CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 42136/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] avvocato presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Napoli, in sede di appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato dal Gup di Napoli, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di anni 12 e mesi 8 di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 e 416-bis.l. cod. pen. 3 Il ricorso si fonda su un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame ha completamente ignorato che l'oggetto della richiesta di sostituzione della misura rivolta al Gip riguardava un preciso argomento in grado di sovvertire la presunzione legale di adeguatezza della misura carceraria: il ricorrente era già sottoposto agli arresti domiciliari per altro reato allorquando venne eseguita l'ordinanza cautelare del presente procedimento. Si tratta di argomento che prova incontrovertibilmente il rispetto, da parte del Vuolo, degli obblighi connessi alla restrizione domiciliare e la rescissione di qualsiasi legame con la criminalità organizzata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre ricordare che già il Gip del Tribunale di Napoli, nel provvedimento di rigetto avverso il quale il Vuoto ha proposto appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., replicava all'istanza difensiva di sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari osservando come le condizioni di salute del detenuto fossero compatibili con il regime carcerario e come non vi fosse, in alcun modo, un'attenuazione delle esigenze cautelari originariamente evidenziate, rilevando, altresì, come nell'anzidetta istanza non fossero stati addotti nuovi elementi in grado di sostenere l'invocata sostituzione. In premessa dell'impugnata ordinanza, il Tribunale di Napoli rammenta che l'appello al medesimo proposto era fondato sulla criticità delle condizioni di salute del Vuolo, avuto altresì riguardo all'emergenza Covid, e sull'assunto che vi fosse un'attenuazione delle esigenze cautelari, atteso il tempo trascorso dai fatti. Dalla medesima ordinanza non emerge affatto che l'odierno ricorrente abbia sottoposto al Tribunale la questione rappresentata nel motivo di ricorso, rispetto alla quale, peraltro, non ha adempiuto al necessario onere di allegazione. È, invero, onere del ricorrente, che deduce la mancanza di valutazione di una specifica doglianza, allegare la stessa nella sua integralità onde consentire il vaglio dell'eccezione in sede di legittimità (sull'onere di allegazione, cfr., ex multis, Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280384; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280419). 3. Nel caso in disamina, peraltro, il Tribunale di Napoli offre congrua e compiuta motivazione sull'adeguatezza della misura carceraria, rammentando, oltre alla recente condanna di cui si è più sopra dato conto, che il Vuolo ha ricoperto un ruolo rilevante all'interno del sodalizio criminoso, svolgendo anche le mansioni di custode e corriere della droga; che è stato arrestato due volte in flagranza di reato (il 23/11/17 con grammi 1.040,8 di marijuana e il 19/12/17 con 10,650 kg di marijuana, quantitativi trasportati per conto dell'associazione criminale); che egli risponde di numerosi reati fine; che la sua pericolosità emerge dal fatto di essere ben inserito nel sodalizio che gestisce le piazze di spaccio per conto del clan D'Alessandro. Conclude, sul punto, affermando, con motivazione che si appalesa incensurabile, che «non può ritenersi che siano emersi fatti in grado di ribaltare il giudizio negativo già espresso da Gip del Tribunale di Napoli». 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla cancelleria spettano agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in data 8 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]