CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 settembre 2025
Cassazione n. 31550/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21303/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso quale avvocato ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Somalia 28, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] nazionale di previdenza e assistenza forense, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 1 ; -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Roman. 1082/2019, pubblicata il 26 marzo 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello contro la sentenza n. 734/2015 del Tribunale di Frosinone, con la quale era stata accolta l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella n. 0472014000696066000, avente ad oggetto somme richieste a titolo di conguaglio contributo soggettivo per gli anni 2001, 2005, 2006 e 2007. La Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1082/2019, ha accolto l’appello. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso, ha proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo e ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ha depositato, in data 8 settembre 2025, istanza di rinuncia al giudizio in corso in quanto avrebbe aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1 della legge n. 197 del 2022 (c. d. rottamazione-quater). Dagli atti di causa, risultano sia il suo impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali eraintervenuta la domanda sia l’ effettivo perfezionamento della definizione, con la produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati. Inoltre, parte controricorrente ha aderito alla richiesta dell’istante. Pertanto, il processova dichiarato estinto. L’esito del ricorso principale rende non necessario l’esame di quello incidentale, alla luce della non opposizione dellaCassa Nazionale di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] alla dichiarazione di estinzione e del fatto che l’impugnazione della stessa [OSCURATO:PERSONA] era ricollegata alla ritenuta fondatezza del secondo motivo del ricorso principale, nella specie non accertata. Nessuna statuizione deve esservi in ordine alle spese di lite. Il tenore della pronunzia esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23912). P.Q.M La Corte, -dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella c