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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04683/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] premesso che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza in data sentenza del 17 marzo 2022 della Corte di Appello di Potenza che ha confermato la decisione con la quale il G.u.p. del Tribunale di Potenza ne aveva affermato la responsabilità per il reato di cui agli artt. 612 e 416-bis.1 cod. pen. e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale sono state addotte la violazione della legge penale e il vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità per il menzionato delitto aggravato - è generico e versato in fatto, poiché in maniera del tutto assertiva ha censurato la valutazione di attendibilità della persona offesa e assunto che erroneamente se ne sarebbe ritenuto riscontrato il narrato (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), prospettando poi un diverso apprezzamento del compendio probatorio (anzitutto delle dichiarazioni della stessa offesa) senza denunciare compiutamente (bensì per il tramite di richiami parziali) il travisamento della e così negando irritualmente la sussistenza degli elementi costitutivi del reato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); e, quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è del tutto generico poiché ha assunto che il Giudice dell'impugnazione avrebbe omesso ogni valutazione sulla sussistenza della circostanza aggravante, senza tuttavia neppure prospettare quali allegazioni mosse sul punto con il gravame non sarebbero state apprezzate (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161 - 01), il che rende superflua ogni altra considerazione; considerato che, in relazione al secondo motivo di ricorso - con il quale sono state addotte la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - la sentenza impugnata ha indicato gli elementi contemplati dall'art. 133 cod. pen. (la negativa personalità dell'imputata, tratta dal suo precedente penale, le modalità della condotta minacciata) alla luce dei quali ha ritenuto congrua la pena e ha escluso la sussistenza di elementi da apprezzare positivamente per la concessione delle attenuanti generiche (che la difesa non ha neppure addotto di aver prospettato), così dando compiutamente conto degli dati sulla scorta dei quali ha esercitato il proprio potere discrezionale, sottratto dunque al sindacato di questa Corte (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto che: - pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso - che non può essere elisa da quanto esposto dalla difesa nella memoria in data 23 dicembre 2022 -, cui consegue ex art.616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] premesso che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa il 28 maggio 2021 con la quale la Corte di appello di Bari - per quel che qui rileva, ne ha confermato la condanna per i delitti di istigazione alla corruzione e furto aggravato (rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio a cagione della declaratoria di estinzione della contravvenzione di cui all'art. 186, comma 7, Cod. strada); considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali è stata denunciata la violazione della legge penale in relazione rispettivamente al reato di istigazione alla corruzione e di furto aggravato, fungi dal muovere compiute censure alla decisione impugnata, si sono limitati a reiterare il medesimo ordine di doglianze già disattese dalla Corte territoriale conformemente alla giurisprudenza di questa Corte .(cfr., quanto al primo delitto, Sez. 6, n. 46494 del 23/10/2019, Faleburle, Rv. 277680 - 01; a proposito del secondo reato, Sez. 6, n. 5228 del 15/03/1993, Masella, Rv. 194037 - 01, e già Sez. 2, n. 7772 del 07/06;1972, Dugo, Rv. 122391 - 01) e a prospettare un diverso apprezzamento del compendio probatorio, senza neppure assumerne il travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 dei 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] premesso che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza in data sentenza del 17 marzo 2022 della Corte di Appello di Potenza che ha confermato la decisione con la quale il G.u.p. del Tribunale di Potenza ne aveva affermato la responsabilità per il reato di cui agli artt. 612 e 416-bis.1 cod. pen. e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale sono state addotte la violazione della legge penale e il vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità per il menzionato delitto aggravato - è generico e versato in fatto, poiché in maniera del tutto assertiva ha censurato la valutazione di attendibilità della persona offesa e assunto che erroneamente se ne sarebbe ritenuto riscontrato il narrato (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), prospettando poi un diverso apprezzamento del compendio probatorio (anzitutto delle dichiarazioni della stessa offesa) senza denunciare compiutamente (bensì per il tramite di richiami parziali) il travisamento della e così negando irritualmente la sussistenza degli elementi costitutivi del reato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); e, quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è del tutto generico poiché ha assunto che il Giudice dell'impugnazione avrebbe omesso ogni valutazione sulla sussistenza della circostanza aggravante, senza tuttavia neppure prospettare quali allegazioni mosse sul punto con il gravame non sarebbero state apprezzate (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161 - 01), il che rende superflua ogni altra considerazione; considerato che, in relazione al secondo motivo di ricorso - con il quale sono state addotte la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - la sentenza impugnata ha indicato gli elementi contemplati dall'art. 133 cod. pen. (la negativa personalità dell'imputata, tratta dal suo precedente penale, le modalità della condotta minacciata) alla luce dei quali ha ritenuto congrua la pena e ha escluso la sussistenza di elementi da apprezzare positivamente per la concessione delle attenuanti generiche (che la difesa non ha neppure addotto di aver prospettato), così dando compiutamente conto degli dati sulla scorta dei quali ha esercitato il proprio potere discrezionale, sottratto dunque al sindacato di questa Corte (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto che: - pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso - che non può essere elisa da quanto esposto dalla difesa nella memoria in data 23 dicembre 2022 -, cui consegue ex art.616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] premesso che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa il 28 maggio 2021 con la quale la Corte di appello di Bari - per quel che qui rileva, ne ha confermato la condanna per i delitti di istigazione alla corruzione e furto aggravato (rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio a cagione della declaratoria di estinzione della contravvenzione di cui all'art. 186, comma 7, Cod. strada); considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali è stata denunciata la violazione della legge penale in relazione rispettivamente al reato di istigazione alla corruzione e di furto aggravato, fungi dal muovere compiute censure alla decisione impugnata, si sono limitati a reiterare il medesimo ordine di doglianze già disattese dalla Corte territoriale conformemente alla giurisprudenza di questa Corte .(cfr., quanto al primo delitto, Sez. 6, n. 46494 del 23/10/2019, Faleburle, Rv. 277680 - 01; a proposito del secondo reato, Sez. 6, n. 5228 del 15/03/1993, Masella, Rv. 194037 - 01, e già Sez. 2, n. 7772 del 07/06;1972, Dugo, Rv. 122391 - 01) e a prospettare un diverso apprezzamento del compendio probatorio, senza neppure assumerne il travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 dei 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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