CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31859/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] CIA1v1PI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Roma del 15.12.2021, emessa all'esito di giudizio svoltosi con le forme del rito abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] per una serie di episodi di spaccio in concorso di sostanza stupefacente del tipo cocaina (reati di cui agli artt. 110, 81, cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, separatamente contestati ai capi A-F), rideterminando la pena irrogata. 2. All'imputato sono contestati plurimi delitti di concorso nella cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, commessi tra il 16 novembre 2020 e il 22 novembre 2020, data in cui lo stesso veniva tratto in arresto. Lo stesso veniva notato, nel corso di un servizio di osservazione nei pressi del suo domicilio, utilizzato come base per lo spaccio, cedere in più occasioni sostanza stupefacente a più soggetti acquirenti. Il servizio di osservazione si snodava nel periodo tra il 16 ed il 22 novembre 2020 e si concludeva con l'arresto dell'imputato in tale ultima data. Per tale ultimo episodio, commesso in data 22 novembre 2022 (capo F), il giudice di primo grado ha dichiarato non doversi procedere ex art. 649 c.p.p. avendo l'imputato già riportato condanna irrevocabile all'esito di applicazione concordata della pena. 3. Con il primo motivo la difesa eccepisce il preesistente giudicato irrevocabile sui medesimi fatti contestati e la violazione del principio del ne bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione. Evidenzia, in particolare, che in ordine fatti commessi il 22 novembre 2020, per i quali il Sigillo è stato tratto in arresto, è intervenuta condanna irrevocabile a seguito applicazione della pena di anni uno mesi 8 di reclusione ed euro 4.200 di multa. La condanna riguarda i medesimi fatti oggetto delle presenti contestazioni, in quanto unitaria l'attività investigativa posta in essere (intercettazioni ambientali o video riprese) e sussistendo tra i fatti un rapporto di intima connessione, desumibile anche dalla ritenuta continuazione tra i reati. 4. Con il secondo motivo la difesa deduce, in via subordinata, l'errata quantificazione della pena finale, la mancata riduzione per la scelta del rito abbreviato; erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione. La Corte d'appello ha, infatti, determinato la pena finale in anni uno mesi sei di reclusione ed euro 3000 di multa, come indicata nel dispositivo, ma in motivazione, nell'esposizione del calcolo, sulla pena base di anni uno e 9 mesi di reclusione ed euro 6000 di multa ha operato la riduzione di un terzo, ad anni uno mesi due di reclusione ed euro 4000 di multa, per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, e poi l'aumento per la continuazione ad anni uno mesi sei di reclusione ed euro 5000 di multa, per addivenire poi alla pena indicata in dispositivo per effetto della riduzione del rito. In tal modo ha omesso di applicare la riduzione per il rito alla pena detentiva. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è fondato ni termini di seguito indicati. Il primo motivo di ricorso è infondato. Giova evidenziare, in tema di stupefacenti, che le condotte alternative previste dalla fattispecie incriminatrice di cui all'ad 73 d.P.R. si configurano come autonome ipotesi di reato, ove realizzate in tempi diversi (Sez. 3, n. 31518 del 29/09/2020, B. Rv. 280040 - 01, ove si afferma che l'acquisto a fine di vendita e la consecutiva vendita illecita di sostanze stupefacenti integrano autonome ipotesi di reato, onde, in presenza di distinte condotte poste in essere in tempi diversi, non viola il divieto di "bis in idem" il procedimento avviato per il reato di cessione di stupefacenti nei confronti di un imputato già condannato per l'acquisto illecito e la detenzione della sostanza). La Corte d'appello, con motivazione conforme a legge e immune da censure, ha evidenziato che la sentenza di primo grado ha già tenuto conto della preclusione ex art. 649 c.p.p. per effetto del giudicato formatosi quanto alle condotte di cessione verificatesi in data 22 novembre 2022, corrispondenti alla contestazione di cui al capo F) del presente procedimento, per la quale ha dichiarato non doversi procedere. Evidenzia, quanto ai precedenti giorni in cui sono avvenute le cessioni di stupefacente (capi A- E), che la contestazione è stata "formulata per giorni" e all'interno di ciascun giorno - e quindi di ciascun capo di imputazione - per diversi fatti in continuazione interna tra loro. Si tratta di episodi di detenzione e cessione di stupefacenti configurati come autonomi e diversi tra loro, "per circostanze di tempo, per diversità di volta in volta del soggetto contraente/acquirente della droga, per modalità della condotta" tenuta dal Sigillo che si alternava con gli altri nel ruolo di spacciatore, palo o vedetta. Osserva, infine, che la contestazione come fatti autonomi non può comportare assorbimento delle condotte realizzate nei giorni precedenti al 22 novembre 2020 per le quali è intervenuta condanna definitiva. 6. E' fondato il secondo motivo di ricorso, formulato in subordine. La difesa si duole dell'errore di calcolo della pena in cui è incorso la Corte di appello. Nel rideterminare la pena irrogata, rilevato l'errore di calcolo del giudice di primo grado che, qualificati i fatti alla stregua del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n.309 del 1990, ha operato gli aumenti per la continuazione sulla pena base parametrata al minimo edittale del primo comma della citata norma, la Corte ha omesso di applicare la riduzione per il rito abbreviato. Nella specie, nel nuovo calcolo la Corte di appello ha individuato come pena base per uno dei reati in contestazione, prescindendo dalla continuazione interna, non valutata dal giudice di primo grado, quella di un anno e 9 mesi di reclusione ed euro 6000 di multa; sulla stessa ha operato la riduzione di 1/3 per le circostanze attenuanti generiche (anni 1 e mesi due di reclusione ed euro 4000 di multa), e poi l'aumento per la continuazione, sì da raggiungere la pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 5.000 di multa (così da intendersi il riferimento in motivazione a euro "500/00 di multa (sostanzialmente un mese di reclusione ed euro 125/00 per ciascuno degli altri quattro capi di imputazione)", per addivenire poi alla pena finale indicata in dispositivo per "effetto della riduzione del rito". Nel dispositivo è rideterminata la pena in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 3000,00 di multa, richiamandosi "le già concesse attenuanti generiche e la ritenuta continuazione", senza riferimento alcuno alla riduzione per il rito e in modo incongruo, quanto alla entità finale della pena, rispetto al calcolo analiticamente indicato in motivazione. 7. Al di là di quello che potrebbe apparire un errore materiale nella determinazione della pena per effetto dell'aumento per la continuazione, si è in presenza di incongruenze nel calcolo non altrimenti superabili che impongono l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Ai sensi dell'art. 624 c.p. va dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione di penale responsabilità dell'imputato P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. Rigetta il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine a Ila affermazione di penale respon