CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 41470/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Siracusa avverso la ordinanza del Tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] con cui si chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rigettando l'appello, ha confermato il provvedimento con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di essere autorizzato a allontanarsi dalla abitazione presso la quale era collocato agli arresti domiciliari, perché indagato quale partecipe di una associazione per delinquere dedita al traffico di sostanza stupefacenti e per la detenzione e la vendita di una ingente quantità di cocaina (capi A e B) delle imputazioni provvisorie.2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della ordinanza deducendo violazione della legge e vizio della motivazione. Si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] è già autorizzato a recarsi presso l'Università degli Studi dii Milano «dal lunedì al venerdì, escluso il giovedì» con mezzi propri, libero e senza scorta, con uscita da casa alle 8 e rientro alle 17 e che nella istanza rigettatagli, egli chiedeva, documentando il suo stato di indigenza, di essere autorizzato a recarsi a lavorare, perché assunto a tempo parziale (con la retribuzione mensile di circa 1100 euro), presso lo studio immobiliare [OSCURATO:PERSONA] di Milano, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20 e sabato dalle 9 alle 18. Si osserva che, con manifesta illogicità, il Tribunale ha rigettato l'istanza valutando, come già la Corte di appello, che, accogliendola, sarebbe «del tutto impossibile verificare, quantificare e predeterminare i soggetti con cui l'imputato andrebbe ad interagire», mentre avrebbe dovuto considerare che il rispetto dei limiti della autorizzazione ben potrebbe essere verificato presso il luogo di lavoro come già presso le aule universitarie. Si argomenta che la autorizzazione a allontanarsi del luogo degli arresti domiciliari ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen. non è una sospensione del regime cautelare ma comporta, soltanto, la sostituzione temporanea del luogo della custodia con altro luogo (nella fattispecie le aule in cui si svolgono le lezioni e/o il luogo di lavoro). Si rimarca che, come dimostrato, il ricorrente ha necessità di lavorare per sostentarsi e per mantenere la sua compagna e, per altro verso, che i reati attribuitagli risalgono al 2017-2018 e i provvedimenti adottati già presuppongono il riconoscimento della attenuazione delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'indigenza dell'imputato, che rappresenta una delle condizioni perché possa essere autorizzato dal giudice a allontanarsi dal luogo di arresto per lavorare, va riferita ai bisogni primari dell'individuo e dei familiari a suo carico e vanno considerate anche le condizioni reddituali e patrimoniali del soggetto, ma non rileva la situazione economica del nucleo familiare, perché non è considerata dalla legge e non sussiste un obbligo di mantenimento del sottoposto agli arresti domiciliari a carico dei componenti la famiglia, al di fuori di quello strettamente alimentare (Sez. 6, n. 1200 del 04/12/2023, dep. 2024, Tahiri, Rv. 285885; Sez. 3, n. 24995 del 13/02/2018, Osmani, Rv. 273205; Sez. 2, n. 53646 del 22/09/2016, Condorelli, Rv. 268852). Con il provvedimento impugnato, il Tribunale ha riconosciuto lo stato di indigenza di [OSCURATO:PERSONA] dando atto che egli ha rappresentato di essere stato mantenuto dalla convivente more uxorio (anche con il pagamento dei canoni di locazione) per tutto il periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari ma che, allo stato, la donna non lavora e non percepisce indennità di disoccupazione, sicché egli ha bisogno di lavorare per sostentarsi. 2. Inoltre, per altro verso, il giudice, nell'autorizzare l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari per lavorare (art. 284, comma 3, cod. proc. pen.) deve valutare anche la compatibilità della attività lavorativa con le esigenze cautelari e con la necessità di controllare i movimenti dell'indagato (Sez. 6, n. 12337 del 25/02/2008, Presta, Rv. 239316; Sez. 2, n. 1556 del 08/11/2005, dep. 2006, Ferdico, Rv. 233143; Sez. 4, n. 45113 del 15/03/2005, Haris, Rv. 232820.). Nel caso in esame, il Tribunale ha rigettato l'istanza rimarcando che, nella fattispecie, l'autorizzazione a allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari, cumulandosi con la già autorizzata frequentazione dei corsi universitari, «porterebbe l'imputato a rientrare a casa negli orari serali», sicché risulterebbe «inidonea a consentire i controlli funzionali alla tutela delle esigenza cautelari (...) considerati i continui spostamenti che dovrebbe effettuare il [OSCURATO:PERSONA]» e renderebbe «inevitabile il contatto con un numero non quantificabile di soggetti terzi». Tuttavia, così argomentando, il Tribunale incorre in una manifesta illogicità perché non spiega per quale ragione il rispetto dei limiti della autorizzazione non potrebbe essere verificato presso un luogo di lavoro circoscritto e ben delimitato quale è quello costituito da uno studio professionale (che nella richiesta è specificamente indicato, anche con l'indicazione degli orari di svolgimento dell'attività lavorativa), mentre tale rispetto si è ritenuto possibile verificare relativamente alle aule universitarie, la frequentazione delle quali è stata autorizzata, pur costituendo esse luoghi più aperti e, peraltro, variabili (secondo le lezioni da frequentare). Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata per un nuovo giudizio che tenga conto della carenza argomentativa evidenziata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di 1Sofvegilanza di( [OSCURATO:PERSONA] competente ai se