CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023
Cassazione n. 08410/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA, /)y dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale Ordinario di Roma per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 otl:obre 1990, n. 309, riqualificato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Ritenuto che i motivi dedotti (vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato agli operanti nell'immediatezza dei fatti rispetto alle diverse dichiarazioni rese in sede di convalida dell'arresto, nonché vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle modalità di confezionamento dello stupefacente) non sono consentiti in questa sede perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che ripropongono le medesime censure articolate in sede di merito ed analiticamente affrontate dalla Corte di appello, con un percorso argomentativo congruo, logico e non contraddittorio, nonché coerente con gli elementi in fatto e i principi di diritto più volte affermati da questa Corte (pp. 3-4). In particolare, in tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese, nell'immediatezza dei fatti, alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini sono pienamente utilizzabili, purché verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi, da parte dell'autorità di polizia (Sez. 2, n. 41705 del 28/06/23, Rv. 285110); che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (p.5), non rinvenendosi nel ricorso alcun previo confronto, né una effettiva critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore