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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01829/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22706-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 150/2022 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 23/03/2022 R.G.N. 802/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] retributive Clausola sociale R.G.N.22706/2022 Cron.

Rep.

Ud.26/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 797/2019 il Tribunale di Brindisi aveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il quale egli aveva chiesto, nei confronti della Sanitaservice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che fosse accertato il suo diritto a percepire una retribuzione mensile lorda di € 2.054,53 e che la società convenuta fosse condannata a pagare gli importi differenziali conseguentemente dovuti, quantificati in € 6.742,37 per il periodo da dicembre 2014 a marzo 2016, nonché a corrispondere le differenze dovute da aprile2016 in poi.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Lecce accoglieva l’appello proposto dal lavoratore contro la sentenza di primo grado e, per l’effetto, dichiarava il diritto del Tafuri di percepire, a decorrere dall’assunzione da parte di Sanitaservice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., una retribuzione mensile lorda pari ad € 2.054,53; condannava la stessa società a corrispondere, in favore del Tafuro, le differenze retributive maturate da dicembre 2014 a marzo 2016, quantificate in € 6.742,37, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, nonché al pagamento delle differenze per i mesi successivi.

3. Per quanto qui interessa, la Corte riteneva che, come lamentato dall’appellante nel primo motivo, la sentenza impugnata conteneva una pronuncia extra petita laddove rigettava la “domanda tesa ad ottenere l’inquadramento, a fini economici, nel 5° livello CCNL [OSCURATO:PERSONA]”, ossia, di una domanda giudiziale che in concreto il ricorrente non aveva formulato.

4. La Corte, inoltre, nell’esaminare congiuntamente il secondo ed il terzo motivo d’appello, riteneva che risultava fondata - e quindi, in riforma dell’impugnata sentenza, da accogliere -, la domanda del lavoratore diretta ad ottenere l’adempimento dell’obbligo in questione (ossia, quello derivante dalla c.d. clausola sociale ritenuta operante nella specie), con il riconoscimento delle differenze retributive maturate dall’inizio del rapporto di lavoro fino al mese di marzo 2016 secondo la quantificazione esposta nel ricorso sulla base delle risultanze dei prospetti paga e non specificamente contestata dalla parte convenuta, nonché con il riconoscimento delle differenze ulteriori maturate dal mese successivo.

5. Avverso tale decisione la Sanitaservice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

6. Resiste l’intimato con controricorso e successiva memoria.

7. La Corte si è riservata di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1 cpv. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Vizio di motivazione della sentenza con riferimento all’art. 360 I comma n. 5 c.p.c. in ordine ad un punto decisivo della controversia, omesso ed errato esame e valutazione di un fatto storico incontrovertibile risultante dagli atti di causa decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti avendo il Giudice non pronunciato in riferimento alla inesistenza e/o omissione sostanziale della notifica dell’atto di appello dell’ottobre 2019 – violazione dell’art 291, comma 1, c.p.c. in relazione all’ordine di rinnovazione della notifica”.

2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 360 I comma n. 4 cpc in relazione alla mancata ed omessa pronuncia di specifiche domande ed eccezioni prodotte dalla Sanitaservice nella comparsa di costituzione in appello, con riferimento alla formale richiesta della inesistenza ed in via gradata nullità della notificazione dell’atto di appello prodotto dal Tafuro ad altro soggetto rispetto alla odierna ricorrente – inammissibilità ed improcedibilità dell’atto di appello in quanto notificato tardivamente – formazione del giudicato”.

3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione o falsa ed errata applicazione di norme di diritto ed in particolare della norma generale di cui all’art. 50 Codice degli appalti e della norma speciale portata dall’art. 25 L.R.

Puglia n. 25/2007, come modificato dall’art. 30 della L.R.

Puglia n. 4/2010, con riferimento all’art. 360, I comma, c.p.c., n. 3 per avere la Corte di Appello di Lecce erroneamente ritenuto che la clausola sociale dovesse applicarsi automaticamente e non fosse soggetta a flessibilità sulla base delle effettive esigenze aziendali.

Vizio di motivazione della sentenza con riferimento all’art. 360 I comma n. 5 c.p.c. in ordine ad un punto decisivo della controversia, omesso, errato, illogico e contraddittorio esame e valutazione della precisa contestazione in ordine alla prova offerta dal ricorrente, attuale resistente, che è stata oggetto di discussione tra le parti avendo il Giudice dichiarato erroneamente non specificamente contestate le risultanze dei prospetti paga”.

4. Il primo motivo è inammissibile.

5. In disparte la formulazione della censura con il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., la stessa censura difetta di autosufficienza perché la ricorrente in nessun punto del ricorso trascrive (o richiama almeno nelle parti salienti): a) la originaria notifica dell’atto di appello che sarebbe avvenuta in data imprecisata di ottobre 2019 (asseritamente inesistente sul piano giuridico secondo la ricorrente in quanto effettuata alla ASL di Brindisi invece che alla Sanitaservice); b) l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a mezzo della quale la Corte territoriale avrebbe autorizzato una nuova notifica del ricorso in appello presso il procuratore costituito in primo grado per detta società (cfr. pag. 6 del ricorso per cassazione), in asserita violazione dell’art. 291 c.p.c.; inoltre, tali atti processuali la ricorrente non dichiara di aver prodotto in questa sede (cfr. pag. 22 del ricorso), né specifica dove siano collocati nel fascicolo del procedimento.

6. Parimenti inammissibile è il secondo motivo.

7. Tale censura riguarda la medesima questione posta con il primo motivo di ricorso, ma in chiave di omessa pronuncia da parte della Corte di merito in ordine all’eccezione d’“Inammissibilità dell’appello sotto il profilo della validità della sua instaurazione”, che l’attuale ricorrente assume di aver sollevato, nel costituirsi in secondo grado, per la dedotta “Inesistenza della notificazione” originaria dell’atto di appello, sostenuta già nel primo motivo, deducendo, quindi, il “passaggio in giudicato della sentenza di primo grado” (cfr. in particolare pag. 11 del ricorso per cassazione).

8. Fermi i rilievi d’inammissibilità per difetto di autosufficienza già svolti in relazione al primo motivo (la ricorrente ha trascritto in ricorso solo le pagine della propria comparsa di costituzione in cui aveva sollevato detta eccezione), appare dirimente il rilievo che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali, perché è configurabile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito (così Cass. n. 3028/2020; e, in termini, cfr. e pluribus Cass. n. 6907/2024; n. 2606/2023; n. 32020/2019; n. 13716/2016; n. 22952/2015).

6. Il terzo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

7. Più nello specifico, è privo di fondamento nella parte in cui vi si deduce che erroneamente la Corte d’appello ha “ritenuto che la clausola sociale dovesse applicarsi automaticamente e non fosse soggetta a flessibilità sulla base delle effettive esigenze aziendali”.

7.1. L’art. 30 l.

Regione Puglia n. 4/2010 ha sostituito integralmente l’art. 25 l.

Regione Puglia n. 25/2007.

In particolare, l’ora cit. 25, come sostituito, recita al comma 1: “Fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, la Regione, gli enti, le aziende e le società strumentali della Regione Puglia devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e, in ogni caso, nelle condizioni di contratto per l’affidamento di servizi l’assunzione a tempo indeterminato del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell’appalto nonché la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli”.

7.2. Ebbene, la Corte costituzionale, con la sent. n. 68/2011, per quanto qui interessa, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, quanto al comma 1 del sostituito art. 25 della legge della Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), limitatamente alle parole “a tempo indeterminato”, e quanto al comma 4 del medesimo art. 25, nella parte in cui prevede la stabilizzazione di personale della precedente impresa o società affidataria dell’appalto, senza alcuna forma selettiva (come già sinteticamente constatato dalla Corte territoriale); mentre ha dichiarato “inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, quanto ai commi 2, 3, 5 e 6 del sostituito art. 25” l. n. 25/2007.

Come risulta dalla parte finale del §

12.2. della motivazione di tale sentenza, il Giudice delle leggi ha ritenuto che: L’art. 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, nel prevedere l’assunzione a tempo indeterminato anziché l’utilizzo del personale della precedente impresa o società affidataria dell’appalto, produce, come sostenuto dall’Avvocatura generale dello Stato, una violazione dell’art. 97 Cost. e delle richiamate norme interposte, sotto il profilo della “imparzialità dell’azione amministrativa e uniformità della stessa sul territorio nazionale”, nonché sotto il profilo del buon andamento .

E la Corte costituzionale, nel delineare l’ambito della declaratoria di illegittimità costituzionale delle parti dell’articolo su specificate, ha avuto cura di precisare: Ferma restando l’applicazione, alle ipotesi previste dalle disposizioni impugnate, della “clausola sociale” in senso proprio, nei termini prescritti dalle norme e dai contratti collettivi vigenti, e in permanenza dell’affidamento in servizio .

8. Contrariamente, quindi, a quanto assume la ricorrente, tale intervento del Giudice costituzionale ha riguardato essenzialmente il profilo dell’assunzione del personale considerato nel cit. art. 25, comma 1, l. r.

Puglia n. 25/2007, come sostituito dall’art. 30 L. r.

Puglia n. 4/2010, e non anche la c.d. clausola sociale propriamente detta, in tale disposizione regionale sancita laddove è prevista “la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli”.

Nel caso di specie, tuttavia, il “momento” dell’assunzione del lavoratore era già da tempo superato, essendo pacifico e incontestato che egli, provenendo dalla [OSCURATO:PERSONA]. s.r.l., fosse stato assunto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla società attuale ricorrente(in house della ASL Brindisi).

Pertanto, condivisibilmente la Corte di merito ha reputato senz’altro operante in favore del lavoratore, una volta assunto, la “clausola sociale” in questione, nella specie, di matrice legale.

9. La stessa Corte, inoltre, ha accertato che all’art. 3, comma 2, lett. z, del disciplinare della gara per l’affidamento del servizio affidato poi alla società ricorrente era previsto che la ditta interessata all’appalto avrebbe dovuto impegnarsi, per quanto qui interessa, a garantire ai lavoratori le condizioni economiche e contrattuali già in essere, e che la stessa garanzia era espressamente contemplata anche all’art. 4 del capitolato tecnico (cfr. in extenso parte finale del §

2. della sua motivazione).

9.1. Inoltre, la Corte ha motivatamente constatato in che senso e su quali punti il contratto individuale stipulato tra le attuali parti in causa non risultava “pienamente conforme al predetto obbligo previsto dalla legge regionale e nei menzionati atti negoziali” (cfr. in extenso§

3. della stessa motivazione).

10. Del resto, i relativi accertamenti fattuali non formano oggetto di specifiche censure della ricorrente.

Quest’ultima, piuttosto, nella seconda parte del motivo in esame (che in realtà integra distinta censura) denuncia un “Vizio di motivazione della sentenza con riferimento all’art. 360 I comma n. 5 c.p.c. in ordine ad un punto decisivo della controversia, omesso, errato, illogico e contraddittorio esame e valutazione della precisa contestazione in ordine alla prova offerta dal ricorrente attuale resistente che è stata oggetto di discussione tra le parti avendo il Giudice dichiarato erroneamente non specificamente contestate le risultanze dei prospetti paga”.

11. Come anticipato, tale doglianza è inammissibile.

11.1. Al di là della difettosa, sovrabbondante e contraddittoria formulazione della censura (un esame non può essere “omesso” e nel contempo essere “errato, illogico e contraddittorio”), senz’altro non conforme al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. nel dettato da tempo vigente, appare risolutivo il rilievo che essa neppure è aderente all’effettiva motivazione resa dalla Corte territoriale sul punto in questione.

La Corte, difatti, non ha giudicato “non specificamente contestate le risultanze dei prospetti paga”, come asserito dalla ricorrente, bensì, come premesso nella narrativa di questa ordinanza, ha ritenuto che “la quantificazione esposta nel ricorso sulla base delle risultanze dei prospetti paga” non era stata “specificamente contestata dalla parte convenuta”.

In altre parole, la Corte si è così riferita, non già a dei separati conteggi dei quali la convenuta lamentava nella specie la “totale assenza” (cfr. pag. 20 del ricorso per cassazione), bensì ad una quantificazione direttamente esposta nel ricorso introduttivo del giudizio “in base alle risultanze dei prospetti paga” pacificamente prodotti, ma “non specificamente contestata dalla parte convenuta”.

12. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, delle spese in favore del controricorrente, spese da distrarre in favore del suo difensore, dichiaratosi anticipatario, e liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, spese distra tte in favore del difensore del controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22706-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 150/2022 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 23/03/2022 R.G.N. 802/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] retributive Clausola sociale R.G.N.22706/2022 Cron. Rep. Ud.26/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 797/2019 il Tribunale di Brindisi aveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il quale egli aveva chiesto, nei confronti della Sanitaservice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che fosse accertato il suo diritto a percepire una retribuzione mensile lorda di € 2.054,53 e che la società convenuta fosse condannata a pagare gli importi differenziali conseguentemente dovuti, quantificati in € 6.742,37 per il periodo da dicembre 2014 a marzo 2016, nonché a corrispondere le differenze dovute da aprile2016 in poi. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Lecce accoglieva l’appello proposto dal lavoratore contro la sentenza di primo grado e, per l’effetto, dichiarava il diritto del Tafuri di percepire, a decorrere dall’assunzione da parte di Sanitaservice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., una retribuzione mensile lorda pari ad € 2.054,53; condannava la stessa società a corrispondere, in favore del Tafuro, le differenze retributive maturate da dicembre 2014 a marzo 2016, quantificate in € 6.742,37, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, nonché al pagamento delle differenze per i mesi successivi. 3. Per quanto qui interessa, la Corte riteneva che, come lamentato dall’appellante nel primo motivo, la sentenza impugnata conteneva una pronuncia extra petita laddove rigettava la “domanda tesa ad ottenere l’inquadramento, a fini economici, nel 5° livello CCNL [OSCURATO:PERSONA]”, ossia, di una domanda giudiziale che in concreto il ricorrente non aveva formulato. 4. La Corte, inoltre, nell’esaminare congiuntamente il secondo ed il terzo motivo d’appello, riteneva che risultava fondata - e quindi, in riforma dell’impugnata sentenza, da accogliere -, la domanda del lavoratore diretta ad ottenere l’adempimento dell’obbligo in questione (ossia, quello derivante dalla c.d. clausola sociale ritenuta operante nella specie), con il riconoscimento delle differenze retributive maturate dall’inizio del rapporto di lavoro fino al mese di marzo 2016 secondo la quantificazione esposta nel ricorso sulla base delle risultanze dei prospetti paga e non specificamente contestata dalla parte convenuta, nonché con il riconoscimento delle differenze ulteriori maturate dal mese successivo. 5. Avverso tale decisione la Sanitaservice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 6. Resiste l’intimato con controricorso e successiva memoria. 7. La Corte si è riservata di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1 cpv. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Vizio di motivazione della sentenza con riferimento all’art. 360 I comma n. 5 c.p.c. in ordine ad un punto decisivo della controversia, omesso ed errato esame e valutazione di un fatto storico incontrovertibile risultante dagli atti di causa decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti avendo il Giudice non pronunciato in riferimento alla inesistenza e/o omissione sostanziale della notifica dell’atto di appello dell’ottobre 2019 – violazione dell’art 291, comma 1, c.p.c. in relazione all’ordine di rinnovazione della notifica”. 2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 360 I comma n. 4 cpc in relazione alla mancata ed omessa pronuncia di specifiche domande ed eccezioni prodotte dalla Sanitaservice nella comparsa di costituzione in appello, con riferimento alla formale richiesta della inesistenza ed in via gradata nullità della notificazione dell’atto di appello prodotto dal Tafuro ad altro soggetto rispetto alla odierna ricorrente – inammissibilità ed improcedibilità dell’atto di appello in quanto notificato tardivamente – formazione del giudicato”. 3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione o falsa ed errata applicazione di norme di diritto ed in particolare della norma generale di cui all’art. 50 Codice degli appalti e della norma speciale portata dall’art. 25 L.R. Puglia n. 25/2007, come modificato dall’art. 30 della L.R. Puglia n. 4/2010, con riferimento all’art. 360, I comma, c.p.c., n. 3 per avere la Corte di Appello di Lecce erroneamente ritenuto che la clausola sociale dovesse applicarsi automaticamente e non fosse soggetta a flessibilità sulla base delle effettive esigenze aziendali. Vizio di motivazione della sentenza con riferimento all’art. 360 I comma n. 5 c.p.c. in ordine ad un punto decisivo della controversia, omesso, errato, illogico e contraddittorio esame e valutazione della precisa contestazione in ordine alla prova offerta dal ricorrente, attuale resistente, che è stata oggetto di discussione tra le parti avendo il Giudice dichiarato erroneamente non specificamente contestate le risultanze dei prospetti paga”. 4. Il primo motivo è inammissibile. 5. In disparte la formulazione della censura con il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., la stessa censura difetta di autosufficienza perché la ricorrente in nessun punto del ricorso trascrive (o richiama almeno nelle parti salienti): a) la originaria notifica dell’atto di appello che sarebbe avvenuta in data imprecisata di ottobre 2019 (asseritamente inesistente sul piano giuridico secondo la ricorrente in quanto effettuata alla ASL di Brindisi invece che alla Sanitaservice); b) l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a mezzo della quale la Corte territoriale avrebbe autorizzato una nuova notifica del ricorso in appello presso il procuratore costituito in primo grado per detta società (cfr. pag. 6 del ricorso per cassazione), in asserita violazione dell’art. 291 c.p.c.; inoltre, tali atti processuali la ricorrente non dichiara di aver prodotto in questa sede (cfr. pag. 22 del ricorso), né specifica dove siano collocati nel fascicolo del procedimento. 6. Parimenti inammissibile è il secondo motivo. 7. Tale censura riguarda la medesima questione posta con il primo motivo di ricorso, ma in chiave di omessa pronuncia da parte della Corte di merito in ordine all’eccezione d’“Inammissibilità dell’appello sotto il profilo della validità della sua instaurazione”, che l’attuale ricorrente assume di aver sollevato, nel costituirsi in secondo grado, per la dedotta “Inesistenza della notificazione” originaria dell’atto di appello, sostenuta già nel primo motivo, deducendo, quindi, il “passaggio in giudicato della sentenza di primo grado” (cfr. in particolare pag. 11 del ricorso per cassazione). 8. Fermi i rilievi d’inammissibilità per difetto di autosufficienza già svolti in relazione al primo motivo (la ricorrente ha trascritto in ricorso solo le pagine della propria comparsa di costituzione in cui aveva sollevato detta eccezione), appare dirimente il rilievo che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali, perché è configurabile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito (così Cass. n. 3028/2020; e, in termini, cfr. e pluribus Cass. n. 6907/2024; n. 2606/2023; n. 32020/2019; n. 13716/2016; n. 22952/2015). 6. Il terzo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 7. Più nello specifico, è privo di fondamento nella parte in cui vi si deduce che erroneamente la Corte d’appello ha “ritenuto che la clausola sociale dovesse applicarsi automaticamente e non fosse soggetta a flessibilità sulla base delle effettive esigenze aziendali”. 7.1. L’art. 30 l. Regione Puglia n. 4/2010 ha sostituito integralmente l’art. 25 l. Regione Puglia n. 25/2007. In particolare, l’ora cit. 25, come sostituito, recita al comma 1: “Fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, la Regione, gli enti, le aziende e le società strumentali della Regione Puglia devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e, in ogni caso, nelle condizioni di contratto per l’affidamento di servizi l’assunzione a tempo indeterminato del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell’appalto nonché la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli”. 7.2. Ebbene, la Corte costituzionale, con la sent. n. 68/2011, per quanto qui interessa, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, quanto al comma 1 del sostituito art. 25 della legge della Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), limitatamente alle parole “a tempo indeterminato”, e quanto al comma 4 del medesimo art. 25, nella parte in cui prevede la stabilizzazione di personale della precedente impresa o società affidataria dell’appalto, senza alcuna forma selettiva (come già sinteticamente constatato dalla Corte territoriale); mentre ha dichiarato “inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, quanto ai commi 2, 3, 5 e 6 del sostituito art. 25” l. n. 25/2007. Come risulta dalla parte finale del § 12.2. della motivazione di tale sentenza, il Giudice delle leggi ha ritenuto che: L’art. 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, nel prevedere l’assunzione a tempo indeterminato anziché l’utilizzo del personale della precedente impresa o società affidataria dell’appalto, produce, come sostenuto dall’Avvocatura generale dello Stato, una violazione dell’art. 97 Cost. e delle richiamate norme interposte, sotto il profilo della “imparzialità dell’azione amministrativa e uniformità della stessa sul territorio nazionale”, nonché sotto il profilo del buon andamento . E la Corte costituzionale, nel delineare l’ambito della declaratoria di illegittimità costituzionale delle parti dell’articolo su specificate, ha avuto cura di precisare: Ferma restando l’applicazione, alle ipotesi previste dalle disposizioni impugnate, della “clausola sociale” in senso proprio, nei termini prescritti dalle norme e dai contratti collettivi vigenti, e in permanenza dell’affidamento in servizio . 8. Contrariamente, quindi, a quanto assume la ricorrente, tale intervento del Giudice costituzionale ha riguardato essenzialmente il profilo dell’assunzione del personale considerato nel cit. art. 25, comma 1, l. r. Puglia n. 25/2007, come sostituito dall’art. 30 L. r. Puglia n. 4/2010, e non anche la c.d. clausola sociale propriamente detta, in tale disposizione regionale sancita laddove è prevista “la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli”. Nel caso di specie, tuttavia, il “momento” dell’assunzione del lavoratore era già da tempo superato, essendo pacifico e incontestato che egli, provenendo dalla [OSCURATO:PERSONA]. s.r.l., fosse stato assunto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla società attuale ricorrente(in house della ASL Brindisi). Pertanto, condivisibilmente la Corte di merito ha reputato senz’altro operante in favore del lavoratore, una volta assunto, la “clausola sociale” in questione, nella specie, di matrice legale. 9. La stessa Corte, inoltre, ha accertato che all’art. 3, comma 2, lett. z, del disciplinare della gara per l’affidamento del servizio affidato poi alla società ricorrente era previsto che la ditta interessata all’appalto avrebbe dovuto impegnarsi, per quanto qui interessa, a garantire ai lavoratori le condizioni economiche e contrattuali già in essere, e che la stessa garanzia era espressamente contemplata anche all’art. 4 del capitolato tecnico (cfr. in extenso parte finale del § 2. della sua motivazione). 9.1. Inoltre, la Corte ha motivatamente constatato in che senso e su quali punti il contratto individuale stipulato tra le attuali parti in causa non risultava “pienamente conforme al predetto obbligo previsto dalla legge regionale e nei menzionati atti negoziali” (cfr. in extenso§ 3. della stessa motivazione). 10. Del resto, i relativi accertamenti fattuali non formano oggetto di specifiche censure della ricorrente. Quest’ultima, piuttosto, nella seconda parte del motivo in esame (che in realtà integra distinta censura) denuncia un “Vizio di motivazione della sentenza con riferimento all’art. 360 I comma n. 5 c.p.c. in ordine ad un punto decisivo della controversia, omesso, errato, illogico e contraddittorio esame e valutazione della precisa contestazione in ordine alla prova offerta dal ricorrente attuale resistente che è stata oggetto di discussione tra le parti avendo il Giudice dichiarato erroneamente non specificamente contestate le risultanze dei prospetti paga”. 11. Come anticipato, tale doglianza è inammissibile. 11.1. Al di là della difettosa, sovrabbondante e contraddittoria formulazione della censura (un esame non può essere “omesso” e nel contempo essere “errato, illogico e contraddittorio”), senz’altro non conforme al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. nel dettato da tempo vigente, appare risolutivo il rilievo che essa neppure è aderente all’effettiva motivazione resa dalla Corte territoriale sul punto in questione. La Corte, difatti, non ha giudicato “non specificamente contestate le risultanze dei prospetti paga”, come asserito dalla ricorrente, bensì, come premesso nella narrativa di questa ordinanza, ha ritenuto che “la quantificazione esposta nel ricorso sulla base delle risultanze dei prospetti paga” non era stata “specificamente contestata dalla parte convenuta”. In altre parole, la Corte si è così riferita, non già a dei separati conteggi dei quali la convenuta lamentava nella specie la “totale assenza” (cfr. pag. 20 del ricorso per cassazione), bensì ad una quantificazione direttamente esposta nel ricorso introduttivo del giudizio “in base alle risultanze dei prospetti paga” pacificamente prodotti, ma “non specificamente contestata dalla parte convenuta”. 12. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, delle spese in favore del controricorrente, spese da distrarre in favore del suo difensore, dichiaratosi anticipatario, e liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, spese distra tte in favore del difensore del controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza d
Sentenza Cassazione n. 01829/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris