Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 40918/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( LIBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2019 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza dell'Il novembre 2019, con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice d'appello, ha confer- mato la sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città in data 9 aprile 2019, che l'aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile in relazione al delitto di cui all'art. 582 cod.pen., commesso neì confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 13 settembre 2011.

2. All'uopo, tramite il difensore, ha articolato cinque motivi.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato: si è fatta corretta applica- zione da parte del Tribunale degli artt. 159 e 160 cod.pen. (posto che le sospen- sioni della prescrizione operano alla stregua di parentesi nell'ambito del relativo decorso), di modo che, sommati al termine massimo di prescrizione del reato di cui all'art. 582 cod.pen., pari ad anni sette e mesi sei, i nove mesi e giorni venti- quattro di sospensione, la prescrizione medesima si è verificata il 5 gennaio 2020, quindi dopo la pronuncia della sentenza di appello (1'11 novembre 2019).

3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

In di- sparte la genericità del motivo di gravame formulato in punto di elemento psico- logico del reato, di modo che non vi era obbligo per il giudice di appello di rispon- dervi specificamente (Sez. 1, n. 4713 del 28/03/1996, Rv. 204548), va, comun- que, rilevato che dalla motivazione complessivamente rassegnata in sentenza (ed in particolare dai passaggi argomentativi di cui alla pagina 3, capoversi 4, 5, 6 e 7, della sentenza impugnata) emerge come si sia dato compiuto e condivisibile ragguaglio dell'esistenza in capo all'imputato della coscienza e volontà di cagio- nare alla parte offesa, con il pugno sferratogli, un'alterazione dell'integrità fisica.

3.3. Le censure di cui al terzo motivo (carenza di motivazione circa la prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio), in quanto non espressive di vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a soste- gno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere compren- sibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), tali da rilevare sotto il profilo della violazione di legge, non sono con- sentite.

Va qui ribadito che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod.proc.pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557).

3.4. Il quarto motivo (sussistenza dell'esimente della legittima difesa) è aspe- cifico e manifestamente infondato, in quanto sviluppa rilievi generici ed indeter- minati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame e, comunque, carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni, del tutto corrette in diritto, riportate dalla de- cisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849).

3.5. Pari aspecificità contrassegna il quinto motivo (circa l'an e il quantum del risarcimento del danno liquidato alla parte civile), poiché le deduzioni a sostegno nulla hanno addotto di concreto, ossia con riferimento alle evidenze fattuali emerse dagli atti di causa, per contrastare quanto affermato sul punto nella sen- tenza impugnata: ossia che «la condotta dell'imputato era stata causativa di danni nei confronti della parte civile» e che:« nell'appello non era stato con- testato l'importo liquidato».

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del4', ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannaM ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( LIBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2019 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza dell'Il novembre 2019, con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice d'appello, ha confer- mato la sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città in data 9 aprile 2019, che l'aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile in relazione al delitto di cui all'art. 582 cod.pen., commesso neì confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 13 settembre 2011. 2. All'uopo, tramite il difensore, ha articolato cinque motivi. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato: si è fatta corretta applica- zione da parte del Tribunale degli artt. 159 e 160 cod.pen. (posto che le sospen- sioni della prescrizione operano alla stregua di parentesi nell'ambito del relativo decorso), di modo che, sommati al termine massimo di prescrizione del reato di cui all'art. 582 cod.pen., pari ad anni sette e mesi sei, i nove mesi e giorni venti- quattro di sospensione, la prescrizione medesima si è verificata il 5 gennaio 2020, quindi dopo la pronuncia della sentenza di appello (1'11 novembre 2019). 3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In di- sparte la genericità del motivo di gravame formulato in punto di elemento psico- logico del reato, di modo che non vi era obbligo per il giudice di appello di rispon- dervi specificamente (Sez. 1, n. 4713 del 28/03/1996, Rv. 204548), va, comun- que, rilevato che dalla motivazione complessivamente rassegnata in sentenza (ed in particolare dai passaggi argomentativi di cui alla pagina 3, capoversi 4, 5, 6 e 7, della sentenza impugnata) emerge come si sia dato compiuto e condivisibile ragguaglio dell'esistenza in capo all'imputato della coscienza e volontà di cagio- nare alla parte offesa, con il pugno sferratogli, un'alterazione dell'integrità fisica. 3.3. Le censure di cui al terzo motivo (carenza di motivazione circa la prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio), in quanto non espressive di vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a soste- gno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere compren- sibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), tali da rilevare sotto il profilo della violazione di legge, non sono con- sentite. Va qui ribadito che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod.proc.pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557). 3.4. Il quarto motivo (sussistenza dell'esimente della legittima difesa) è aspe- cifico e manifestamente infondato, in quanto sviluppa rilievi generici ed indeter- minati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame e, comunque, carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni, del tutto corrette in diritto, riportate dalla de- cisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849). 3.5. Pari aspecificità contrassegna il quinto motivo (circa l'an e il quantum del risarcimento del danno liquidato alla parte civile), poiché le deduzioni a sostegno nulla hanno addotto di concreto, ossia con riferimento alle evidenze fattuali emerse dagli atti di causa, per contrastare quanto affermato sul punto nella sen- tenza impugnata: ossia che «la condotta dell'imputato era stata causativa di danni nei confronti della parte civile» e che:« nell'appello non era stato con- testato l'importo liquidato». 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del4', ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannaM ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]