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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 marzo 1976

Cassazione n. 35374/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/03/1976 Avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 16/04/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca con rinvio alla Corte d'appello.

Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso del PG. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 aprile 2021, il Tribunale di Palermo condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci e giorni 20 di reclusione per il reato di cui all'art. 4, d.lvo 10 marzo 2000, n. 74 per avere, al fine di evadere le imposte sui redditi, indicato nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2011, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. 2.Avverso tale pronuncia il Procuratore Generale ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo in cui lamenta la violazione di legge avendo, il giudice di prime cure, omesso di applicare l'art. 12- bis del divo n. 74 del 2000 secondo il quale, in caso di condanna, deve essere disposta la confisca per equivalente dei beni nella disponibilità del reo per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato anche qualora, come nella fattispecie, non sia stato preventivamente disposto alcun sequestro preventivo finalizzato alla confisca. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Osserva, infatti, questa Corte che effettivamente il Tribunale di Palermo, pur avendo affermato la penale responsabilità del Bonaccorta, in ordine alla imputazione a lui contestata, ha omesso di disporre, come, invece, previsto espressamente dall'art. 12-bis del digs. n. 74 del 2000, in caso di condanna od anche di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti dal medesimo decreto legislativo previsti, la confisca dei beni che avrebbero costituito, quanto al caso di specie, il profitto del reato contestato all'imputato, cioè l'ammontare dell'evasione d'imposta per euro 85.339, 22 a seguito della indicazione, nella dichiarazione iva relativa all'anno 2011, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo.

La misura ablatoria omessa dal Tribunale si caratterizza per essere obbligatoria, conseguendo essa in termini di necessità, stante il chiaro ed inequivocabile tenore normativo, ad ogni sentenza di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. emessa per uno dei delitti previsti dal citato dlgs n. 74 del 2000, con la sola eccezione della appartenenza del profitto o del prezzo del reato da confiscare a soggetto estraneo alla commissione del reato, e con la precisazione che, ove sia impossibile provvedere alla confisca di quanto, come i beni costituenti il profitto od il prezzo del reato, sia in rapporto di immediata derivazione da esso (cioè nella forma della confisca diretta), si dovrà procedere alla confisca di altri beni, il cui valore corrisponda al profitto conseguito od al prezzo ricevuto dal reo che, anche ad altro titolo, siano nella sua disponibilità (cosiddetta confisca per equivalente). 2.All'annullamento della sentenza impugnata segue, secondo l'avviso di [OSCURATO:PERSONA], il necessario rinvio alla Corte di appello di Palermo onde colmare la lacuna presente nella sentenza di primo grado, atteso che, nell'occasione, la adozione del provvedimento con il quale deve essere disposta la confisca deve essere, a sua volta, preceduto, da una fase di verifica volta ad accertare la possibilità di procedere, in via prioritaria, alla confisca diretta e, solo ove ciò sia impossibile stante la materiale mancanza nella disponibilità del reo del profitto o del prezzo del reato, alla confisca per equivalente. ( Cfr. Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019, dep. 2020, Pg c.

Tortorici, Rv. 278637 - 02).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/03/1976 Avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 16/04/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca con rinvio alla Corte d'appello. Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 aprile 2021, il Tribunale di Palermo condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci e giorni 20 di reclusione per il reato di cui all'art. 4, d.lvo 10 marzo 2000, n. 74 per avere, al fine di evadere le imposte sui redditi, indicato nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2011, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. 2.Avverso tale pronuncia il Procuratore Generale ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo in cui lamenta la violazione di legge avendo, il giudice di prime cure, omesso di applicare l'art. 12- bis del divo n. 74 del 2000 secondo il quale, in caso di condanna, deve essere disposta la confisca per equivalente dei beni nella disponibilità del reo per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato anche qualora, come nella fattispecie, non sia stato preventivamente disposto alcun sequestro preventivo finalizzato alla confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Osserva, infatti, questa Corte che effettivamente il Tribunale di Palermo, pur avendo affermato la penale responsabilità del Bonaccorta, in ordine alla imputazione a lui contestata, ha omesso di disporre, come, invece, previsto espressamente dall'art. 12-bis del digs. n. 74 del 2000, in caso di condanna od anche di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti dal medesimo decreto legislativo previsti, la confisca dei beni che avrebbero costituito, quanto al caso di specie, il profitto del reato contestato all'imputato, cioè l'ammontare dell'evasione d'imposta per euro 85.339, 22 a seguito della indicazione, nella dichiarazione iva relativa all'anno 2011, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. La misura ablatoria omessa dal Tribunale si caratterizza per essere obbligatoria, conseguendo essa in termini di necessità, stante il chiaro ed inequivocabile tenore normativo, ad ogni sentenza di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. emessa per uno dei delitti previsti dal citato dlgs n. 74 del 2000, con la sola eccezione della appartenenza del profitto o del prezzo del reato da confiscare a soggetto estraneo alla commissione del reato, e con la precisazione che, ove sia impossibile provvedere alla confisca di quanto, come i beni costituenti il profitto od il prezzo del reato, sia in rapporto di immediata derivazione da esso (cioè nella forma della confisca diretta), si dovrà procedere alla confisca di altri beni, il cui valore corrisponda al profitto conseguito od al prezzo ricevuto dal reo che, anche ad altro titolo, siano nella sua disponibilità (cosiddetta confisca per equivalente). 2.All'annullamento della sentenza impugnata segue, secondo l'avviso di [OSCURATO:PERSONA], il necessario rinvio alla Corte di appello di Palermo onde colmare la lacuna presente nella sentenza di primo grado, atteso che, nell'occasione, la adozione del provvedimento con il quale deve essere disposta la confisca deve essere, a sua volta, preceduto, da una fase di verifica volta ad accertare la possibilità di procedere, in via prioritaria, alla confisca diretta e, solo ove ciò sia impossibile stante la materiale mancanza nella disponibilità del reo del profitto o del prezzo del reato, alla confisca per equivalente. ( Cfr. Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019, dep. 2020, Pg c. Tortorici, Rv. 278637 - 02). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di
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