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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 15222/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 21134-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti– avverso la sentenza n. 177/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/02/2021 R.G.N. 572/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio [OSCURATO:PERSONA] complementare [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.21134/2021 Cron.

Rep.

Ud.23/04/2024 CC del23/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza impugnata, respingeva il gravame del Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze (di seguito Fondo) avverso la decisione del Tribunale di Firenze che, in accoglimento del ricorso degli odierni controricorrenti, aveva dichiarato il diritto dei medesimi alla riliquidazione della pensione complementare a carico del Fondo nella misura dell’85% in luogo dell’82% della retribuzione pensionabile, con condanna al pagamento delle differenze mensili a tale titolo maturate sui trattamenti erogati.

2. A fondamento del decisum, per quanto qui solo interessa, la Corte territoriale osservava come andasse applicata la «percentuale» prevista dalla disposizione dello Statuto del Fondo per la qualifica che i lavoratori rivestivano al momento del pensionamento (Quadri di III o di IV livello), non potendo invece esplicare effetti previdenziali la soppressa qualifica di funzionario.

Per altro verso, la corte territoriale ha ritenuto che la pretesa dei pensionati alla riliquidazione della pensione non si basasse su fatti diversi da quelli costitutivi del diritto a pensione, trattandosi della corretta quantificazione di un beneficio nell’an incontestato, sicché, non essendo predicabile un autonomo diritto alla riliquidazione della pensione, andava escluso un autonomo termine prescrizionale per la prestazione, essendo possibile al più una prescrizione dei singoli ratei.

3. Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso il Fondo con due motivi, cui hanno resistito i pensionati in epigrafe, con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

4. Nelle more del giudizio di legittimità, il Fondo ricorrente ha depositato atto di rinuncia, con accettazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per intervenuta conciliazione della lite; residuava la posizione del solo lavoratore [OSCURATO:PERSONA].

5. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in Camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]

6. Preliminarmente deve essere dichiarato estinto il giudizio tra il Fondo e i controricorrenti suindicati (con esclusione di [OSCURATO:PERSONA]) per intervenuta rinuncia del ricorso; avendo, peraltro, i controricorrenti accettato la rinuncia, non si provvede, tra le predette parti, sulle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod.proc.civ.

7. In relazione alla restante posizione del sig. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, il Fondo ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 cod.civ. relativamente all’interpretazione dell’art. 18, comma 1, dello Statuto del 1996 in combinato disposto con l’art. 2, comma 1, del [OSCURATO:PERSONA] 1991, il settimo capoverso della premessa del [OSCURATO:PERSONA] del 1995, l’art. 3, commi 2, 11 e 13, dell’[OSCURATO:PERSONA] del 1998, l’art. 66, commi 1, 9 e 12, del [OSCURATO:PERSONA] del 1999, l’art. 1, comma 1, CIA 2003.

8. In estrema sintesi, il Fondo ritiene che l’interpretazione sistematica delle fonti indicate imponeva di ritenere che agli iscritti al Fondo già aventi qualifica di funzionario ai sensi della contrattazione collettiva e successivamente inquadrati nella qualifica di quadro direttivo di 3 o di 4 livello, in virtù della tabella di equiparazione sancita dall’art. 11 del CCNL 1999 e dall’art. 1 CIA del 2003, fosse applicabile l’aliquota dell’82% prevista dallo Statuto per i dipendenti con qualifica di funzionario.

9. Il motivo è infondato.

10. La fattispecie all’attenzione del Collegio è sovrapponibile, quanto agli aspetti di rilievo, ad altre già esaminate da questa Corte (Cass. n. 3309 del 2018; Cass. n. 20030, 23286 del 2019; Cass. 35696, 35706, 35713 del 2023).

Si è osservato che «il tenore letterale dell’art. 18 dello Statuto del Fondo è inequivocabile nella parte in cui prevede espressamente che le prestazioni annue tempo per tempo erogate dall’A.G.O saranno integrate dal Fondo fino a raggiungere complessivamente le seguenti percentuali della retribuzione pensionabile di cui all’art. 28 goduta dall’iscritto al momento della cessazione dal servizio: 85% per i quadri, gli impiegati, i subalterni e gli ausiliari, 82% per i funzionari e 78% per i dirigenti»; in particolare, i precedenti citati hanno precisato come non fosse significativo il riferimento operato dalla difesa dei Fondo al fatto che gli «ex funzionari», pur assumendo per effetto del nuovo sistema di inquadramento della contrattazione collettiva la qualifica di [OSCURATO:PERSONA] di 3 o 4 livello, avessero, comunque, mantenuto il medesimo trattamento economico. 11.

Per il Fondo, da tale circostanza doveva dedursi che il cambio di qualifica non giustificava la rivendicazione della percentuale dell’85% della retribuzione pensionabile prevista per i Quadri ai fini del calcolo della prestazione complementare, dovendo, invece, continuare ad applicarsi quella dell’82% prevista, dall’art. 18 dello Statuto, per i dipendenti con qualifica di Funzionario; la Corte, di contro, ha giudicato irrilevante una tale distinzione perché «l’invocata norma statutaria fa riferimento, ai fini che qui interessano della individuazione della percentuale da applicare per il calcolo delle prestazioni integrative, alla categoria di appartenenza al momento della cessazione dal servizio, senza ulteriori distinzioni, per cui l’interpretazione letterale della stessa disposizione conduce al risultato cui sono già pervenuti i giudici del merito».

12. L’esito interpretativo, rispettoso dei canoni legali di esegesi, va qui ulteriormente confermato, con tutto quanto consegue in termini di rigetto del motivo.

13. Con il secondo motivo di ricorso il Fondo lamenta violazione degli artt. 2934, 2946 e 2948 c.c., per avere la corte territoriale respinto l’eccezione di prescrizione del diritto alla riliquidazione della pensione complementare. [OSCURATO:PERSONA] assume la prescrizione decennale del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico complementare che deduce essere di natura retributiva (e non previdenziale) e, come tale, disponibile e prescrittibile.

La tesi, in sostanza, vorrebbe che la «rideterminazione» della misura della pensione sia soggetta al decennio, nel senso che, se non richiesta nei dieci anni successivi alla maturazione della pensione, non sarebbe più discutibile e, quindi, non sarebbero neppure rideterminabili i ratei ricadenti nel decennio a ritroso dalla domanda; in altre parole, non si applicherebbe, con riferimento al trattamento pensionistico integrativo, il principio generale che riguarda la materia pensionistica in base al quale la prescrizione opera esclusivamente con riguardo ai singoli ratei di pensione maturati mentre non è riferibile al «diritto a pensione» di per sé imprescrittibile.

14. Il motivo è infondato.

15. Questa Corte, anche nel solco di Cass. s.u. n. 6928 del 2018, ha affermato la natura «previdenziale» del trattamento pensionistico integrativo (Cass. n. 18477 del 2023) posto a carico dei [OSCURATO:PERSONA]; coerentemente, anche in relazione alla fattispecie di causa, la prescrizione opera esclusivamente con riguardo ai singoli ratei e non è riferibile al «diritto a pensione» (da intendersi quale diritto «all’esatta misura della pensione») invece non prescrittibile (Cass. n. 35706 del 2023); a tale riguardo, la Corte ha già chiarito che l’interpretazione che limita ai ratei l’applicazione dei termini di prescrizione e decadenza, anche nel caso di riliquidazioni, è l’unica in linea con gli insegnamenti, in materia, della Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità al principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (Cass. n. 123 del 2022, con richiamo, tra le altre, di Corte Cost. n. 71 del 2010,Corte Cost. n. 345 del 1999 e Corte Cost. n. 203 del 1985).

Anche in relazione a tale profilo è, dunque, corretta la decisione adottata dai giudici del merito.

16. In conclusione, dichiarata l’estinzione del giudizio nei confronti dei pensionati sopra indicati, il ricorso va, in relazione all’altro controricorrente, respinto, con le spese, in parte qua, liquidate secondo soccombenza e con condanna al versamento del doppio contributo, ove lo stesso sia dovuto.

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio relativamente al rapporto processuale fra il Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze ed i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Rigetta il ricorso del Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Condanna il Fondo alla rifusione al controricorrente da ultimo indicato delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del Fondo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 21134-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti– avverso la sentenza n. 177/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/02/2021 R.G.N. 572/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio [OSCURATO:PERSONA] complementare [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.21134/2021 Cron. Rep. Ud.23/04/2024 CC del23/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza impugnata, respingeva il gravame del Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze (di seguito Fondo) avverso la decisione del Tribunale di Firenze che, in accoglimento del ricorso degli odierni controricorrenti, aveva dichiarato il diritto dei medesimi alla riliquidazione della pensione complementare a carico del Fondo nella misura dell’85% in luogo dell’82% della retribuzione pensionabile, con condanna al pagamento delle differenze mensili a tale titolo maturate sui trattamenti erogati. 2. A fondamento del decisum, per quanto qui solo interessa, la Corte territoriale osservava come andasse applicata la «percentuale» prevista dalla disposizione dello Statuto del Fondo per la qualifica che i lavoratori rivestivano al momento del pensionamento (Quadri di III o di IV livello), non potendo invece esplicare effetti previdenziali la soppressa qualifica di funzionario. Per altro verso, la corte territoriale ha ritenuto che la pretesa dei pensionati alla riliquidazione della pensione non si basasse su fatti diversi da quelli costitutivi del diritto a pensione, trattandosi della corretta quantificazione di un beneficio nell’an incontestato, sicché, non essendo predicabile un autonomo diritto alla riliquidazione della pensione, andava escluso un autonomo termine prescrizionale per la prestazione, essendo possibile al più una prescrizione dei singoli ratei. 3. Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso il Fondo con due motivi, cui hanno resistito i pensionati in epigrafe, con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. 4. Nelle more del giudizio di legittimità, il Fondo ricorrente ha depositato atto di rinuncia, con accettazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per intervenuta conciliazione della lite; residuava la posizione del solo lavoratore [OSCURATO:PERSONA]. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in Camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 6. Preliminarmente deve essere dichiarato estinto il giudizio tra il Fondo e i controricorrenti suindicati (con esclusione di [OSCURATO:PERSONA]) per intervenuta rinuncia del ricorso; avendo, peraltro, i controricorrenti accettato la rinuncia, non si provvede, tra le predette parti, sulle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod.proc.civ. 7. In relazione alla restante posizione del sig. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, il Fondo ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 cod.civ. relativamente all’interpretazione dell’art. 18, comma 1, dello Statuto del 1996 in combinato disposto con l’art. 2, comma 1, del [OSCURATO:PERSONA] 1991, il settimo capoverso della premessa del [OSCURATO:PERSONA] del 1995, l’art. 3, commi 2, 11 e 13, dell’[OSCURATO:PERSONA] del 1998, l’art. 66, commi 1, 9 e 12, del [OSCURATO:PERSONA] del 1999, l’art. 1, comma 1, CIA 2003. 8. In estrema sintesi, il Fondo ritiene che l’interpretazione sistematica delle fonti indicate imponeva di ritenere che agli iscritti al Fondo già aventi qualifica di funzionario ai sensi della contrattazione collettiva e successivamente inquadrati nella qualifica di quadro direttivo di 3 o di 4 livello, in virtù della tabella di equiparazione sancita dall’art. 11 del CCNL 1999 e dall’art. 1 CIA del 2003, fosse applicabile l’aliquota dell’82% prevista dallo Statuto per i dipendenti con qualifica di funzionario. 9. Il motivo è infondato. 10. La fattispecie all’attenzione del Collegio è sovrapponibile, quanto agli aspetti di rilievo, ad altre già esaminate da questa Corte (Cass. n. 3309 del 2018; Cass. n. 20030, 23286 del 2019; Cass. 35696, 35706, 35713 del 2023). Si è osservato che «il tenore letterale dell’art. 18 dello Statuto del Fondo è inequivocabile nella parte in cui prevede espressamente che le prestazioni annue tempo per tempo erogate dall’A.G.O saranno integrate dal Fondo fino a raggiungere complessivamente le seguenti percentuali della retribuzione pensionabile di cui all’art. 28 goduta dall’iscritto al momento della cessazione dal servizio: 85% per i quadri, gli impiegati, i subalterni e gli ausiliari, 82% per i funzionari e 78% per i dirigenti»; in particolare, i precedenti citati hanno precisato come non fosse significativo il riferimento operato dalla difesa dei Fondo al fatto che gli «ex funzionari», pur assumendo per effetto del nuovo sistema di inquadramento della contrattazione collettiva la qualifica di [OSCURATO:PERSONA] di 3 o 4 livello, avessero, comunque, mantenuto il medesimo trattamento economico. 11. Per il Fondo, da tale circostanza doveva dedursi che il cambio di qualifica non giustificava la rivendicazione della percentuale dell’85% della retribuzione pensionabile prevista per i Quadri ai fini del calcolo della prestazione complementare, dovendo, invece, continuare ad applicarsi quella dell’82% prevista, dall’art. 18 dello Statuto, per i dipendenti con qualifica di Funzionario; la Corte, di contro, ha giudicato irrilevante una tale distinzione perché «l’invocata norma statutaria fa riferimento, ai fini che qui interessano della individuazione della percentuale da applicare per il calcolo delle prestazioni integrative, alla categoria di appartenenza al momento della cessazione dal servizio, senza ulteriori distinzioni, per cui l’interpretazione letterale della stessa disposizione conduce al risultato cui sono già pervenuti i giudici del merito». 12. L’esito interpretativo, rispettoso dei canoni legali di esegesi, va qui ulteriormente confermato, con tutto quanto consegue in termini di rigetto del motivo. 13. Con il secondo motivo di ricorso il Fondo lamenta violazione degli artt. 2934, 2946 e 2948 c.c., per avere la corte territoriale respinto l’eccezione di prescrizione del diritto alla riliquidazione della pensione complementare. [OSCURATO:PERSONA] assume la prescrizione decennale del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico complementare che deduce essere di natura retributiva (e non previdenziale) e, come tale, disponibile e prescrittibile. La tesi, in sostanza, vorrebbe che la «rideterminazione» della misura della pensione sia soggetta al decennio, nel senso che, se non richiesta nei dieci anni successivi alla maturazione della pensione, non sarebbe più discutibile e, quindi, non sarebbero neppure rideterminabili i ratei ricadenti nel decennio a ritroso dalla domanda; in altre parole, non si applicherebbe, con riferimento al trattamento pensionistico integrativo, il principio generale che riguarda la materia pensionistica in base al quale la prescrizione opera esclusivamente con riguardo ai singoli ratei di pensione maturati mentre non è riferibile al «diritto a pensione» di per sé imprescrittibile. 14. Il motivo è infondato. 15. Questa Corte, anche nel solco di Cass. s.u. n. 6928 del 2018, ha affermato la natura «previdenziale» del trattamento pensionistico integrativo (Cass. n. 18477 del 2023) posto a carico dei [OSCURATO:PERSONA]; coerentemente, anche in relazione alla fattispecie di causa, la prescrizione opera esclusivamente con riguardo ai singoli ratei e non è riferibile al «diritto a pensione» (da intendersi quale diritto «all’esatta misura della pensione») invece non prescrittibile (Cass. n. 35706 del 2023); a tale riguardo, la Corte ha già chiarito che l’interpretazione che limita ai ratei l’applicazione dei termini di prescrizione e decadenza, anche nel caso di riliquidazioni, è l’unica in linea con gli insegnamenti, in materia, della Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità al principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (Cass. n. 123 del 2022, con richiamo, tra le altre, di Corte Cost. n. 71 del 2010,Corte Cost. n. 345 del 1999 e Corte Cost. n. 203 del 1985). Anche in relazione a tale profilo è, dunque, corretta la decisione adottata dai giudici del merito. 16. In conclusione, dichiarata l’estinzione del giudizio nei confronti dei pensionati sopra indicati, il ricorso va, in relazione all’altro controricorrente, respinto, con le spese, in parte qua, liquidate secondo soccombenza e con condanna al versamento del doppio contributo, ove lo stesso sia dovuto. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio relativamente al rapporto processuale fra il Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze ed i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta il ricorso del Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Condanna il Fondo alla rifusione al controricorrente da ultimo indicato delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del Fondo
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