CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13680/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen., deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, computo della recidiva e misura della pena superiore al minimo. 2. Il ricorso è inammissibile. In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. Nello specifico, la Corte d'appello ha ragionevolmente escluso la rilevanza attenuante dello stato di agitazione emotiva dell'imputato, poiché conseguente alla sua condizione di ebbrezza ed all'aggressione da lui compiuta verso la propria moglie; ed ha rilevato la progressione della sua attitudine criminale, perciò coerentemente giustificando il riconoscimento della recidiva. In questo modo, inequivocamente, seppur implicitamente, ha giustificato altresì il riconoscimento di una pena sì superiore al minimo, ma ben lontana anche dal medio edittale (giova ricordare che una specifica spiegazione sul punto è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale: (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, i