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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2026

Cassazione n. 05615/2026

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eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 256 d.lvo n. 156 del 2006 perché in concorso con il Cai, titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA],iShao quale gestore di fatto, effettuavano un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, è manifestamente infondato tenuto conto che la qualifica di gestore di fatto dell'imputato è stata argomentata in ragione della circostanza, non contestata, che egli aveva fornito agli operanti tutte le informazioni sulla gestione della ditta sia la parte contabile che quella amministrativa, da cui la prova della gestione aziendale in capo al riporrente.

RitenutoVil secondo motivo di ricorso, che contesta la motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondato alla luce della congrua e non sindacabile motivazione resa dalla corte territoriale che ha escluso la tenuità dell'offesa in ragione del quantitativo di rifiuti speciale pericolosi e non contenuti in 13 sacchi; mentre il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondato sull'assenza di elementi positivi di valutazione e tenuto conto della gravità del fatto, non è specificatamente censurato, da cui l'inammissibilità per genericità e manifesta infondatezza tenuto conto che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ni favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] • • • estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 256 d.lvo n. 156 del 2006 perché in concorso con il Cai, titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA],iShao quale gestore di fatto, effettuavano un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, è manifestamente infondato tenuto conto che la qualifica di gestore di fatto dell'imputato è stata argomentata in ragione della circostanza, non contestata, che egli aveva fornito agli operanti tutte le informazioni sulla gestione della ditta sia la parte contabile che quella amministrativa, da cui la prova della gestione aziendale in capo al riporrente. RitenutoVil secondo motivo di ricorso, che contesta la motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondato alla luce della congrua e non sindacabile motivazione resa dalla corte territoriale che ha escluso la tenuità dell'offesa in ragione del quantitativo di rifiuti speciale pericolosi e non contenuti in 13 sacchi; mentre il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondato sull'assenza di elementi positivi di valutazione e tenuto conto della gravità del fatto, non è specificatamente censurato, da cui l'inammissibilità per genericità e manifesta infondatezza tenuto conto che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ni favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] • • • estensore