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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 febbraio 2025

Cassazione n. 05687/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7867/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].

COOP, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] del Commercio, 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti incidental i - contro [OSCURATO:PERSONA].

COOP -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 107/2021 depositata il 02/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Coop., ha impugnato per cassazione la sentenza nr nr107/2021 che aveva accolto parzialmente il gravame e condannato gli appellati a versare all’ l’Istituto di credito la somma di € 38.449,39 percepita in eccedenza oltre agli interessi legali dalla data del 9.2.2011. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale.

Con atto del 20.2.2025 l’Istituto di credito ha deposito atto di rinuncia al ricorso principale con la relativa accettazione da parte dei controricorrenti i quali, a loro volta, hanno depositato in data 21.2.2025 atto di rinuncia al ricorso incidentale accettato dalla controparte.

Entrambi hanno chiesto concordemente l’estinzione del giudizio a spese compensate. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Il presente giudizio va dichiarato estinto attesa la ritualità della rinuncia al ricorso ed al controricorso incidentale Nulla va disposto in tema di spese del presente giudizio stante l’accordo intervenuto sul punto fra le parti in causa.

Non ricorrono i presupposti per la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., atteso che il giudizio non è definito in conformità della proposta, né al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, di cui all'art. 13, comma 1 quater, t.u. spese giust., poiché tale misura non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr. Cass. 12 novembre 2015, n. 23175

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7867/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. COOP, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] del Commercio, 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti incidental i - contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 107/2021 depositata il 02/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Coop., ha impugnato per cassazione la sentenza nr nr107/2021 che aveva accolto parzialmente il gravame e condannato gli appellati a versare all’ l’Istituto di credito la somma di € 38.449,39 percepita in eccedenza oltre agli interessi legali dalla data del 9.2.2011. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale. Con atto del 20.2.2025 l’Istituto di credito ha deposito atto di rinuncia al ricorso principale con la relativa accettazione da parte dei controricorrenti i quali, a loro volta, hanno depositato in data 21.2.2025 atto di rinuncia al ricorso incidentale accettato dalla controparte. Entrambi hanno chiesto concordemente l’estinzione del giudizio a spese compensate. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Il presente giudizio va dichiarato estinto attesa la ritualità della rinuncia al ricorso ed al controricorso incidentale Nulla va disposto in tema di spese del presente giudizio stante l’accordo intervenuto sul punto fra le parti in causa. Non ricorrono i presupposti per la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., atteso che il giudizio non è definito in conformità della proposta, né al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, di cui all'art. 13, comma 1 quater, t.u. spese giust., poiché tale misura non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr. Cass. 12 novembre 2015, n. 23175
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