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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 ottobre 2024

Cassazione n. 34280/2024

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7038-2022 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Palermo, [OSCURATO:PERSONA] n. 52, in persona dei suoi soci amministratori e legali rappresentanti pro tempore, unitamente e disgiuntamente tra loro, [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], e [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ed elettivamente domiciliata in Roma, in via [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA].

Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato in Messina, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] viaEttore [OSCURATO:PERSONA] n. 148. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 30/2022, pubblicata il 12/01/2022, notificata il 13.01.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con tre autonomi atti di citazione, notificati in data 19.09.1994, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di curatore del [OSCURATO:PERSONA] della s.d.f.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], degli stessi soci, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiedeva - ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 c.c. e 66 L.F. -la revoca ovvero l’inefficacia: (a) del contratto di utilizzo area demaniale e di servizi stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la società convenuta, con scrittura privata del 12.10.1989, registrata il 27.10.1989, avente ad oggetto l’utilizzazione di una porzione di area demaniale destinata ad impianti turisticobalneari;(b) del contratto pubblico di vendita stipulato tra le parti in data 12.10.1989,avente ad oggetto un appartamento di nuova costruzione sito nel Comune di Furnari; (c) del contratto pubblico di vendita stipulato tra le parti in data 12.10.1989, avente ad oggetto una bottega di nuova costruzione con annessi portico eterreno siti nel Comune di Furnari. 2.Riuniti i giudizi iscrittiai n n. 1968/1994 e 1969/1994 a quello portante il n. 1967/1994 R.G., il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 877/13, emessa in data 29.04.2013 edepositata in data 30.04.2013, rigettava le domande proposte dalla Curatela attrice. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del curatore [OSCURATO:PERSONA], proponeva dunque appello avverso lapredetta sentenza.

3. La Corte di appello con la sentenza qui ricorsa per cassazione e, n ella resistenza della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e C.,e dopo aver disposto consulenza tecnica d’ufficio (al fine di determinare, con metodo sintetico comparativo, il valore di mercato degli immobili oggetto della revocatoria ordinaria), ha accolto il gravame.

2. La sentenza, pubblicata il12.1.2022, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt.2901 e 2697 c.c., e della L. Fall., art. 66.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. , vecchia formulazione, in vigore nel 1990.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., e della L. Fall., art. 66., sul rilievo che laCorte messinese avrebbe“ritenuto di discostarsi dal consolidato orientamento della Suprema Corte e, appiattendosi inspiegabilmente alle temerarie deduzioni della Curatela, con una sentenza sostanzialmente fondata, in assenza di altre motivazioni degne di pregio giuridico, solo su una abnorme, a tacer d’altro, applicazione dell’art. 115 c.p.c.”avrebbe accolto le domande dell’appellante e revocato gli atti di trasferimento in questione.

4. Il quarto mezzo deduce, ai sensi dell’art. dell’art. 360 cpc n.4, la “nullità’ della sentenza per assenza di motivazione – violazione dell’art. 360 n. 5: omessa pronuncia su un fatto decisivo”, sul rilievo che la sentenza impugnata non avrebbe comunque argomentato in merito al rigetto della eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., lungamente spiegata e motivata dall’appellata, odierna ricorrente.

5. Occorre prendere atto che, in prossimità dell’udienza camerale, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rinuncia debitamente accettata dal [OSCURATO:PERSONA] controricorrente.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, senza pronuncia di condanna sulle spese, né sussistendo i presupposti per disporre il cd. raddo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7038-2022 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Palermo, [OSCURATO:PERSONA] n. 52, in persona dei suoi soci amministratori e legali rappresentanti pro tempore, unitamente e disgiuntamente tra loro, [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], e [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ed elettivamente domiciliata in Roma, in via [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato in Messina, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] viaEttore [OSCURATO:PERSONA] n. 148. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 30/2022, pubblicata il 12/01/2022, notificata il 13.01.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con tre autonomi atti di citazione, notificati in data 19.09.1994, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di curatore del [OSCURATO:PERSONA] della s.d.f.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], degli stessi soci, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiedeva - ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 c.c. e 66 L.F. -la revoca ovvero l’inefficacia: (a) del contratto di utilizzo area demaniale e di servizi stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la società convenuta, con scrittura privata del 12.10.1989, registrata il 27.10.1989, avente ad oggetto l’utilizzazione di una porzione di area demaniale destinata ad impianti turisticobalneari;(b) del contratto pubblico di vendita stipulato tra le parti in data 12.10.1989,avente ad oggetto un appartamento di nuova costruzione sito nel Comune di Furnari; (c) del contratto pubblico di vendita stipulato tra le parti in data 12.10.1989, avente ad oggetto una bottega di nuova costruzione con annessi portico eterreno siti nel Comune di Furnari. 2.Riuniti i giudizi iscrittiai n n. 1968/1994 e 1969/1994 a quello portante il n. 1967/1994 R.G., il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 877/13, emessa in data 29.04.2013 edepositata in data 30.04.2013, rigettava le domande proposte dalla Curatela attrice. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del curatore [OSCURATO:PERSONA], proponeva dunque appello avverso lapredetta sentenza. 3. La Corte di appello con la sentenza qui ricorsa per cassazione e, n ella resistenza della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e C.,e dopo aver disposto consulenza tecnica d’ufficio (al fine di determinare, con metodo sintetico comparativo, il valore di mercato degli immobili oggetto della revocatoria ordinaria), ha accolto il gravame. 2. La sentenza, pubblicata il12.1.2022, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt.2901 e 2697 c.c., e della L. Fall., art. 66. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. , vecchia formulazione, in vigore nel 1990. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., e della L. Fall., art. 66., sul rilievo che laCorte messinese avrebbe“ritenuto di discostarsi dal consolidato orientamento della Suprema Corte e, appiattendosi inspiegabilmente alle temerarie deduzioni della Curatela, con una sentenza sostanzialmente fondata, in assenza di altre motivazioni degne di pregio giuridico, solo su una abnorme, a tacer d’altro, applicazione dell’art. 115 c.p.c.”avrebbe accolto le domande dell’appellante e revocato gli atti di trasferimento in questione. 4. Il quarto mezzo deduce, ai sensi dell’art. dell’art. 360 cpc n.4, la “nullità’ della sentenza per assenza di motivazione – violazione dell’art. 360 n. 5: omessa pronuncia su un fatto decisivo”, sul rilievo che la sentenza impugnata non avrebbe comunque argomentato in merito al rigetto della eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., lungamente spiegata e motivata dall’appellata, odierna ricorrente. 5. Occorre prendere atto che, in prossimità dell’udienza camerale, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rinuncia debitamente accettata dal [OSCURATO:PERSONA] controricorrente. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, senza pronuncia di condanna sulle spese, né sussistendo i presupposti per disporre il cd. raddo
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