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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2026

Cassazione n. 35038/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

026 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio dimotivazione perché manifestamente illogica in ordine all’affermazione di penaleresponsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione contestato, non èconsentito in quanto meramente reiterativo in presenza di una doppia decisioneconforme di merito al fine evidente di introdurre una lettura alternativa delmerito non consentita in questa sede (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez.3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez.

U, n. 6682 del04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01), oltre che manifestamente infondatopoiché la Corte di merito, a pagine 4 e 5, con motivazione esente dai lamentativizi logici e giuridici, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, hasottolineato come la condotta tenuta dall’imputato al momento dellaperquisizione e le dichiarazioni rese in ordine ai beni rinvenuti nel box, solo inseguito riconosciuti come propri, unitamente alla ricostruzione contradditoriafornita dal cugino, provassero la consapevolezza della provenienza illecita dellabicicletta;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
026 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio dimotivazione perché manifestamente illogica in ordine all’affermazione di penaleresponsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione contestato, non èconsentito in quanto meramente reiterativo in presenza di una doppia decisioneconforme di merito al fine evidente di introdurre una lettura alternativa delmerito non consentita in questa sede (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez.3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01), oltre che manifestamente infondatopoiché la Corte di merito, a pagine 4 e 5, con motivazione esente dai lamentativizi logici e giuridici, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, hasottolineato come la condotta tenuta dall’imputato al momento dellaperquisizione e le dichiarazioni rese in ordine ai beni rinvenuti nel box, solo inseguito riconosciuti come propri, unitamente alla ricostruzione contradditoriafornita dal cugino, provassero la consapevolezza della provenienza illecita dellabicicletta;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35038/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris