CassazionedecretoSezione 6Decisione del 30 novembre 2021
Cassazione n. 32807/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 3-?3°2-5- ORDINANZA sul ricorso 378-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimata - per regolamento di competenza avverso ORDINANZA del [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/6/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso; rilevato che: 1.1. il tribunale di Bari, con l'ordinanza in epigrafe, pronunciata nel giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del corrispettivo asseritamente dovuto per una fornitura di marmo, ha rigettato l'eccezione con la quale l'opponente, assumendo la propria qualità di consumatore ed invocando quindi l'operatività del foro esclusivo e inderogabile previsto dall'art. 33, comma 2, lett. u) del d.lgs. n. 206 del 2005, ne aveva dedotto l'incompetenza per territorio in favore del tribunale di Matera, corrispondente al luogo di residenza e di domicilio dello stesso; 1.2. il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che: - la società opposta aveva contestato la qualifica di consumatore in capo all'avv. [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che l'abitazione, oggetto del rapporto di fornitura costituente la fonte del credito azionato, è adibita anche a studio legale del professionista; - tale circostanza, oltre a non essere stata oggetto di alcuna contestazione da parte dell'opponente, ha trovato riscontro nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, dal quale si desume che l'indirizzo di residenza dello stesso corrisponde alla via [OSCURATO:PERSONA] 7, sita nel Comune di Matera, e coincide con quello in cui il professionista ha il proprio studio legale; - il consumatore, a norma dell'art. 1, lett. a), del d.lgs. n. 206 cit. è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta mentre, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, il professionista è la persona fisica o giuridica che agisce per l'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale; - per assumere la qualifica di professionista, ai fini di cui al d.lgs. n. 206 cit., non è necessario stipulare un contratto che costituisca di per sé esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma è sufficiente che il contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o Reg. comp. 2022 n. 378 - Sez. 6-2 - CC 16 giugno 2022 professionale; ha ritenuto, per un verso, che "la circostanza, pacifica e documentalmente provata, che l'abitazione dell'opponente, oggetto del rapporto di fornitura de qua, sia utilizzata anche come studio professionale, determinando la sussistenza di una relazione, perlomeno, di accessorietà tra il contratto e l'attività forense svolta dall'opponente, osta al riconoscimento in capo al medesimo della qualifica di consumatore ..." e, per altro verso, che, esclusa l'operatività del foro del consumatore, trattandosi di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro determinata nel suo ammontare, la competenza si radica, ai sensi degli artt. 1182, comma 30, c.c. e 20 c.p.c., nel forum destinatae solutionis, corrispondente al domicilio del creditore, situato nel circondario del tribunale di Bari, dove è ubicata la sede legale della società opposta; 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso illustrato da memoria, ha impugnato, per un motivo, la predetta ordinanza con regolamento di competenza che ha, in particolare, nella parte in cui il tribunale ha escluso l'applicazione del foro del consumatore sul rilievo che "l'abitazione dell'opponente, oggetto del rapporto di fornitura de qua, sia utilizzata anche come studio professionale" e che tale circostanza, "pacifica e documentalmente provata", "determinando la sussistenza di una relazione, perlomeno, di accessorietà tra il contratto e l'attività forense svolta dall'opponente, osta al riconoscimento in capo al medesimo della qualifica di consumatore ..."; 2.2. così facendo, tuttavia, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha considerato che, nel caso di specie, la circostanza dell'identità tra l'abitazione e lo studio non è affatto pacifica né documentalmente provata, avendo, al contrario, l'opponente dedotto e documentato che, in realtà, le lastre di marmo che avrebbero dovuto essere fornite, lavorate e poste Reg. comp. 2022 n. 378 - Sez. 6-2 - CC 16 giugno 2022 - in opera attengono alla pavimentazione dell'immobile di proprietà dell'opponente, e cioè la casa familiare, sita a Matera negli antichi rioni Sassi, tant'è che la fattura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo non reca l'indicazione della partita IVA dell'opponente, trattandosi, in effetti, come la stessa società opposta ha confermato, della fornitura, lavorazione e posa in opera di lastre di marmo per l'abitazione dello stesso e, quindi, di un'obbligazione assunta per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio della sua attività professionale, con la conseguente assunzione della qualità di consumatore; 2.3. la società intimata non ha depositato memoria né svolto attività difensiva; considerato che: 3.1. il ricorso non risulta essere stato notificato ed è, quindi, inammissibile: nel giudizio per cassazione, infatti, anche se si tratta di regolamento di competenza, ove il ricorso predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa sia stato, come nel caso in esame, notificato in via telematica, il ricorrente, ai fini di prova del perfezionamento della notificazione, ha l'onere (rimasto, nella specie, come attestato dalla Cancelleria, non completamente adempiuto) di produrre in giudizio copia analogica non solo del messaggio di trasmissione a mezzo pec e dei suoi allegati (ricorso e procura) ma anche delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della I. n. 53 del 1994 (cfr. Cass. n. 19078 del 2018); 3.2. nulla dev'essere liquidato per le spese di lite in difetto di attività difensiva da parte della società intimata; 3.3. la Corte, in ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, deve dare atto, ai Reg. comp. 2022 n. 378 - Sez. 6-2 - CC 16 giugno 2022 sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. n. 13636 del 2020); P.Q.M. la Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così de