CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17508/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava l'istanza del detenuto [OSCURATO:PERSONA], volta alla concessione della liberazione condizionale. Nel provvedimento era anzitutto richiamata la biografia penale del condannato, che dal 18 dicembre 1992 sta espiando la pena unificata dell'ergastolo in relazione ad una serie di condanne, riportate in svariati Paesi dell'Unione europea, la più grave delle quali riguardante un omicidio risalente all'agosto del 1991. La condotta penitenziaria stabilmente regolare, osservata dal richiedente, la sua piena partecipazione al trattamento rieducativo e la sincera capacità di revisione critica erano valse la sua ammissione, dall'aprile del 2018, al regime dei permessi premio, e dall'anno successivo al lavoro esterno. Non risultavano, secondo il resoconto del Tribunale, carichi pendenti o notizie di collegamenti attuali dell'interessato con la criminalità organizzata. Nonostante ciò, a parere dell'organo giudicante il beneficio invocato non poteva essere concesso. Romeo non aveva infatti provveduto al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, derivante dai commessi reati, cui egli era tenuto - diversamente da quanto in istanza affermato - a prescindere dall'esistenza di puntuali statuizioni giudiziali in tal senso. 2. Ricorre per cassazione il condannato, assistito dal difensore di fiducia, sulla base di unico articolato motivo in cui si deduce violazione della legge penale. Secondo il ricorrente, il mancato adempimento delle obbligazioni civili da reato poteva incidere negativamente sull'ammissione alla liberazione condizionale solo nel caso, diverso da quello in esame, in cui le persone danneggiate avessero esercitato, in sede civile o penale, l'azione risarcitoria. Quest'ultima sarebbe, rispetto a lui, ormai prescritta. Per tale ragione, e per la difficoltà estrema di individuare dopo tanto tempo i possibili aventi diritto al risarcimento, sussisterebbe, allo stato, l'impossibilità di adempiere, dovendo la relativa nozione essere intesa in senso relativo, tale da comprendere le cause, diverse dal pagamento, che di fatto precludano il soddisfacimento della pretesa creditoria. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, nel paradigma delle condizioni da rispettare nella prospettiva del conseguimento della liberazione condizionale, l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, specificamente previsto dall'art. 176, ultimo comma, cod. pen., assume rilievo ai fini della verifica non già, tanto, dell'avvenuta eliminazione del pregiudizio cagionato, quanto piuttosto della serietà della revisione critica del condannato rispetto alle pregresse scelte criminali (Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, Cesarano, Rv. 279041-01; Sez. 1, n. 486 del 25/9/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471-01). L'adempimento civilistico non rappresenta una condizione alternativa a quella del ravvedimento di cui al primo comma della disposizione, ma ne costituisce un indice tipico, esteriorizzato, sotto forma di recuperata adesione e conformazione del reo al quadro ordinamentale (Sez. 1, n. 25982 del 18/5/2005, Senzani, Rv. 232001-01). Da un lato, quindi, l'impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili, che è fattore risolutivo di tale specifica condizione, va intesa in relazione alla funzione ricoperta da tale indicatore, sicché, a fronte di materiale incapacità economica, la genuina manifestazione di interesse per la vittima, e gli intendimenti di riparazione, possono e debbono essere valutati dal giudice, con saggezza e prudenza, nella formulazione della definitiva valutazione sulla concludenza del ravvedimento (Sez. 1, n. 12782 del 24/2/2021, Minichini, Rv. 280864-01). D'altra parte, tali atteggiamenti riparatori e di attenzione sono dovuti, in tale chiave, anche se non vi è stata iniziativa giudiziaria della persona danneggiata; l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, o comunque l'attivarsi del condannato al fine di eliminare le conseguenze di ordine civile derivanti dal reato, anche di natura non patrimoniale, rimane condizione imprescindibile per la concessione della liberazione condizionale (come per la riabilitazione; Sez. 1, n. 49446 del 7/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261276-01) anche quando sia mancata nel processo la costituzione di parte civile, e non vi sia stata alcuna pronuncia in ordine all'obbligazione medesima. Vero è, poi, che l'impossibilità di adempimento deve essere considerata in rapporto a qualsiasi incidente causa, che in concreto impedisca il soddisfacimento dell'obbligazione (Sez. 1, n. 1753 del 26/10/1976, dep. 1977, Caruso, Rv. 135150-01), tra cui l'irreperibilità del creditore, la sua rinunzia al credito o la prescrizione di esso, ma tali eventi debbono essere dall'interessato puntualmente allegati, spettando poi al giudice l'effettuazione delle congrue verifiche (Sez. 1, n. 25155 del 31/5/2011, Pennestri, Rv. 250572-01). E, quanto alla prescrizione, essa non può essere apprezzata, ai fini in esame. in base al mero decorso del tempo, senza l'avvenuto accertamento negativo, nella sede propria, di possibili cause di interruzione o sospensione del relativo termine (cfr. Sez. 1, n. 23343 del 26/2/2015, Tatò, Rv. 263783-01). 2. La decisione impugnata, scrutinata alla stregua di tali principi, supera il vaglio di legittimità. Il condannato, nell'invocare la liberazione condizionale, si era limitato ad osservare che gli aspetti risarcitori non avevano per lui rilevanza, in difetto di intervenuta pronuncia di condanna in favore delle parti civili. Il Tribunale di sorveglianza ha ineccepibilmente disatteso siffatta impostazione. Il medesimo Tribunale ha correlativamente rimarcato l'assenza, nel procedimento conclusosi dinanzi ad esso, di qualsivoglia allegazione difensiva, comprovante i pur necessari sforzi e aneliti riparatori nei confronti delle vittime. Nemmeno sul punto la pronuncia si presta a censura. Solo dinanzi a questa Corte è stato delineato un quadro, potenzialmente deponente per l'impossibilità di adempimento ai sensi dell'art. 176, ultimo comma, cod. pen., che sarà oggetto di doveroso approfondimento in occasione dell'eventuale, sempre possibile, reiterazione dell'istanza, opportunamente integrata, di fronte al giudice di merito competente ad esaminarla. Così come antecedentemente formulata, essa meritava di essere respinta. 3. Respinto, pertanto, deve essere anche il presente ricorso. A tanto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. C