CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 novembre 2021
Cassazione n. 06992/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Monza pronunciata in data 14 maggio 2018. 2. Deduce, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena e al diniego di riconoscimento del fatto di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 3. Il ricorso è inammissibile perché non si coniuga con la decisione. La Corte d'appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità per tardività e il ricorrente non censura tale preliminare questione che preclude, in ogni caso, la valutazione dei motivi proposti che attengono al merito. Tale decisione è, peraltro, corretta. Il termine per l'impugnazione, pari a quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni indicati per il deposito della motivazione della sentenza del Tribunale di Monza, nella specie puntualmente rispettato, spirava, tenuto conto della sospensione per il periodo feriale, il 12/09/2018, giorno non festivo (mercoledì). Ai fini del computo dei termini durante il periodo di sospensione feriale il 'dies a quò va fissato nel 10 settembre (e 'non computatur'), con la conseguenza che il successivo giorno 12 va utilmente calcolato (Sez. 5, n. 5624 del 05/12/2014, Rv. 262229 - 01; Sez. 1, n. 11 del 27/11/2012, Boumari, Rv. 254209; Sez. 4, n. 43404 del 07/10/2010, Cacchiani, Rv. 248941). Ora tenuto conto che la sentenza del Tribunale di Monza, pronunciata in data 14 maggio 2018, con termine di giorni quarantacinque, era stata depositata nel rispetto dei termini, l'appello risulta essere stato depositato il 13/09/2018, giorno successivo all'ultimo utile per la proposizione del gravame (12/09/2018). 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26 novembre 2021 Il consi sten so re [OSCURATO:PERSONA] uela ai Luca R cci DE