Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 luglio 2019

Cassazione n. 03105/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6147/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio digitale presso l’indirizzo PEC del difensore; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. MAGNI, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1693/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, pubblicata in data 11/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza n. 1693/2019 della Corte d’Appello di Firenze, che ha confermato la sentenza n. 1029/2016 del Tribunale di Lucca, la quale aveva a sua volta condannato l’odierna ricorrente all’arretramento di un fabbricato eretto in violazione delle distanze legali e alla demolizione di due manufatti realizzati con sconfinamento nella proprietà limitrofa.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

2. In prossimità dell’adunanza, i difensori delle parti hanno depositato “istanza congiunta per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere”, rappresentando che i rispettivi assistiti hanno definito la controversia mediante il raggiungimento di un accordo transattivo.

3. In ragione di quanto sopra, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (cfr. Cass. Sez.

U., Sentenza n. 8980 del 11/04/2018, Rv 650327).

4. Le spese del giudizio, come da concorde richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.

5. Va dato atto, infine, che non sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto la pronuncia adottata non è inquadrabile in alcuno dei tipi (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) ai quali consegue il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr., ancora, Cass. Sez.

U., Sentenza n. 8980/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20594 del 24/07/2024, non massimata).

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella came

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6147/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio digitale presso l’indirizzo PEC del difensore; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. MAGNI, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1693/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, pubblicata in data 11/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza n. 1693/2019 della Corte d’Appello di Firenze, che ha confermato la sentenza n. 1029/2016 del Tribunale di Lucca, la quale aveva a sua volta condannato l’odierna ricorrente all’arretramento di un fabbricato eretto in violazione delle distanze legali e alla demolizione di due manufatti realizzati con sconfinamento nella proprietà limitrofa. Gli intimati hanno resistito con controricorso. 2. In prossimità dell’adunanza, i difensori delle parti hanno depositato “istanza congiunta per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere”, rappresentando che i rispettivi assistiti hanno definito la controversia mediante il raggiungimento di un accordo transattivo. 3. In ragione di quanto sopra, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 8980 del 11/04/2018, Rv 650327). 4. Le spese del giudizio, come da concorde richiesta delle parti, vanno integralmente compensate. 5. Va dato atto, infine, che non sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto la pronuncia adottata non è inquadrabile in alcuno dei tipi (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) ai quali consegue il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr., ancora, Cass. Sez. U., Sentenza n. 8980/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20594 del 24/07/2024, non massimata). P.Q.M. La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella came
Sentenza Cassazione n. 03105/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris