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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46268/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge sono generici in quanto meramente evocativi delle censure dedotte omettendo di confutare le corrette argomentazioni in fatto e diritto espresse nella decisione impugnata che, dopo aver premesso la vicenda alla base della testimonianza resa dal ricorrente, ha evidenziato la falsità della testimonianza resa in udienza in ordine alla persona da cui ebbe ad acquistare lo stupefacente, così accusando i verbalizzanti di averlo costretto ad effettuare in detti termini il riconoscimento e dichiarare di aver effettuato in altre occasioni l'acquisto dallo stesso spacciatore (conclusioni a pag. 10 sentenza impugnata) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 02/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge sono generici in quanto meramente evocativi delle censure dedotte omettendo di confutare le corrette argomentazioni in fatto e diritto espresse nella decisione impugnata che, dopo aver premesso la vicenda alla base della testimonianza resa dal ricorrente, ha evidenziato la falsità della testimonianza resa in udienza in ordine alla persona da cui ebbe ad acquistare lo stupefacente, così accusando i verbalizzanti di averlo costretto ad effettuare in detti termini il riconoscimento e dichiarare di aver effettuato in altre occasioni l'acquisto dallo stesso spacciatore (conclusioni a pag. 10 sentenza impugnata) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/
Sentenza Cassazione n. 46268/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris