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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36424/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato Sinopoli il 10 giugno 1975 Avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 24 settembre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, impugna il provvedimento descritto in epigrafe, con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo sul riesame proposto dall'indagato, ha dato conferma al sequestro disposto dal G.I.P. del Tribunale locale ai sensi dell'ad 240-bis cod. pen. caduto sull'azienda inerente l'impresa individuale intestata alla moglie del Lupoi, [OSCURATO:PERSONA], nonchè su una autovettura intestata alla medesima terza interessata. 2.Nel ricorso si lamenta violazione di legge, processuale e penale, riferita agli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. nonché all'art. 240-bis cod. pen.

In particolare, si contestano le valutazioni spese dal Tribunale in relazione alla disponibilità, in capo al ricorrente, dei beni sequestrati, formalmente intestati alla moglie; quelle riferite alla ritenuta sproporzione reddituale, utile a giustificare l'ablazione; quelle inerenti la ragionevolezza temporale che deve legare i reati spia e l'acquisizione dei beni suscettibili di futura confisca. [OSCURATO:PERSONA]

1. La fondatezza dell'ultima ragione di doglianza prospettata con il ricorso - afferente l'assenza di qualsivoglia legame temporale tra le date di acquisizione dei beni sequestrati e quelle di consumazione dei reati in ragione dei quali se ne prospetta la futura confisca- impone l'annullamento, senza rinvio, del provvedimento impugnato e del decreto di sequestro che ne sta a monte, assorbendo, sul piano anche logico, la disamina delle ulteriori censure segnalate a sostegno dell'impugnazione.

2. Ferma la natura atipica della "confisca allargata" oggi disciplinata dall'ad 240-bis cod. pen., nel caso anticipata dal sequestro in disamina, tale da non richiedere l'apprezzamento del nesso pertinenziale tra le utilità oggetto di confisca e lo specifico reato commesso, giova per altro verso ribadire che il profilo della "ragionevolezza temporale" - messo in luce, con l'autorevolezza della relativa fonte, dalle indicazioni interpretative ricavabili dalla sentenza n.33 del 2018 della Corte Costituzionale, alla quale ha fatto seguito il conseguente consolidarsi di un identico orientamento in tal senso da parte di questa Corte (Sez.

Il n.52626 del 26.10.2018, rv 274468; Sez.

Fer. n. 56596 del 3.9.2018, rv 274753-03; Sez.

I n. 36499 del 6.6.2018, rv 273612; Sez 1, sentenza n. 19094 del 15 dicembre 2020, dep. 2021, n.m.), presente in precedenza, ma non altrettanto consolidato- va ritenuto parametro integrativo di legalità della relativa misura reale.

3. La confisca in questione presuppone, in coerenza, la imprescindibile verifica della congruità cronologica tra l'epoca del commesso reato e l'accumulazione patrimoniale riferibile al condannato, così da evitare generalizzazioni incongrue e manifestamente irragionevoli della condizione di pericolosità soggettiva che ne sta a fondamento.

In particolare, nella citata sentenza della Corte Costituzionale, il principio di «ragionevolezza temporale» tra commissione del reato-spia e incremento patrimoniale viene ricostruito quale «principio immanente» al sistema della "confisca allargata" lì dove si è affermato che il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare, cioè, talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu ocull irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna.4.

Siffatte indicazioni di principio, peraltro, sono state nel tempo ulteriormente affinate da parte della giurisprudenza di legittimità ma sempre seguendo le coordinate interpretative tracciate dalla citata sentenza della Corte Costituzionale.

Si è affermato, in particolare (Sez.

I n. 1623 del 29.10.2019, dep. 2020, n.nn.) che il limite temporale legato alla confisca allargata va letto in termini di maggiore elasticità rispetto all'analogo ma più stringente requisito della "correlazione temporale", individuato in via interpretativa dalla giurisprudenza di legittimità( Sez.

U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015,Spinelli, Rv. 262605) e costituzionale ( sentenza n. 24 del 2019) nella affine materia della prevenzione reale.

In particolare, si è rimarcato che,mentre in sede di prevenzione, l'aspetto temporale si erge a presupposto di delimitazione stessa della confiscabilità (che deve accompagnarsi alla condizione di pericolosità riscontrata in fase constatativa), perché altrimenti la relativa confisca sarebbe destinata ad assumere connotazioni di sistema del tutto diverse; per contro, avuto riguardo alla confisca allargata, la perimetrazione temporale viene chiesta e va in conseguenza verificata in termini di ragionevolezza della retroazione della indagine patrimoniale funzionale alla individuazione dei beni confiscabili in considerazione dei reati spia accertati.

Per legittimarne l'adozione, dunque, l'interprete dovrà dunque guardare alle connotazioni tipiche dell'azione criminale di riferimento, nonché alla gravità e alle modalità di consumazione del reato-spia per cui è intervenuta la condanna, militando, del resto, in tal senso le argomentazioni svolte dallo stesso giudice delle leggi - nella citata sentenza n. 33 del 2018 - lì dove si afferma che la fascia di «ragionevolezza temporale» entro la quale la presunzione di illecita accumulazione è destinata ad operare andrebbe determinata tenendo conto anche delle diverse caratteristiche della singola vicenda concreta, e dunque del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela agli effetti della misura.

5. Ciò precisato, ritiene la Corte che il Tribunale abbia fatto malgoverno di tali superiori indicazioni di principio, destinate a disvelare l'illegittimità del sequestro, ove disposto, come nella specie, in difformità dalle stesse.

6. 1 reati spia ascritti in via provvisoria al Lupoi, cui risulta correlato l'intervento cautelare posto allo scrutinio della Corte, sono la partecipazione ad associazione mafiosa, con contestazione aperta a far tempo dall'anno 2017, nonchè una estorsione tentata, aggravata dalla agevolazione e dal metodo mafiosi, risalente al 2018.

La lettura degli atti trasmessi dà conto anche della contestazione di più condotte di importazione e coltivazione sanzionate ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravate sempre ai sensi dell'art 416 bis.1 cod. pen.: a tali ipotesi di reato, tuttavia, il provvedimento non fa cenno nel legittimare il sequestro in disamina, risultando peraltro del tutto imprecisate le date di relativa consumazione.

7. Va anche rimarcato che in virtù di quanto messo in evidenza dal Tribunale, i beni sequestrati sono un'azienda, inerente a un'impresa individuale intestata alla moglie del ricorrente, in attività dal maggio del 2009; ancora, una autovettura, sempre in testa alla moglie del Lupoi, acquistata nel 2013.

Più precisamente, per quel che riguarda l'azienda sequestrata, giova sottolineare che il provvedimento impugnato non argomenta quanto a possibili flussi finanziari illeciti veicolati nel corso della relativa attività di impresa dipanatasi negli anni: si deve dunque ritenere che i Giudici della cautela abbiano ritenuto non giustificato, perchè non adeguatamente supportato da adeguate provviste reddituali, lo stesso investimento iniziale operato in direzione della relativa attività imprenditoriale, intervenuto, come detto nel 2009.

8. Ora è di immediata evidenza il marcato distacco temporale che corre tra la data di consumazione dei reati spia posti a fondamento dell'intervento cautelare in contestazione (quelli dei quali è precisata la data di riferimento risalgono, nella migliore delle ipotesi, al 2017) e quella di acquisizione delle utilità destinate all'ablazione (la più recente risale al 2013). 8.1.Vero è che nel provvedimento, ad implicito ma evidente sostegno del profilo inerente la ragionevolezza temporale, si fa cenno anche a pregresse condanne del ricorrente, sempre per partecipazione ad associazione di stampo mafiosa ( con condotta chiusa al maggio del 1998) nonchè per rapina aggravata e detenzione di armi ( fatti del 1996), rimarcandosi, altresì, che il Lupoi: è stato detenuto dal 1997 al 2007; che, una volta scarcerato, è stato sottoposto ad una misura di prevenzione personale; che, in seguito, l'indagato ha anche patteggiato la pena per una ricettazione; infine, che lo stesso ha dato segni di costante contatto nel tempo con il contesto mafioso (la cosca eufemiese), poi riscontrati dalla contestazione associativa fondante l'odierno intervento cautelare. 8.2.Di tali valutazioni, tuttavia, a ben vedere, solo l'ultima potrebbe assumere un minimo rilievo funzionale quanto alla verifica del presupposto della ragionevolezza temporale tra fatti di reato ascritti e momenti di acquisizione delle relative utilità da ablare: le altre indicazioni argomentative, per contro, sono del tutto inconferenti perchè eccentriche ai reati spia considerati in funzione della futura confisca estesa legittimante il sequestro adottato, risultando al più congeniali alla (diversa) verifica della pericolosità sociale strumentale all'adozione di una misura di prevenzione patrimoniale.

8.3. Quanto invece ai sottolineati, continuativi, contatti con la realtà criminale territoriale di matrice "ndranghetista" che fa da sfondo alla imputazione associativa, il detto profilo in fatto, in tesi, avrebbe potuto assumere rilievo nell'ottica che qui interessa, alla luce di quanto precisato in precedenza.

Si tratta, tuttavia, di argomentazioni che solo apparentemente legittimano il provvedimento di sequestro in disamina.

Vero è che la contestazione associativa ex art 416-bis cod. pen. mossa al ricorrente, per le relative connotazioni, lascia coerentemente pensare a un programma criminale che ragionevolmente muove da cointeressenze e interrelazioni criminali radicate nel tempo e dunque anche verosimilmente antecedenti al perimetro temporale cristallizzato nell'imputazione.

Ciò tuttavia non legittima una retroazione della indagine patrimoniale sino a coprire periodi cosi. distanti rispetto al consolidarsi del profilo partecipativo in termini di responsabilità penale (quattro anni per l'acquisto dell'auto e ben otto anni rispetto all'investimento iniziale relativo alla attività imprenditoriale): ragionando diversamente si darebbe sostanza ad una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca "allargata", tale da legittimare - anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista dei reati utili al fine- un monitoraggio patrimoniale esteso all'intera vita del condannato, rendendo irragionevole e privo di proporzionalità il relativo intervento ablativo diretto a sacrificare il diritto di proprietà dell'indagato/imputato (in termini la citata sentenza della sezione prima di questa Corte, n. 19094 del 15 dicembre 2020, dep. 2021).

Di qui l'annullamento di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 23 luglio 2020 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Manda alla cancell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato Sinopoli il 10 giugno 1975 Avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 24 settembre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, impugna il provvedimento descritto in epigrafe, con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo sul riesame proposto dall'indagato, ha dato conferma al sequestro disposto dal G.I.P. del Tribunale locale ai sensi dell'ad 240-bis cod. pen. caduto sull'azienda inerente l'impresa individuale intestata alla moglie del Lupoi, [OSCURATO:PERSONA], nonchè su una autovettura intestata alla medesima terza interessata. 2.Nel ricorso si lamenta violazione di legge, processuale e penale, riferita agli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. nonché all'art. 240-bis cod. pen. In particolare, si contestano le valutazioni spese dal Tribunale in relazione alla disponibilità, in capo al ricorrente, dei beni sequestrati, formalmente intestati alla moglie; quelle riferite alla ritenuta sproporzione reddituale, utile a giustificare l'ablazione; quelle inerenti la ragionevolezza temporale che deve legare i reati spia e l'acquisizione dei beni suscettibili di futura confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. La fondatezza dell'ultima ragione di doglianza prospettata con il ricorso - afferente l'assenza di qualsivoglia legame temporale tra le date di acquisizione dei beni sequestrati e quelle di consumazione dei reati in ragione dei quali se ne prospetta la futura confisca- impone l'annullamento, senza rinvio, del provvedimento impugnato e del decreto di sequestro che ne sta a monte, assorbendo, sul piano anche logico, la disamina delle ulteriori censure segnalate a sostegno dell'impugnazione. 2. Ferma la natura atipica della "confisca allargata" oggi disciplinata dall'ad 240-bis cod. pen., nel caso anticipata dal sequestro in disamina, tale da non richiedere l'apprezzamento del nesso pertinenziale tra le utilità oggetto di confisca e lo specifico reato commesso, giova per altro verso ribadire che il profilo della "ragionevolezza temporale" - messo in luce, con l'autorevolezza della relativa fonte, dalle indicazioni interpretative ricavabili dalla sentenza n.33 del 2018 della Corte Costituzionale, alla quale ha fatto seguito il conseguente consolidarsi di un identico orientamento in tal senso da parte di questa Corte (Sez. Il n.52626 del 26.10.2018, rv 274468; Sez. Fer. n. 56596 del 3.9.2018, rv 274753-03; Sez. I n. 36499 del 6.6.2018, rv 273612; Sez 1, sentenza n. 19094 del 15 dicembre 2020, dep. 2021, n.m.), presente in precedenza, ma non altrettanto consolidato- va ritenuto parametro integrativo di legalità della relativa misura reale. 3. La confisca in questione presuppone, in coerenza, la imprescindibile verifica della congruità cronologica tra l'epoca del commesso reato e l'accumulazione patrimoniale riferibile al condannato, così da evitare generalizzazioni incongrue e manifestamente irragionevoli della condizione di pericolosità soggettiva che ne sta a fondamento. In particolare, nella citata sentenza della Corte Costituzionale, il principio di «ragionevolezza temporale» tra commissione del reato-spia e incremento patrimoniale viene ricostruito quale «principio immanente» al sistema della "confisca allargata" lì dove si è affermato che il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare, cioè, talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu ocull irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna.4. Siffatte indicazioni di principio, peraltro, sono state nel tempo ulteriormente affinate da parte della giurisprudenza di legittimità ma sempre seguendo le coordinate interpretative tracciate dalla citata sentenza della Corte Costituzionale. Si è affermato, in particolare (Sez. I n. 1623 del 29.10.2019, dep. 2020, n.nn.) che il limite temporale legato alla confisca allargata va letto in termini di maggiore elasticità rispetto all'analogo ma più stringente requisito della "correlazione temporale", individuato in via interpretativa dalla giurisprudenza di legittimità( Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015,Spinelli, Rv. 262605) e costituzionale ( sentenza n. 24 del 2019) nella affine materia della prevenzione reale. In particolare, si è rimarcato che,mentre in sede di prevenzione, l'aspetto temporale si erge a presupposto di delimitazione stessa della confiscabilità (che deve accompagnarsi alla condizione di pericolosità riscontrata in fase constatativa), perché altrimenti la relativa confisca sarebbe destinata ad assumere connotazioni di sistema del tutto diverse; per contro, avuto riguardo alla confisca allargata, la perimetrazione temporale viene chiesta e va in conseguenza verificata in termini di ragionevolezza della retroazione della indagine patrimoniale funzionale alla individuazione dei beni confiscabili in considerazione dei reati spia accertati. Per legittimarne l'adozione, dunque, l'interprete dovrà dunque guardare alle connotazioni tipiche dell'azione criminale di riferimento, nonché alla gravità e alle modalità di consumazione del reato-spia per cui è intervenuta la condanna, militando, del resto, in tal senso le argomentazioni svolte dallo stesso giudice delle leggi - nella citata sentenza n. 33 del 2018 - lì dove si afferma che la fascia di «ragionevolezza temporale» entro la quale la presunzione di illecita accumulazione è destinata ad operare andrebbe determinata tenendo conto anche delle diverse caratteristiche della singola vicenda concreta, e dunque del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela agli effetti della misura. 5. Ciò precisato, ritiene la Corte che il Tribunale abbia fatto malgoverno di tali superiori indicazioni di principio, destinate a disvelare l'illegittimità del sequestro, ove disposto, come nella specie, in difformità dalle stesse. 6. 1 reati spia ascritti in via provvisoria al Lupoi, cui risulta correlato l'intervento cautelare posto allo scrutinio della Corte, sono la partecipazione ad associazione mafiosa, con contestazione aperta a far tempo dall'anno 2017, nonchè una estorsione tentata, aggravata dalla agevolazione e dal metodo mafiosi, risalente al 2018. La lettura degli atti trasmessi dà conto anche della contestazione di più condotte di importazione e coltivazione sanzionate ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravate sempre ai sensi dell'art 416 bis.1 cod. pen.: a tali ipotesi di reato, tuttavia, il provvedimento non fa cenno nel legittimare il sequestro in disamina, risultando peraltro del tutto imprecisate le date di relativa consumazione. 7. Va anche rimarcato che in virtù di quanto messo in evidenza dal Tribunale, i beni sequestrati sono un'azienda, inerente a un'impresa individuale intestata alla moglie del ricorrente, in attività dal maggio del 2009; ancora, una autovettura, sempre in testa alla moglie del Lupoi, acquistata nel 2013. Più precisamente, per quel che riguarda l'azienda sequestrata, giova sottolineare che il provvedimento impugnato non argomenta quanto a possibili flussi finanziari illeciti veicolati nel corso della relativa attività di impresa dipanatasi negli anni: si deve dunque ritenere che i Giudici della cautela abbiano ritenuto non giustificato, perchè non adeguatamente supportato da adeguate provviste reddituali, lo stesso investimento iniziale operato in direzione della relativa attività imprenditoriale, intervenuto, come detto nel 2009. 8. Ora è di immediata evidenza il marcato distacco temporale che corre tra la data di consumazione dei reati spia posti a fondamento dell'intervento cautelare in contestazione (quelli dei quali è precisata la data di riferimento risalgono, nella migliore delle ipotesi, al 2017) e quella di acquisizione delle utilità destinate all'ablazione (la più recente risale al 2013). 8.1.Vero è che nel provvedimento, ad implicito ma evidente sostegno del profilo inerente la ragionevolezza temporale, si fa cenno anche a pregresse condanne del ricorrente, sempre per partecipazione ad associazione di stampo mafiosa ( con condotta chiusa al maggio del 1998) nonchè per rapina aggravata e detenzione di armi ( fatti del 1996), rimarcandosi, altresì, che il Lupoi: è stato detenuto dal 1997 al 2007; che, una volta scarcerato, è stato sottoposto ad una misura di prevenzione personale; che, in seguito, l'indagato ha anche patteggiato la pena per una ricettazione; infine, che lo stesso ha dato segni di costante contatto nel tempo con il contesto mafioso (la cosca eufemiese), poi riscontrati dalla contestazione associativa fondante l'odierno intervento cautelare. 8.2.Di tali valutazioni, tuttavia, a ben vedere, solo l'ultima potrebbe assumere un minimo rilievo funzionale quanto alla verifica del presupposto della ragionevolezza temporale tra fatti di reato ascritti e momenti di acquisizione delle relative utilità da ablare: le altre indicazioni argomentative, per contro, sono del tutto inconferenti perchè eccentriche ai reati spia considerati in funzione della futura confisca estesa legittimante il sequestro adottato, risultando al più congeniali alla (diversa) verifica della pericolosità sociale strumentale all'adozione di una misura di prevenzione patrimoniale. 8.3. Quanto invece ai sottolineati, continuativi, contatti con la realtà criminale territoriale di matrice "ndranghetista" che fa da sfondo alla imputazione associativa, il detto profilo in fatto, in tesi, avrebbe potuto assumere rilievo nell'ottica che qui interessa, alla luce di quanto precisato in precedenza. Si tratta, tuttavia, di argomentazioni che solo apparentemente legittimano il provvedimento di sequestro in disamina. Vero è che la contestazione associativa ex art 416-bis cod. pen. mossa al ricorrente, per le relative connotazioni, lascia coerentemente pensare a un programma criminale che ragionevolmente muove da cointeressenze e interrelazioni criminali radicate nel tempo e dunque anche verosimilmente antecedenti al perimetro temporale cristallizzato nell'imputazione. Ciò tuttavia non legittima una retroazione della indagine patrimoniale sino a coprire periodi cosi. distanti rispetto al consolidarsi del profilo partecipativo in termini di responsabilità penale (quattro anni per l'acquisto dell'auto e ben otto anni rispetto all'investimento iniziale relativo alla attività imprenditoriale): ragionando diversamente si darebbe sostanza ad una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca "allargata", tale da legittimare - anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista dei reati utili al fine- un monitoraggio patrimoniale esteso all'intera vita del condannato, rendendo irragionevole e privo di proporzionalità il relativo intervento ablativo diretto a sacrificare il diritto di proprietà dell'indagato/imputato (in termini la citata sentenza della sezione prima di questa Corte, n. 19094 del 15 dicembre 2020, dep. 2021). Di qui l'annullamento di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 23 luglio 2020 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla cancell
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