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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 19624/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

' di Anconasvolta la relazione dalla Consigliera Gabriella [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta Laura CONDEMI, la qualeha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con ordinanza pronunciata il 10 febbraio 2026 a norma dell’art. 309 codice di rito, il [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di Cristina MONTALI, nei cuiconfronti è stata eseguita la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cuiall’art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il cui promotore, secondo l’ipotesiaccusatoria, sarebbe il convivente Cataldo CICCIÙ.

In base alla contestazione provvisoria, si èascritto alla MONTALI il ruolo di collettore degli introiti economici del sodalizio e di soggettodeputato a ricevere dagli altri partecipi il denaro, provento dell’attività criminosa, e a consegnareagli stessi la provvista per l’acquisto di sostanze dai fornitori.2.

La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi.2.1.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenutasussistenza delle esigenze cautelari: a fronte di un quadro probatorio deficitario, il Tribunaleavrebbe operato un mero rimando all’ordinanza genetica quanto alle esigenze cautelari, nonspendendo una parola in senso individualizzante, impiegando enunciazioni di mero stile che sitradurrebbero in omessa motivazione.

Sotto altro profilo, ha rilevato che la donna non è mai stataspostata con il CICCIÙ, non convivendo con lo stesso da almeno un anno prima dell’arresto; che leintercettazioni di rilievo sarebbero appena tre e tutte risalenti al maggio-luglio 2024; che da esse siricaverebbe che l’intervento della MONTALI era motivato dalla necessità di coprire i debiti delcompagno; che il decorso del tempo, in uno con la “specificità” del suo ruolo, varrebbero aescludere la permanenza delle esigenze cautelari, per impossibilità di agire quale “cassiera” diun’associazione smantellata per l’arresto dei sodali.2.2.

Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi quanto alla adeguatezza della misurainframuraria: richiamata la novella n. 47 del 2015, la difesa ha rilevato che la specificità del ruoloascritto alla MONTALI e il tempo decorso (due anni), in uno con lo stato detentivo dei co-indagati,la mancata contestazione di reati-fine, lo scarsissimo valore dell’unico precedente (un reato dinatura contravvenzionale per omessa denuncia dell’arma del genitore) costituirebbero elementiidonei a rivalutare la posizione della ricorrente, elementi sui quali il Tribunale non avrebbemotivato.3.

Con atto successivamente trasmesso, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’impugnazioneproposta avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona del 10 febbraio 2026.4.

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia all’impugnazione.5.

Deve farsi luogo alla condanna alle spese processuali e al versamento di una somma allaCassa delle ammende, tenuto conto della assoluta genericità della rinuncia, cosicché non può farsiapplicazione, nella specie, dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, quanto al difettodi una soccombenza (Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785 – 01; Sez. 1, n. 11302 del19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272308 - 01).

Tuttavia, appare equo determinare tale ultima sommain euro cinquecento, stante l’intervenuta scarcerazione della MONTALI (come da certificato DAP,con data di uscita il 03/04/2026 e applicazione di misura non detentiva).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/05/2026La Consigliera est.

Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
' di Anconasvolta la relazione dalla Consigliera Gabriella [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta Laura CONDEMI, la qualeha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza pronunciata il 10 febbraio 2026 a norma dell’art. 309 codice di rito, il [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di Cristina MONTALI, nei cuiconfronti è stata eseguita la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cuiall’art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il cui promotore, secondo l’ipotesiaccusatoria, sarebbe il convivente Cataldo CICCIÙ. In base alla contestazione provvisoria, si èascritto alla MONTALI il ruolo di collettore degli introiti economici del sodalizio e di soggettodeputato a ricevere dagli altri partecipi il denaro, provento dell’attività criminosa, e a consegnareagli stessi la provvista per l’acquisto di sostanze dai fornitori.2. La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi.2.1. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenutasussistenza delle esigenze cautelari: a fronte di un quadro probatorio deficitario, il Tribunaleavrebbe operato un mero rimando all’ordinanza genetica quanto alle esigenze cautelari, nonspendendo una parola in senso individualizzante, impiegando enunciazioni di mero stile che sitradurrebbero in omessa motivazione. Sotto altro profilo, ha rilevato che la donna non è mai stataspostata con il CICCIÙ, non convivendo con lo stesso da almeno un anno prima dell’arresto; che leintercettazioni di rilievo sarebbero appena tre e tutte risalenti al maggio-luglio 2024; che da esse siricaverebbe che l’intervento della MONTALI era motivato dalla necessità di coprire i debiti delcompagno; che il decorso del tempo, in uno con la “specificità” del suo ruolo, varrebbero aescludere la permanenza delle esigenze cautelari, per impossibilità di agire quale “cassiera” diun’associazione smantellata per l’arresto dei sodali.2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi quanto alla adeguatezza della misurainframuraria: richiamata la novella n. 47 del 2015, la difesa ha rilevato che la specificità del ruoloascritto alla MONTALI e il tempo decorso (due anni), in uno con lo stato detentivo dei co-indagati,la mancata contestazione di reati-fine, lo scarsissimo valore dell’unico precedente (un reato dinatura contravvenzionale per omessa denuncia dell’arma del genitore) costituirebbero elementiidonei a rivalutare la posizione della ricorrente, elementi sui quali il Tribunale non avrebbemotivato.3. Con atto successivamente trasmesso, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’impugnazioneproposta avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona del 10 febbraio 2026.4. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia all’impugnazione.5. Deve farsi luogo alla condanna alle spese processuali e al versamento di una somma allaCassa delle ammende, tenuto conto della assoluta genericità della rinuncia, cosicché non può farsiapplicazione, nella specie, dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, quanto al difettodi una soccombenza (Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785 – 01; Sez. 1, n. 11302 del19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272308 - 01). Tuttavia, appare equo determinare tale ultima sommain euro cinquecento, stante l’intervenuta scarcerazione della MONTALI (come da certificato DAP,con data di uscita il 03/04/2026 e applicazione di misura non detentiva). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/05/2026La Consigliera est. Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]
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