CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03690/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Brescia del 29 novembre 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Bergamo il 26 gennaio 2022, ha revocato la confisca disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando per resto la condanna del medesimo alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione, in relazione a più episodi del reato ex art. 81 cod. pen. e 8 del d. Igs. n. 74 del 2000. Fatti commessi dall'imputato quale titolare dell'omonima impresa individuale negli anni 2014, 2015, 2016 in Roto d'Imagna. Rilevato che l'unico motivo del presente ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, invero in termini non specifici, una non consentita rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato gli accertamenti della Guardia di Finanza, da cui è emerso che [OSCURATO:PERSONA], titolare di una ditta priva di automezzi, non ha svolto le prestazioni indicate nelle false fatture emesse tra il 2014 e il 2016 nei confronti della Ristombimbo di [OSCURATO:PERSONA] e della M.F. di [OSCURATO:PERSONA]. Evidenziato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Osservato che, contrariamente a quanto richiesto dalla difesa, non può essere operata la declaratoria di intervenuta prescrizione del reato limitatamente all'annualità 2014, dovendosi considerare che la prescrizione massima del reato contestato si computa in 10 anni ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000, introdotto dal decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, per cui, coincidendo la data di consumazione della condotta con la data di emissione dell'ultima fattura dell'anno di riferimento, ossia il 31 dicembre 2014, il relativo termine decennale, anche tenuto conto dei 189 giorni di sospensione, è maturato il 9 luglio 2025, ossia dopo la data di emissione della sentenza impugnata. Né rileva la circostanza che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, dep. 2016, Rv. 266172). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ott