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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29692/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 2682/26 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è inammissibile perché appare evidente che la sentenza di appello ha confermato in toto la sentenza di primo grado anche con riguardo alla pena ed agli aumenti irrogati per la continuazione, essendo il riferimento a sei mesi anziché a quattro mesi nella motivazione solo un refuso che non comporta alcuna modifica sostanziale della pena irrogata con la sentenza appellata e non richiede neppure una correzione in questa sede perché non incide sul dispositivo della sentenza di condanna rimasto immutato anche ai fini dell'esecuzione; da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.MSilnotkuJ [OSCURATO:PERSONA] 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 2682/26 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è inammissibile perché appare evidente che la sentenza di appello ha confermato in toto la sentenza di primo grado anche con riguardo alla pena ed agli aumenti irrogati per la continuazione, essendo il riferimento a sei mesi anziché a quattro mesi nella motivazione solo un refuso che non comporta alcuna modifica sostanziale della pena irrogata con la sentenza appellata e non richiede neppure una correzione in questa sede perché non incide sul dispositivo della sentenza di condanna rimasto immutato anche ai fini dell'esecuzione; da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.MSilnotkuJ [OSCURATO:PERSONA] 2
Sentenza Cassazione n. 29692/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris