunione), come consentito dall’art.616 c.p.c. (la stessa opposta aveva poi proposto l’appello, de- ducendo la nullità del giudizio di primo grado per difetto di con- traddittorio). Per tale ragione, la corte territoriale ha ritenuto che sussistes- sero sufficienti ragioni per una parziale compensazione delle spese del grado di appello: la compensazione non è stata inte- grale, in quanto è stato evidentemente considerato dai giudici del merito che, in concreto, la posizione degli opponenti nel giudizio comportava comunque la sussistenza di un loro Ric. n. 23811/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 23811/2020 Numero sezionale 2773/2022 maggior interesse all’accoglimento dell’opposizione e, di conse-Numero di raccolta generale 10485/2022Data pubblicazione 31/03/2022 guenza, era ad essi maggiormente imputabile la nullità del giu- dizio di primo grado. Si tratta di una valutazione di fatto sostenuta da adeguata mo- tivazione, che rientra certamente nella discrezionalità del giu- dice del merito e che non può ritenersi, pertanto, sindacabile nella presente sede. Può aggiungersi, a ulteriore sostegno di tale decisione, che il giudizio di appello era stato proposto esclusivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] proprio sull’assunto della nullità del giudizio di primo grado per difetto di contraddittorio, assunto cui avevano resi- stito gli opponenti e che aveva invece trovato pieno accogli- mento all’esito del giudizio di secondo grado. 5. Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto Ric. n. 23811/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 23811/2020 Numero sezionale 2773/2022 e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma Numero di raccolta generale 10485/2022Data pubblicazione 31/03/2022 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 9 marzo 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 23811/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6