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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 30668/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Trento, con sentenza del 22/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trento, in data 11/09/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]'ETA Luca, in relazione ai reati di cui agli artt. 494 e 640 cod. pen..

Proponeva ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: I) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, con particolare riguardo all'attendibilità della p.o.; II) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

I motivi sono inammissibili.

Le doglianze difensive, non sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, pertanto, devono considerarsi non specifici oltre che manifestamente infondati.

La mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596).

In effetti, quanto al primo motivo, il ricorrente censura il giudizio di colpevolezza perché sarebbe fondato soltanto sulle dichiarazioni della p.o., ma la Corte di Appello, con gli argomenti esposti in motivazione (v. pagg. 5 - 7 della sentenza impugnata), ha ampiamente chiarito come le dichiarazioni rese dall'Ahmed, persona offesa non costituitasi parte civile, già di per sé chiare ed inequivoche, trovassero molteplici riscontri non solo nelle dichiarazioni della teste Grassi, presente al momento della stipula del contratto di locazione e della consegna della somma di denaro, ma anche in quelle del teste Bonmassar, effettivo proprietario di casa.

Non è riscontrabile alcun vizio di motivazione né alcuna violazione di legge nemmeno in relazione alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., in quanto i giudici di merito, facendo riferimento alla personalità dell'imputato desunta dai precedenti penali, anche specifici, dall'assenza di resipiscenza e di restituzione delle somme ingiustamente ottenute nonché sottolineando le modalità dei fatti da cui si evince la non modesta scaltrezza e la totale indifferenza per le altrui esigenze primarie di vita, hanno correttamente motivato il diniego, riferendosi agli elementi, considerati preponderanti, di cui all'art. 133 cod. pen. Ed infatti, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269).

Non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marígliano, Rv. 279549 - 02).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen., valul:ati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma, 1/06/2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Trento, con sentenza del 22/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trento, in data 11/09/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]'ETA Luca, in relazione ai reati di cui agli artt. 494 e 640 cod. pen.. Proponeva ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: I) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, con particolare riguardo all'attendibilità della p.o.; II) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche. I motivi sono inammissibili. Le doglianze difensive, non sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, pertanto, devono considerarsi non specifici oltre che manifestamente infondati. La mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596). In effetti, quanto al primo motivo, il ricorrente censura il giudizio di colpevolezza perché sarebbe fondato soltanto sulle dichiarazioni della p.o., ma la Corte di Appello, con gli argomenti esposti in motivazione (v. pagg. 5 - 7 della sentenza impugnata), ha ampiamente chiarito come le dichiarazioni rese dall'Ahmed, persona offesa non costituitasi parte civile, già di per sé chiare ed inequivoche, trovassero molteplici riscontri non solo nelle dichiarazioni della teste Grassi, presente al momento della stipula del contratto di locazione e della consegna della somma di denaro, ma anche in quelle del teste Bonmassar, effettivo proprietario di casa. Non è riscontrabile alcun vizio di motivazione né alcuna violazione di legge nemmeno in relazione alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., in quanto i giudici di merito, facendo riferimento alla personalità dell'imputato desunta dai precedenti penali, anche specifici, dall'assenza di resipiscenza e di restituzione delle somme ingiustamente ottenute nonché sottolineando le modalità dei fatti da cui si evince la non modesta scaltrezza e la totale indifferenza per le altrui esigenze primarie di vita, hanno correttamente motivato il diniego, riferendosi agli elementi, considerati preponderanti, di cui all'art. 133 cod. pen. Ed infatti, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269). Non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marígliano, Rv. 279549 - 02). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen., valul:ati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 1/06/2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
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