Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39983/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 BESMIR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

Nessun difensore presente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato quella emessa dal Tribunale di Modena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicato responsabile di concorso in tentato furto aggravato e condannato alla pena di un anno sei mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa.

2. Nei confronti del provvedimento ha proposto ricorso il Gjinaj a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi.

Con un primo lamenta il vizio della motivazione per essere la stessa omessa in relazione ai motivi di gravame attinenti alla mancanza di prova della responsabilità dell'imputato.

Con un secondo censura la violazione della legge penale perché la Corte di appello ha confermato il trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice, e quindi ribadito il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, valorizzando i medesimi elementi soggettivi di demerito, peraltro non considerando che lo Gjinaj è gravato da un solo, aspecifico e non recente, precedente penale. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha reso puntuale e compiuta motivazione in replica ai rilievi proposti dall'appellante.

L'odierno ricorrente aveva rappresentato che le prove non erano sufficienti a sostenere il giudizio di responsabilità perché non era stato indicato il lasso temporale nel quale l'imputato, unitamente ad altro soggetto rimasto sconosciuto, si era trattenuto nel cortile della palazzina dove era stato visto entrare da personale della Questura di Modena e all'interno della quale era posto l'appartamento nel quale si era introdotto qualcuno in assenza degli occupanti; perché l'imputato non era stato visto accedere all'appartamento in questione e le persone offese avevano espresso solo congetture affermando che i ladri erano scappati sentendole rientrare.

La Corte di appello ha puntualizzato che dagli atti di P.G. risulta che l'imputato ed altro soggetto erano stati visti intorno alle ore 19,20 e che erano stati seguiti per qualche minuto; erano stati visti nascondere le biciclette con le quali erano stati osservati transitare a lenta andatura guardando le palazzine vicine, occultandole dietro a dei cassonetti per poi portarsi a piedi davanti alla palazzina del civico 13 ed entrare nel cortile della stessa; che alle ore 19,40, proprio nell'orario che le persone offese avevano indicato come quello in cui avevano fatto rientro in casa, i due erano stati visti uscire dalla palazzina, recuperare le bicilette e allontanarsi; che la concomitanza dell'arrivo delle persone offese e dell'abbandono del posto da parte di coloro che erano entrati abusivamente nell'appartamento era dimostrata dal fatto che le persone offese avevano visto al loro arrivo e dall'esterno che la porta finestra della terrazza era regolarmente chiusa mentre una volta entrate l'avevano trovata spalancata.

A ciò la Corte di appello ha associato, componendo un quadro complessivo nel quale i plurimi elementi si integrano e correlano in modo del tutto razionale, tenendo altresì conto anche dell'atteggiamento tenuto dai due prima di fare ingresso nel menzionato cortile, di quello tenuto dopo alla vista dei poliziotti (fuga, riuscita solo al complice rimasto ignoto), del possesso di strumenti atti allo scasso e a muoversi nel buio.

Manifestamente infondata è quindi la censura avanzata dal ricorrente, che tiene in non cale la estesa e approfondita motivazione con la quale la Corte di appello ha respinto i rilievi critici dell'impugnazione.

3.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.

Per giustificare sia la quantificata pena base sia il diniego delle attenuanti generiche la Corte di appello ha evidenziato quelli che a suo avviso sono 'concreti e significativi elementi di demerito', tra i quali ha citato, con pertinenza e precisione, tanto denunce ed arresti che il singolo precedente penale, specificandone anche la natura.

A ciò ha aggiunto il grado di avanzamento che il tentativo di furto aveva raggiunto verso la consumazione.

Orbene, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem".

Ad esempio, è ben possibile fare riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto per determinare la pena in misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275904 - 03).

Quanto alla sospensione condizionale della pena, oltre a valere il principio appena rammentato, nel caso di specie è decisivo che la Corte di appello abbia rinvenuto un divieto legale alla sua concessione, derivante dal fatto che l'imputato ne aveva già goduto e che la pena inflitta porta quella complessiva ad eccedere il limite previsto dall'art. 163 cod. pen.

Su tale rilievo il ricorrente non ha formulato alcuna censura.

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso nella camera di consiglio dell'8.9;021, [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 BESMIR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. Nessun difensore presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato quella emessa dal Tribunale di Modena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicato responsabile di concorso in tentato furto aggravato e condannato alla pena di un anno sei mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa. 2. Nei confronti del provvedimento ha proposto ricorso il Gjinaj a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi. Con un primo lamenta il vizio della motivazione per essere la stessa omessa in relazione ai motivi di gravame attinenti alla mancanza di prova della responsabilità dell'imputato. Con un secondo censura la violazione della legge penale perché la Corte di appello ha confermato il trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice, e quindi ribadito il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, valorizzando i medesimi elementi soggettivi di demerito, peraltro non considerando che lo Gjinaj è gravato da un solo, aspecifico e non recente, precedente penale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha reso puntuale e compiuta motivazione in replica ai rilievi proposti dall'appellante. L'odierno ricorrente aveva rappresentato che le prove non erano sufficienti a sostenere il giudizio di responsabilità perché non era stato indicato il lasso temporale nel quale l'imputato, unitamente ad altro soggetto rimasto sconosciuto, si era trattenuto nel cortile della palazzina dove era stato visto entrare da personale della Questura di Modena e all'interno della quale era posto l'appartamento nel quale si era introdotto qualcuno in assenza degli occupanti; perché l'imputato non era stato visto accedere all'appartamento in questione e le persone offese avevano espresso solo congetture affermando che i ladri erano scappati sentendole rientrare. La Corte di appello ha puntualizzato che dagli atti di P.G. risulta che l'imputato ed altro soggetto erano stati visti intorno alle ore 19,20 e che erano stati seguiti per qualche minuto; erano stati visti nascondere le biciclette con le quali erano stati osservati transitare a lenta andatura guardando le palazzine vicine, occultandole dietro a dei cassonetti per poi portarsi a piedi davanti alla palazzina del civico 13 ed entrare nel cortile della stessa; che alle ore 19,40, proprio nell'orario che le persone offese avevano indicato come quello in cui avevano fatto rientro in casa, i due erano stati visti uscire dalla palazzina, recuperare le bicilette e allontanarsi; che la concomitanza dell'arrivo delle persone offese e dell'abbandono del posto da parte di coloro che erano entrati abusivamente nell'appartamento era dimostrata dal fatto che le persone offese avevano visto al loro arrivo e dall'esterno che la porta finestra della terrazza era regolarmente chiusa mentre una volta entrate l'avevano trovata spalancata. A ciò la Corte di appello ha associato, componendo un quadro complessivo nel quale i plurimi elementi si integrano e correlano in modo del tutto razionale, tenendo altresì conto anche dell'atteggiamento tenuto dai due prima di fare ingresso nel menzionato cortile, di quello tenuto dopo alla vista dei poliziotti (fuga, riuscita solo al complice rimasto ignoto), del possesso di strumenti atti allo scasso e a muoversi nel buio. Manifestamente infondata è quindi la censura avanzata dal ricorrente, che tiene in non cale la estesa e approfondita motivazione con la quale la Corte di appello ha respinto i rilievi critici dell'impugnazione. 3.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Per giustificare sia la quantificata pena base sia il diniego delle attenuanti generiche la Corte di appello ha evidenziato quelli che a suo avviso sono 'concreti e significativi elementi di demerito', tra i quali ha citato, con pertinenza e precisione, tanto denunce ed arresti che il singolo precedente penale, specificandone anche la natura. A ciò ha aggiunto il grado di avanzamento che il tentativo di furto aveva raggiunto verso la consumazione. Orbene, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem". Ad esempio, è ben possibile fare riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto per determinare la pena in misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275904 - 03). Quanto alla sospensione condizionale della pena, oltre a valere il principio appena rammentato, nel caso di specie è decisivo che la Corte di appello abbia rinvenuto un divieto legale alla sua concessione, derivante dal fatto che l'imputato ne aveva già goduto e che la pena inflitta porta quella complessiva ad eccedere il limite previsto dall'art. 163 cod. pen. Su tale rilievo il ricorrente non ha formulato alcuna censura. 4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso nella camera di consiglio dell'8.9;021, [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39983/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris